Art. 159 Codice di Procedura Penale. Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilitą .

159. Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità.

1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica [c.c. 43], dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità [c.p.p. 151, comma 4, 460, comma 4] con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore (1).

2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore (2).

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(1) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 10-12 dicembre 1998, n. 399 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50 - Prima serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 Cost.; con sentenza 21 marzo-5 aprile 2007, n. 117 (Gazz. Uff. 11 aprile 2007, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma, e 111, secondo, terzo e quarto comma, Cost.