DIRITTO AMMINISTRATIVO. Rapporto di pubblico impiego, trattamento giuridico ed economico, differenze retributive. Consiglio di Stato n. 4879 del 01 ottobre 2013.



Il termine prescrizionale non decorre per i crediti di lavoro durante un rapporto lavorativo che non è assistito da garanzie di stabilità. (Conf. Cons.St. sez. V, n. 6218 del 24 novembre 2011; Cons. St. n. 5824 del 18 agosto 2010;Cons. St. n. 4429 del 17 settembre 2008);
Per il relativo trattamento economico il termine di prescrizione è quello quinquennale (cfr. Cons. St. sez. V, 02 agosto 2011 n. 4560.)

Consiglio di Stato n. 4879 del 01 ottobre 2013. 

 

Consiglio di Stato n. 4879 del 01 ottobre 2013. 

FATTO e DIRITTO

1. - La sentenza appellata si è pronunciata sul ricorso n. 2209 del 1995, proposto al Tar per la Campania dalla sig.ra R.P. Essa riferiva di aver svolto attività di insegnamento presso il liceo linguistico comunale di S. Maria Capua Vetere nel periodo dal 1° settembre 1986 al 31 agosto 1989, in forza di convenzioni a termine rinnovate di volta in volta con il Comune; e chiedeva al Tar l'accertamento del rapporto di pubblico impiego intrattenuto con l'Ente, con consequenziale riconoscimento del trattamento giuridico ed economico e condanna al pagamento di differenze retributive, interessi e rivalutazione monetaria ed ai versamenti contributivi dovuti a CPDEL e INADEL.

Il Tar ha accolto il ricorso limitatamente alla condanna del Comune a provvedere in ordine alla regolarizzazione della posizione assicurativa della ricorrente, e lo ha respinto quanto al riconoscimento del rapporto di impiego (in considerazione della nullità delle assunzioni contra legem) e quanto ai crediti retributivi, relativamente ai quali il Tar ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal Comune. L’appello contesta alla pronuncia del Tar violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 cod. civ.; inesistenza dei presupposti; omessa valutazione del comportamento processuale della Amministrazione; error in judicando; erronea applicazione degli artt. 2934 e 2935 cod. civ.: al rapporto di lavoro a tempo determinato non si applicherebbe la prescrizione quinquennale e, comunque, essa non potrebbe decorrere in costanza del rapporto, trattandosi di rapporto convenzionale privo di garanzie di stabilità. L’appello deduce poi l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui non ha disposto la liquidazione dell’indennità di fine servizio maturata e non coperta dall’eccezione di prescrizione sollevata.

Il Comune di Santa Maria Capua Vetere non si è costituito.

La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 14 dicembre 2012.

2. - L’appello è fondato. L’assunto dell’appellante secondo cui la prescrizione non decorreva in costanza del rapporto, con il conseguente diritto ad ottenere il trattamento economico relativo all’intera prestazione di fatto svolta, ivi compresa l’indennità di fine servizio maturata, è fondato. Conformemente a pacifica giurisprudenza (v. C.d.S., Sez. V: 24 novembre 2011, n. 6218; 18 agosto 2010, n. 5824; 17 settembre 2008, n. 4429), il termine prescrizionale non decorre per i crediti di lavoro durante un rapporto lavorativo che – come quello intercorso tra l’appellante e il Comune di Santa Maria Capua Vetere - non è assistito da garanzia di stabilità. Né il rapporto in argomento – data la precarietà – presentava le caratteristiche di “stabilità reale” ravvisate dal Tar. Per il relativo trattamento economico il termine di prescrizione è quello quinquennale (confr. C.d.S., Sez. V, 2 agosto 2011, n. 4560); anche, ex art. 2948 n. 5) c.c., quanto alla indennità di fine servizio (v. per tutte, C.d.S., Sez. V, 8 settembre 2010, n. 6488); e non era scaduto per la deducente, poiché se dalla data di cessazione del rapporto di lavoro col Comune (31 agosto 1989) alla data di notifica del ricorso di primo grado (24 febbraio 1995) il quinquennio era decorso, quel termine risulta interrotto, come rilevato dalla deducente, dal ricorso al Pretore di Caserta, notificato al Comune il 30 giugno 1993. Il gravame infatti, pur formulato in via principale per la posizione previdenziale della deducente, ne involgeva l’intera posizione lavorativa, ivi compresi, quindi, i diritti di natura economica. L’appello va dunque accolto. Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, vanno riconosciuti all’appellante i compensi, comprensivi degli accessori di legge, correlati al livello retributivo corrispondente all’attività di insegnamento presso il Comune di S. Maria Capua Vetere nel periodo dal 1° settembre 1986 al 31 agosto 1989, oltre alla liquidazione dell’indennità di fine servizio maturata. Può confermarsi peraltro, per i due gradi, la compensazione delle spese già disposta dal Tar.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara il diritto dell’appellante ai compensi, comprensivi degli accessori di legge, correlati al livello retributivo corrispondente alla sua attività di insegnamento presso il Comune di S. Maria Capua Vetere nel periodo dal 1° settembre 1986 al 31 agosto 1989, oltre alla liquidazione dell’indennità di fine servizio maturata.

Spese dei due gradi compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2012 

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