Art. 148 Codice di Procedura Penale. Organi e forme delle notificazioni.

148. Organi e forme delle notificazioni.

Art. 149 Codice di Procedura Penale. Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo.

149. Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo.

Art. 150 Codice di Procedura Penale. Forme particolari di notificazione disposte dal giudice.

150. Forme particolari di notificazione disposte dal giudice.

Art. 151 Codice di Procedura Penale. Notificazioni richieste dal pubblico ministero.

151. Notificazioni richieste dal pubblico ministero.

Art. 152 Codice di Procedura Penale. Notificazioni richieste dalle parti private.

152. Notificazioni richieste dalle parti private.

Art. 153 Codice di Procedura Penale. Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero.

153. Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero.

Art. 154 Codice di Procedura Penale. Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

154. Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Art. 155 Codice di Procedura Penale. Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese.

155. Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese.

Art. 156 Codice di Procedura Penale. Notificazioni all'imputato detenuto.

156. Notificazioni all'imputato detenuto.

Art. 157 Codice di Procedura Penale. Prima notificazione all'imputato non detenuto.

157. Prima notificazione all'imputato non detenuto.

Art. 158 Codice di Procedura Penale. Prima notificazione all'imputato in servizio militare.

158. Prima notificazione all'imputato in servizio militare.

Art. 159 Codice di Procedura Penale. Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilitą .

159. Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità.

Art. 160 Codice di Procedura Penale. Efficacia del decreto di irreperibilitą .

160. Efficacia del decreto di irreperibilità.

Art. 161 Codice di Procedura Penale. Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni.

161. Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni.

Art. 162 Codice di Procedura Penale. Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto.

162. Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto.

Art. 163 Codice di Procedura Penale. Formalitą  per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto.

163. Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto.

Art. 164 Codice di Procedura Penale. Durata del domicilio dichiarato o eletto.

164. Durata del domicilio dichiarato o eletto.

Art. 165 Codice di Procedura Penale. Notificazioni all'imputato latitante o evaso.

165. Notificazioni all'imputato latitante o evaso.

Art. 166 Codice di Procedura Penale. Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente.

166. Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente.

Art. 167 Codice di Procedura Penale. Notificazioni ad altri soggetti.

167. Notificazioni ad altri soggetti.

Art. 168 Codice di Procedura Penale. Relazione di notificazione.

168. Relazione di notificazione.

Art. 169 Codice di Procedura Penale. Notificazioni all'imputato all'estero.

169. Notificazioni all'imputato all'estero.

Art. 170 Codice di Procedura Penale. Notificazioni col mezzo della posta.

170. Notificazioni col mezzo della posta. (1)

Art. 171 Codice di Procedura Penale. Nullitą  delle notificazioni.

171. Nullità delle notificazioni.