Art. 340 Codice Penale. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessitą .
340. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge [c.p. 431] (1) cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico [c.p. 358] o di un servizio di pubblica necessità [c.p. 359] è punito con la reclusione fino a un anno.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32] (2).
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(1) Vedi l'art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, recante norme per la libera circolazione e la libera navigazione.
(2) Vedi l'art. 1, L. 12 giugno 1990, n. 146, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio-3 agosto 1976, n. 222 (Gazz. Uff. 4 agosto 1976, n. 205), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 Cost.