ESAME AVVOCATO 2010. Le tracce di diritto civile e spunti di riflessione...
Esame Avvocato 2010 – Pareri in materia civile. Tracce e spunti per una possibile soluzione.
•PRIMA TRACCIA
La società Beta conferisce a Tizio, dottore commercialista, incarico professionale di difendere innanzi alla competente commissione tributaria provinciale in un contenzioso tributario particolarmente complesso relativo a taluni contestati avvisi di rettifica. In forza di suddetto incarico Tizio svolge per un lungo periodo di tempo l'attività professionale difensiva. Nel corso di tale attività il professionista Tizio riceve una missiva proveniente dalla società Beta con la quale gli si comunica l'intenzione di affiancargli nel compimento dell'attività difensiva l'avvocato Caio specializzato nella materia fiscale a seguito del procedimento.
Al ricevimento della missiva Tizio comunica alla società Beta la propria volontà di recedere dal contratto. Nel contesto della medesima missiva lo stesso formula richiesta di rimborso delle spese effettuate e di corresponsione del compenso oltreché il risarcimento del danno subito.
Il candidato, assunte le vesti di legale della società Beta rediga parer motivato in ordine alla fondatezza della pretesa del professionista Tizio.
• Spunti per una possibile soluzione.
Lo svolgimento del parere potrebbe iniziare trattando, brevemente, del contratto d’opera intellettuale, che intercorre tra cliente e professionista, per poi introdurre la questione del recesso, i cui presupposti sono diversi per ciascuna delle parti, come espressamente sancito nell’art. 2237, c.c.: il diritto di recesso del cliente non è sottoposto ad alcuna limitazione, mentre quello del professionista è condizionato dalla sussistenza di una «giusta causa».
Posta questa differenza basilare, si dovrebbe approfondire il concetto di «giusta causa» che sola consente al professionista di recedere dal contratto e, conseguentemente, analizzare se tale possa essere la richiesta del cliente di affiancare al primo un altro professionista per lo svolgimento dell’attività difensiva. Lo spunto per una possibile soluzione potrebbe essere tratto da una recente pronuncia della giurisprudenza di merito che, in un caso del tutto analogo, ha escluso tale possibilità, sancendo, espressamente, che: «ai sensi dell’art. 2237, c.c., a seguito del recesso, il professionista non ha diritto al rimborso delle spese fatte ed al compenso per l’opera svolta ma, al più, solo il rimborso delle spese borsuali sostenute per conto e nell’interesse del cliente salvo il risarcimento dell’eventuale pregiudizio causato al cliente» (Cfr. Corte d’Appello di Milano, 24 settembre 2008).
• SECONDA TRACCIA.
Il comune di Gamma interessato all'adempimento di oneri testamentari relativi all'eredità di Tizio da parte dell'ente Alfa, sottoponeva la questione all'esame dell'avvocato Sempronio richiedendo allo stesso un parere sulla possibilità di intraprendere un giudizio diretto ad ottenere la condanna dell'ente all'esecuzione di detti oneri. Sulla scorta del parere favorevole espresso dall'avvocato Sempronio circa la sussistenza dei presupposti legali della domanda, il comune di Gamma aveva quindi promosso giudizio tramite il medesimo legale.
Il giudizio aveva avuto, però, esito sfavorevole in quanto l'adito tribunale aveva rigettato la domanda avendo accolto l'eccezione di prescrizione dell'azionato diritto sollevata dall'ente convenuto.
Successivamente l'avvocato Sempronio formulava richiesta di pagamento dell'importo di 12.000 euro a titolo di compenso per le prestazioni commissionate rese in favore del comune.
Dinanzi a tale pretesa, il comune contestava, a mezzo di lettera raccomandata, la pretesa e, in particolare, evidenziava che la prescrizione del diritto avrebbe dovuto essere rilevata dal professionista in quanto intervenuta anteriormente all'introduzione della domanda.
L'avvocato Sempronio allora, ribadiva con una nuova missiva la propria pretesa ed evidenziava:
a) che nel corso del giudizio lo stesso giudice aveva rilevato con propria ordinanza la probabile infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
b) che il discutibile diverso avviso in sede di decisione finale lo aveva indotto a consigliare la proposizione dell'appello che, tuttavia, non era stato proposto per volontà del comune, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza;
c) che l'omesso rilievo in sede di parere del decorso del termine prescrizionale non stava a indicare che egli avesse colposamente ignorato il problema;
d) infine, che l'incarico professionale di promuovere un'azione a tutela del diritto del cliente non poteva implicare la lungimirante revisione di tutte le possibili avverse contestazioni specie di queste deducibili con eccezioni in senso proprio.
Il candidato, assunte le vesti di legale del comune di Gamma rediga parere motivato illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.
• Spunti per una possibile soluzione.
All’inizio del parere sarebbe opportuno accennare all’istituto della responsabilità dell’avvocato, evidenziando, altresì, che, secondo l’opinione dominante, la professione di avvocato non è considerata un’obbligazione di risultato, ma, al contrario, un’obbligazione di mezzi. Inoltre, andrebbe aggiunto che il professionista, pur non essendo obbligato al raggiungimento di un certo risultato, è tenuto a svolgere la sua attività con diligenza, ex art. 1176, comma II, c.c., per evitare di incorrere in un comportamento colposo e, quindi, inadempiente.
Al fine di prospettare una soluzione della questione, si potrebbe prendere spunto da una pronuncia della Cassazione, la quale, in un caso simile, pur ribadendo la regola sopra accennata in tema di obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, ha statuito che: «avuto riguardo all’attività professionale dell’avvocato, nel caso in cui questi accetti l’incarico di svolgere un’attività stragiudiziale consistente nella formulazione di un parere in ordine all’utile esperibilità di un’azione giudiziale, la prestazione oggetto del contratto non costituisce un’obbligazione di mezzi, in quanto egli si obbliga ad offrire tutti gli elementi di valutazione necessari ed i suggerimenti opportuni allo scopo di permettere al cliente di adottare una consapevole decisione, a seguito di un ponderato apprezzamento dei rischi e dei vantaggi insiti nella proposizione dell’azione. Pertanto, in applicazione del parametro della diligenza professionale (art. 1176, comma II, c.c.), sussiste la responsabilità dell’avvocato che, nell’adempiere siffatta obbligazione, abbia omesso di prospettare al cliente tutte le questioni di diritto e di fatto atte ad impedire l’utile esperimento dell’azione, rinvenendo fondamento della responsabilità anche nella colpa lieve, qualora la mancata prospettazione di tali questione sia stata frutto dell’ignoranza di istituti giuridici elementari e fondamentali, ovvero di incuria ed imperizia insuscettibili di giustificazione» (Cass. Civ., Sez. II, 14 novembre 2002, n. 16023).
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