PROCESSO AMMINISTRATIVO. Pubblico impiego privatizzato: controversie relative a procedure concorsuali e riparto di giurisdizione. Cons. St. n. 5885 del 07 novembre 2011.



E' stato proposto ricorso al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del TAR Campania - sez.staccata di Salerno - pronunciatasi sul diniego sull'istanza intesa alla utilizzazione nei termini di validità della graduatoria del concorso.

Seppur l'appello proposto è stato dichiarato irricevibile in quanto avviato alla notifica oltre il termine perentorio di un anno decorrente dalla pubblicazione della pronuncia, come dall'art. 327 c.p.c. è rilevante evidenziare il passaggio della stessa in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego.
Giova in primis ribadire che il termine perentorio di un anno decorre dalla pubblicazione della pronuncia e non dalla sua pubblicazione prevista dall'art. 87 RD 17/08/1907 n. 642, come da giurisprudenza dominante: Cons.St. sez. VI 03 febbraio 2011 n. 762 e 15 giugno 2009 n. 3826 e Corte Cost. 25 luglio 2008 n. 297.
Per quanto concerne il riparto di giurisdizione la sentenza in commento ha ribadito quanto espresso dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite 16 novembre 2009 n. 24185 puntualizzando quanto segue:
-  in tema di riparto di giurisdizione, nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda del candidato utilmente collocato nella graduatoria finale riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria appartiene alla giurisdizione del G.O., facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione";
-  a diversa conclusione può pervenirsi (solo) ove la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento in conflitto con la pretesa azionata dall’attore, quale l’indizione di un nuovo concorso, per il fatto che la contestazione investirebbe, allora, l'esercizio del potere dell'Amministrazione, al quale corrisponderebbe una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.P.R. n. 165 del 2001.
Questo il principio generale.
Il caso di specie sotteso alla problematica affrontata che ha portato nel merito il Consiglio di Stato a rigettare il gravame, oltre per quanto sopra esposto, è stato che la cotroversia si è focalizzata unicamente sul preteso diritto  allo scorrimento della gradutaoria 
"anche perché, pur avendo il Comune affidato il posto di Dirigente del neo istituito Settore ad un terzo con contratto a tempo determinato, tale provvedimento non risultava essere stato fatto oggetto di gravame, secondo quanto viene riconosciuto anche nel proposto atto di appello."
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Cons. St. n. 5885 del 07 novembre 2011.
RILEVATO che la difesa comunale eccepisce la tardività dell’appello;
CONSIDERATO che l’eccezione è fondata, in quanto, mentre la sentenza di primo grado è stata pubblicata mediante deposito in data 30 aprile 2010, l’appello è stato avviato alla notifica soltanto il successivo 24 giugno 2011, e pertanto, anche tenendo nel debito conto il periodo legale di ferie, oltre il termine perentorio di un anno decorrente, giusta l’art. 327 cod.proc.civ., dalla pubblicazione della pronuncia (e non già dalla sua comunicazione prevista dall’art. 87 RD 17/08/1907 n. 642, secondo quanto insegna la giurisprudenza dominante: cfr. da ultimo Consiglio Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 762 e 15 giugno 2009, n. 3826, nonché Corte costituzionale, 25 luglio 2008, n. 297);
OSSERVATO, per mera completezza, che la decisione appellata di difetto di giurisdizione si presenta comunque ineccepibile;
RILEVATO, infatti, che la Corte regolatrice (Cassazione civile, sez. un., 16 novembre 2009, n. 24185; cfr. anche la convergente 9 febbraio 2011, n. 3170) ha puntualizzato in questa materia:
- che in tema di riparto di giurisdizione, nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda del candidato utilmente collocato nella graduatoria finale riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria appartiene alla giurisdizione del G.O., facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione";
- che a diversa conclusione può pervenirsi (solo) ove la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento in conflitto con la pretesa azionata dall’attore, quale l’indizione di un nuovo concorso, per il fatto che la contestazione investirebbe, allora, l'esercizio del potere dell'Amministrazione, al quale corrisponderebbe una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.P.R. n. 165 del 2001;
RIMARCATO che nella fattispecie concreta, come il primo Giudice ha già posto in luce, la controversia si focalizza unicamente sul preteso diritto allo scorrimento della graduatoria, anche perché, pur avendo il Comune affidato il posto di Dirigente del neo istituito Settore ad un terzo con contratto a tempo determinato, tale provvedimento non risulta essere stato fatto oggetto di gravame, secondo quanto viene riconosciuto anche nel presente atto di appello;
OSSERVATO comunque, in conclusione, che per quanto premesso l’appello va dichiarato senz’altro irricevibile, con spese da liquidare secondo la soccombenza
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) dichiara irricevibile l’appello in epigrafe.
Pone a carico dell’appellante le spese processuali del presente grado, che liquida nella misura di mille euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011.

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