Art. 314 Codice Penale. Peculato.

314. Peculato.

Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. [316 bis, 317 bis, 323 bis] (3).

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita [316 bis, 317 bis, 323 bis].

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, si veda art. 12 sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in L. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2, D.L. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in L. 8 agosto 1994, n. 501. Si veda ancora art. 12 sexies e, in particolare, il c. 2 bis introdotto dall'art. 1, c. 220, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che dispone: «In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. c), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. d), L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.