Art. 495 Codice Penale. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identitą  o su qualitą  personali proprie o di altri.

495. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (1).

[I]. Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale [357] l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni (2) .

[II]. La reclusione non è inferiore a due anni:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

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[1] Articolo sostituito dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dallalegge 24 luglio 2008, n. 125. Il testo precedente recitava: «[I]. Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. [II]. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico. [III]. La reclusione non è inferiore ad un anno: 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'Autorità giudiziaria o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto un falso nome. [IV]. La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci».

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 2023, n. 111 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma  nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell’art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni.

Competenza: Tribunale monocratico

Procedibilità: Ufficio

Arresto: non consentito

Fermo: non consentito

Citazione: diretta a giudizio

Natura giuridica: reato comune, commissivo, istantaneo, di pericolo

Elemento soggettivo: dolo generico

Tentativo: configurabile

Consumazione del reato: nel momento della falsa dichiarazione o attestazione

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

Quale natura ha il termine entro cui l'erede beneficiato è tenuto ad invitare i creditori e i legatari a presentare le dichiarazioni di credito? 

In tema di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, il termine previsto dall'art. 498, comma 2, c.c., entro il quale l'erede deve invitare i creditori e i legatari a presentare le dichiarazioni di credito, ha natura perentoria, in quanto coerente con l'esigenza di procedere in tempi ragionevoli alla liquidazione dell'eredità; in funzione della medesima necessità è perentorio anche il termine, fissato dal notaio, entro il quale i creditori e i legatari possono presentare le dichiarazioni di credito.Cassazione civile sez. II, 20 novembre 2019, n.30247

Responsabilità dell'erede.

In tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, l'erede, senza ricorrere alla liquidazione di tipo concorsuale di cui agli art. 498 e ss. c.c. e provvedere alla conversione dei beni del "de cuius" in denaro, può procedere al pagamento individuale dei creditori ex art. 495 c.c. e conservare per sé la parte dell'attivo ereditario che dovesse residuare; in tal caso la responsabilità dell'erede è limitata al valore della stima dei beni effettuata in sede di inventario.Cassazione civile sez. lav., 16 novembre 2016, n.23350

Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e divieto di promuovere procedure esecutive

In tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, il divieto di promuovere procedure esecutive, posto a carico dei creditori dall'art. 506, comma 1, c.c. (una volta eseguita la pubblicazione di cui all'art. 498 c.c.), non esclude che i creditori stessi possano procurarsi un titolo giudiziale di accertamento o esecutivo e dunque procedano verso l'erede con le opportune azioni, valendo tale titolo nella procedura di liquidazione predetta, ove il relativo credito può trovare soddisfazione nell'eventuale residuo; l'erede contro il quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato, pur se tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (ex art. 490, comma 2, n. 2, c.c.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività, bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza. Cassazione civile sez. trib., 24 ottobre 2008, n.25670

L'erede, in confronto del quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato e che sarà perciò tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (art. 490 comma 2 n. 2 c.c.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza. Cass.civile sez. III, 10 novembre 1993, n.11084