Diritto Civile. Esecuzione di obblighi di fare e di non fare...



Ai sensi dell’art. 2931 c.c. l’esecuzione forzata è diretta a far ottenere all’istante che sia in possesso, normalmente di una sentenza di condanna, l’adempimento di un obbligo di fare da parte dell’obbligato ovvero l’eliminazione di quanto posto in essere in violazione di un obbligo di non fare (art. 2933 c.c.).

L’esecuzione di un obbligo di fare può avere ad oggetto soltanto prestazioni fungibili.

Quando l’obbligo non adempiuto dall’obbligato consiste invece in prestazioni infungibili l’istante non può procedere con l’esecuzione forzata , ma può solo richiedere il risarcimento dei danni patiti (art. 2933 c. 2 c.c.).

Per poter dare inizio all’esecuzione in forma specifica è necessario che l’istante sia munito di un titolo esecutivo contenente il risultato che deve essere raggiunto.

“ Di norma il titolo esecutivo è costituito da una sentenza di condanna; sono anche ammessi provvedimenti d’urgenza o in materia di nuova opera e danno temuto” (Cass. 5 giugno 2007 n. 13071).

L’istante ai sensi dell’art. 612 c.p.c. per ottenere l’esecuzione forzata deve :

- consegnare il precetto unitamente al titolo esecutivo all’ufficiale giudiziario affinché lo notifichi all’obbligato;

- entro i dieci giorni successivi alla notifica proporre ricorso al giudice dell’esecuzione chiedendo che determini le modalità dell’esecuzione 

L’inizio dell’esecuzione forzata di obblighi di fare, anche al fine delle modalità di introduzione delle opposizioni (artt. 615 e 617 c.p.c.) non è segnato dalla notificazione del precetto, ma dal momento della proposizione della domanda.

- Con la sentenza 509 del 20 ottobre 2003, il Tribunale di Caltanissetta ha stabilito che il beneficiario di un provvedimento d’urgenza può, in via alternativa, seguire l’esecuzione sotto la direzione del giudice che ha emesso la tutela atipica fondandosi sull’ordinanza che ha disposto la cautela (esecuzione diretta) o ricorrere alle forme di esecuzione ordinaria ex art. 612 cpc. Non costituisce vizio di tale esecuzione in via diretta del provvedimento ex art. 700 cpc, la mancanza della notifica del titolo in forma esecutiva da parte dell’ interessato all’esecuzione e la mancata notifica del precetto, essendo, gli adempimenti in questione, tipici dell’esecuzione ordinaria ex art. 612 cpc.

Ai sensi dell’art. 26 comma 3 c.p.c. per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto.

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