Art. 322 bis Codice Penale. Peculato, concussione, induzione a dare o promettere utilita', corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi [...]

Art. 322 bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (1) (2) (3).

[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e, 322, terzo e quarto comma, e 323, si applicano anche (4) :
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale (5) ; 
      5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali (6) ;
      5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali (7) .
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione (8) (9) .
[II]. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 , e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso (10) :
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo (11) ;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali  (12) .
[III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

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[1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, l. 29 settembre 2000, n. 300. 
[2] Rubrica  dapprima sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 1, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019, e successivamente modificata dall'art. 1, comma. 1, lett. a) d.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 che ha inserito le parole «, abuso d'ufficio» dopo le parole  «istigazione alla corruzione». Il testo della rubrica, come  modificato dall'art. 10, l. 20 dicembre 2012, n. 237, era il seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri». Precedentemente  l'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190  aveva inserito nella rubrica le parole «induzione indebita a dare o promettere utilità».
[3] Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p. (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione , v. art. 71 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159.
[4] Alinea modificato dall'art. 1, comma. 1, lett. b) d.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156  che ha sostituito le parole «, 322, terzo e quarto comma, e 323» alle parole «e 322, terzo e quarto comma,».
[5] Numero inserito dall'art. 10, l. 20 dicembre 2012, n. 237.
[6] Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 2, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.
[7] Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 2, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.
[8] Numero inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.
[9] Successivamente, a norma dell'art.7, comma 1, d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal  30 luglio 2020, il riferimento alle parole «Comunità europee» deve intendersi ora come riferimento alle parole «Unione europea».
[10] Alinea modificato dapprima dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 che ha inserito il riferimento all'articolo 319-quater, secondo comma.
[11] Le parole «ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria» sono state aggiunte dall'art. 3 l. 3 agosto 2009, n. 116.
[12] Le parole «, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria» sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 3, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.