Art. 322 Codice Penale. Istigazione alla corruzione.

322. Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale [357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [358], per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (4), soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo [323 bis].

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale [357] o un incaricato di un pubblico servizio [358] ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo [323 bis] (5).

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (6).

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 [32 quater, 323 bis].

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(1)  Articolo sostituito dall'art. 12, L. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti, si veda art. 25, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(3) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di provenienza non giustificata, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, si veda art. 12 sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in L. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2, D.L. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in L. 8 agosto 1994, n. 501. Si veda ancora art. 12 sexies e, in particolare, il c. 2 bis, introdotto dall'art. 1, c. 220, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che dispone: «In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

(4) L'art. 1, c. 75, L. 6 novembre 2012, n. 190 ha sostituito le parole «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio», con le parole: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri».

(5) Comma modificato dall'art. 3, L. 7 febbraio 1992, n. 181.

(6) Comma sostituito dall'art. 1, c. 75, L. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo disponeva: «La pena di cui al comma primo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318».