Art. 416 bis Codice Penale. Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

416-bis. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (1) (2).

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni (3).

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni (4).

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (5).

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma (6).

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito (7).

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare] (8).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (9) (10).

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(1) Rubrica così sostituita dal numero 5) della lettera b-bis) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125. Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'art. 7, primo comma, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni in L. 12 luglio 1991, n. 203, in tema di lotta alla criminalità organizzata, così dispone: «1. Per i delitti punibili con la pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà». Vedi, anche, l'art. 39, L. 3 agosto 2007, n. 124, sulla disciplina del segreto di Stato.

(2) Agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo I del Libro I del Codice delle leggi antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, L. 5 dicembre 2005, n. 251, dal n. 1) della lett. b-bis) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall’art. 5, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, L. 5 dicembre 2005, n. 251, dal n. 2) della lett. b-bis) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall’art. 5, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

(5) Comma così modificato dall'art. 11-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

(6) Comma così modificato dall'art. 1, L. 5 dicembre 2005, n. 251, dal n. 3) della lett. b-bis) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall’art. 5, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

(7) I condannati per delitto previsto in questo articolo sono esclusi dal beneficio della liberazione condizionale (art. 2, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, in tema di lotta alla criminalità organizzata). Vedi, anche, l'art. 4-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure limitative della libertà.

(8) Parte soppressa dall'art. 36, comma 2, L. 19 marzo 1990, n. 55, per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, che ha inoltre disposto che «restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

(9) Comma così modificato prima dal numero 4) della lettera b-bis) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125 e poi dal comma 2 dell’art. 6, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2010, n. 50. Si tenga presente che il citato D.L. n. 4/2010 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 120, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 4 del 2010 era il seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.».

(10) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356. Vedi, inoltre, l'art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146, l'art. 24-ter, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aggiunto dal comma 29 dell'art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94 e l'art. 2, D.L. 12 febbraio 2010, n. 10 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 2010, n. 52. L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge. Vedi, anche, i commi da 58 a 62 dell'art. 2, L. 28 giugno 2012, n. 92.

La Legge 13 settembre 1982 n. 646, emanata subito dopo l'omicidio del gener. Dalla Chiesa  e contenente norme per combattere e reprimere il fenomeno "mafia" ha introdotto l'art. 416 bis del codice penale che prevede, come specifica ed autonoma figura criminosa l'associazione di tipo mafioso. 

 

Competenza: Tribunale collegiale

Procedibilità: Ufficio

Arresto: obbligatorio

Fermo: non consentito per le ipotesi di cui al 2°-4°-6° comma

Natura giuridica: reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera, permanente

Elemento soggettivo: dolo specifico

Tentativo: di dubbia configuraibilità

Elemento soggettivo è il dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di far parte dell'associazione per il perseguimento di uno dei fini indicati dal legislatore.

Il delitto si consuma nel momento in cui è costituito il vincolo associativo fra tre o più persone. 

Nell'art. 416 bis la giurisprudenza ritiene configurabile il vincolo della continuazione tra il reato e i reati di scopo quando vi sia unicità del disegno criminoso. 

Ipotizzabilità del concorso esterno: concorrente esterno è colui che non vuole far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a farne parte, ma al quale essa si rivolge sia per colmare eventuali vuoti temporanei sia quando essa attraversa una fase patologica che richieda l'intervento di un terzo estraneo che consenta di superare l'emergenza (cfr. Cass. Sez. Un. 28 dicembre 1994).