Art. 170 Codice di Procedura Penale. Notificazioni col mezzo della posta.

170. Notificazioni col mezzo della posta. (1)

1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.

2. E' valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.

3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari (2).

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(1) Vedi la L. 20 novembre 1982, n. 890, in tema di notificazioni degli atti a mezzo posta e delle comunicazioni a mezzo posta connessi alle notificazioni di atti giudiziari.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-13 maggio 1991, n. 211 (Gazz. Uff. 22 maggio 1991, n. 20 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 c.p.p., in relazione all'art. 8 della L. 20 novembre 1982, n. 890, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 Cost.