Art. 489 Codice Penale. Uso di atto falso.
489. Uso di atto falso.
Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo [c.p. 63.
[Qualora si tratti di scritture private [c.c. 2702; c.p. 492, 493-bis], chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno ](1) (2).
-----------------------
(1) Vedi la L. 20 dicembre 1966, n. 1253, di ratifica ed esecuzione della Convenzione riguardante l'abolizione della legislazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961; l'art. 26, L. 4 gennaio 1968, n. 15, sull'autocertificazione; il D.M. 10 luglio 1971 (Gazz. Uff. 16 luglio 1971, n. 179), sulla legalizzazione delle firme su atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere; l'art. 18, L. 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
(2) Comma abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, pubblicato in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2 comma 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67", in vigore dal 06 febbraio 2016.