Art. 160 Codice di Procedura Penale. Efficacia del decreto di irreperibilitą .

160. Efficacia del decreto di irreperibilità.

1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.

2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.

3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.

4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159 (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate. La Corte costituzionale, con sentenza 10-12 dicembre 1998, n. 399 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 Cost.; con sentenza 21 marzo-5 aprile 2007, n. 117 (Gazz. Uff. 11 aprile 2007, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma, e 111, secondo, terzo e quarto comma, Cost.