I reati abrogati con il D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016.

Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili. G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016.



Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili.

A seguito della Legge delega del 28 aprile 2014 n. 67 il D.lgs. n. 7/2016 ha abrogato i seguenti articoli del codice penale:

- art. 485 c.p. - Falsità in scrittura privata

- art. 486 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.

- art. 594 c.p. - Ingiuria

- art. 627 c.p. - Sottrazione di cose comuni

Sono inoltre apportate le modifiche ai seguenti articoli:

- art. 488 c.p. Altre falsità 

- art- 489 c.p. Uso di atto falso

- art. 490 c.p. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

- art. 491 c.p. Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena.

- art. 491 bis c.p. Documenti informatici

- art. 493 bis c.p. Casi di perseguibilità a querela

- art. 596 c.p. - Esclusione dalla pena liberatoria

- art. 597 c.p. - Querela della person offesa ed estinzione del reato

- art. 599 c.p. - Ritorsione e provocazione.

- art. 635 c.p. - Danneggiamento

- art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

- art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

- art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

- art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Con il D.Lgs. n.7/2016 sono stati disciplinati gli illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie:

Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie.
 
  1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro  cento  a  euro ottomila: 
    a) chi offende l'onore o  il  decoro  di  una  persona  presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica  o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa; 
    b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola  a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose  fungibili  e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore; 
    c) chi distrugge, disperde, deteriora o  rende,  in  tutto  o  in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui,  al  di  fuori  dei casi di  cui  agli  articoli  635,  635-bis,  635-ter,  635-quater  e 635-quinquies del codice penale; 
    d) chi, avendo trovato denaro o cose da  altri  smarrite,  se  ne appropria,  senza  osservare  le  prescrizioni  della  legge   civile sull'acquisto della proprieta' di cose trovate; 
    e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria,  in  tutto  o  in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo; 
    f) chi si appropria di cose delle quali sia  venuto  in  possesso per errore altrui o per caso fortuito. 
  2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma,  se  le  offese sono reciproche, il giudice puo' non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori. 
  3. Non e' sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal  primo comma,  lettera  a),  del  presente  articolo,  nello   stato   d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. 
  4. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila: 
    a) chi, facendo uso o lasciando  che  altri  faccia  uso  di  una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno.  Si  considerano  alterazioni  anche  le  aggiunte falsamente  apposte  a  una  scrittura  vera,  dopo  che  questa   fu definitivamente formata; 
    b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale  abbia il possesso per un titolo che importi  l'obbligo  o  la  facolta'  di riempirlo, vi scrive o fa scrivere  un  atto  privato  produttivo  di effetti  giuridici,  diverso  da  quello  a  cui  era   obbligato   o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri; 
    c)  chi,  limitatamente  alle  scritture   private,   commettendo falsita' su un foglio firmato in bianco diverse  da  quelle  previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno; 
    d) chi, senza essere concorso nella falsita', facendo uso di  una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno; 
    e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando  in  tutto  o  in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno; 
    f) chi commette il fatto di cui  al  comma  1,  lettera  a),  del presente   articolo,   nel   caso   in    cui    l'offesa    consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in  presenza di piu' persone; 
  5. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c),  d)  ed  e)  del comma 4, si applicano anche nel caso in cui le falsita' ivi  previste riguardino  un  documento  informatico   privato   avente   efficacia probatoria. 
  6. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 4,  lettere  a), b), c), d) ed  e)  del  presente  articolo,  nella  denominazione  di «scritture private» sono compresi  gli  atti  originali  e  le  copie autentiche di essi, quando a  norma  di  legge  tengano  luogo  degli originali mancanti. 
  7. Nei casi di cui al  comma  4,  lettere  b)  e  c)  del  presente articolo, si  considera  firmato  in  bianco  il  foglio  in  cui  il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato  a essere riempito. 
  8. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente  articolo  si applicano anche nel caso di cui al comma 4, lettera f), del  medesimo articolo. 

  • In base a quali criteri è commisurata la sanzione pecuniaria?

L'importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri:

a) gravità della violazione;

b) reiterazione dell'illecito;

c) arricchimento del soggetto responsabile;

d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenutazione delle conseguenze dell'illecito;

e) personalità dell'agente;

f) condizioni economiche dell'agente.

  • Quando si ha reiterazione dell'illecito?

?Si ha reiterazione dell'illecito nel caso in cui l'illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile sia compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un'altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo.

  • Ai fini della reiterazione cosa si intende per "stessa indole"?

?Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

  • Qualìè il procedimento applicabile e il giudice competente?

?Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno.

Il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risasrcimento proposta dalla persona offesa.

La sanzione pecuniaria non può essere applicata quando l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo.

Comunque, al procedimento, anche ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le presenti norme.

  • Come avviene il pagamento della sanzione?

?Sarà con decreto del Ministero della Giustizia da emanarsi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, che verranno stabilite le modalità e i termini per il pagamento della sanzione e le forme di riscossione dell'importo.

  • Il giudice può disporre che il pagamento della sanzione avvenga in rate mensili?

?Sì, il giudice può disporre che il pagamento della sanzione pecuniaria avvenga in rate mensili da due a otto: ciascuna rata non può essere inferiore ad euro cinquanta.

Decorso inutilmente anche per una sola rata il termine fissato per il pagamento l'ammontare residuo della sanzione è dovuto in un'unica soluzione.

Il condannato può estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento.

  • E' ammessa una eventuale forma di copertura assicurativa per il pagamento della sanzione pecuniaria?

?No, non è ammessa.

  • L'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria si trasmette agli eredi?

?No, non si trasmette agli eredi.

  • Qual'è il destinatario della sanzione?

?Il provento della sanzione pecuniaria civile è devoluto alla Cassa delle ammende.

  • Le sanzioni civili pecuniarie si applicano anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto?

Sì, le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

  • Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal decreto sono già stati definiti?

?Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

Il giudice dell'esecuzione provvede con le disposizioni ci cui all'art. 667 comma 4 c.p.p.

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