DIRITTO CIVILE. Le prescrizioni presuntive brevi e i crediti dell'albergatore.



Il codice civile, agli articoli  2954 - 2961, disciplina un fenomeno che, secondo rilevante dottrina, con la prescrizione ha un’affinità solo nell’espressione che vale a designarlo comunemente : prescrizione presuntiva.

Il fondamento di tale disciplina va ravvisato nell’esigenza di evitare liti sui rapporti obbligatori per lo più inerenti al minuto commercio quotidiano che si è soliti liquidare in maniera sollecita e informale, così che di norma non  resta alcuna prova documentale a distanza di tempo.In tali casi il legislatore ha sentito l’esigenza di tutelare il debitore poiché il creditore, dopo aver provato in giudizio la nascita del suo diritto, può trarre dolosamente o colpevolmente profitto dalla difficoltà in cui spesso la controparte si trova quando si tratta di dimostrare che in realtà il credito è stato soddisfatto con il pagamento o si è estinto per altra causa.

In merito ai crediti dell’albergatore questi può agevolmente provare di aver ospitato il cliente, ma per quest’ultimo, se non ha conservato la quietanza del pagamento, è pressoché impossibile dimostrare di aver adempiuto al suo obbligo. Per tale assunto la legge ha previsto che, con il decorso di un tempo relativamente breve (nel caso de quo di sei mesi), nasca a vantaggio del debitore una presunzione legale di pagamento: ciò significa che il debitore non è tenuto a provare di aver pagato. Tocca altresì al creditore superare la presunzione legale, avvalendosi del giuramento decisorio, che egli può deferire al debitore. Inoltre si ricorda che la legge prevede espressamente che il creditore possa profittare di ogni eventuale, anche spontanea e indiretta, ammissione che comunque provenga dal debitore in merito alla mancata estinzione del debito (art. 2959 c.c.).
Ma…nel caso de quo opera la prescrizione presuntiva? 
Ed ancora…cosa può eccepire il creditore, che si vede opposto il decreto ingiuntivo, per tutelate il suo credito?
Occorre a tal punto della quaestio fare un passo indietro per verificare quando opera la prescrizione presuntiva ed i suoi requisiti. 
Rilevante orientamento dottrinale ha distinto le ipotesi di prescrizione presuntiva in tre fasi:
1. La prima che precede la scadenza della prescrizione presuntiva, in cui il rapporto, anche sul piano processuale, è disciplinato secondo le regole generali.
2. La seconda , successiva alla scadenza della prescrizione presuntiva, in cui il rapporto non è automaticamente estinto, ma il debitore è eccezionalmente esonerato dalla prova dei fatti estintivi del credito.
3. La terza, successiva alla scadenza della prescrizione ordinaria , in cui il rapporto si può eccepire in giudizio l’estinzione, secondo le regole generali in materia di prescrizione.
Qualora il debitore affermi di aver adempiuto la propria prestazione ma non è in possesso della relativa prova (ad es. quietanza di pagamento) può semplicemente limitarsi ad eccepire in giudizio al creditore l’avvenuta prescrizione presuntiva. La diretta conseguenza processuale è che l’obbligazione si presume estinta: si tratta di una presunzione non assoluta (iuris et de iure), ma relativa (iuris tantum), che cioè può essere vinta per prova contraria.
Tale prova è costituita solo dal giuramento decisorio: il creditore chiede che il debitore giuri che la prestazione dovuta è stata estinta; se il debitore giura, fatte salve le conseguenze penali del falso giuramento ex art. 371 c.p., il giudice, nel decidere la lite, non potrà che attenersi a quanto giurato dalla parte, senza poterne sindacare l’attendibilità e la veridicità.
L’eccezione di prescrizione presuntiva, tuttavia, deve essere rigettata se chi la oppone ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta (tale assunto può riscontrarsi anche nell’opposizione al decreto ingiuntivo).
Requisiti e disciplina dell’istituto della presunzione di pagamento.
Il credito derivante dai rapporti di cui all’art. 2954 c.c. si presumono estinti trascorso il periodo di tempo previsto dal codice civile (nella specie 6 mesi).
Ma quali sono i requisiti affinché l’istituto in oggetto possa operare?
I requisiti sono fondamentalmente due:
· Che il credito cui si oppone l’eccezione di presunto pagamento e la relativa prescrizione, non deve trovare la sua origine se non in quei rapporti che si svolgono privi di formalità e in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione e senza rilascio di quietanza scritta, escludendo dunque dall’ambito di applicazione degli artt. 2954 c.c. ss. tutti quei casi in cui il credito vantato derivi da un contratto stipulato in forma scritta nonché quando si siano dalle parti pattuiti il differimento e la diluizione del pagamento;
· In nessun caso, stante la previsione dell’art. 2959 c.c. l’eccezione di presunto pagamento è compatibile con l’ammissione da parte del debitore che il debito non è stato saldato. Tale ammissione farebbe venir meno la presunzione di pagamento.
La Corte di Cassazione ha costantemente ritenuto che tale ammissione possa avvenire anche implicitamente in seguito alla contestazione delle somme dovute (cfr. Cass. civ. Sez. Lav. 03 marzo 2001 n. 3105). E’ per tale assunto che l’art. 2960 c.c. dispone che il creditore possa deferire giuramento all’altra parte per accertare il mancato pagamento.
La decorrenza del tempo prevista dal codice civile nel caso esaminando non determina automaticamente l’estinzione del debito, quanto piuttosto il formarsi in favore del debitore di una presunzione di pagamento, che può essere vinta dal creditore solo con gli strumenti del deferimento del giuramento decisorio o avvalendosi di qualsivoglia ammissione di mancato pagamento da parte del debitore.
Il caso del credito dovuto all’albergatore rientra nella disciplina di cui alla prescrizione presuntiva per vari ordini di ragioni. Tuttavia la principale è ravvisabile nella immediatezza della prestazione. Infatti il particolare e breve termine di sei mesi trova la sua giustificazione nel fatto che si tratta di un particolare rapporto in cui si presume dagli usi  e dalla prassi che i pagamenti vangano effettuati nell’immediatezza della prestazione offerta .
In questi casi è principio di applicazione generale che i rapporti in oggetto si svolgano senza formalità  e senza che il pagamento derivi da un contratto stipulato in forma scritta o con previsione di differimento o frazionamento della solutio: in questi casi infatti la presunzione viene a mancare perché il requisito della immediatezza del pagamento non può più ritenersi valido.
I mezzi di prova a disposizione del creditore si riducono al solo giuramento.
· Il creditore cita in giudizio il debitore per ottenere il pagamento.
· Il debitore eccepisce l’estinzione del diritto.
· Il creditore non può fare altro che far giurare il debitore sull’estinzione del diritto:
a) se il debitore ammette sotto giuramento che il diritto non si estinto, il creditore vince la causa ;
b) se il debitore sotto giuramento conferma l’estinzione del diritto, il creditore perde la causa anche se in giudizio penale si dimostrerà che il debitore ha giurato il falso.
Al di fuori del giuramento il creditore non ha altri mezzi per provare l’esistenza del suo diritto; l’ultima speranza potrebbe consistere nell’attività stessa del debitore: se questi confessa in giudizio che il suo diritto non si è estinto oppure semplicemente ne ammette l’esistenza tale attività sarà sufficiente per togliere efficacia all’eccezione di estinzione che ha sollevato.
“In tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell’ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l’obbligazione non è stata estinta” . Cass. 15 maggio 2007 n. 11195. 

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