Contrabbando di tabacchi: possibile l'estensione anche al commercio di liquidi per sigarette elettroniche?

Trovano applicazione i criteri di equivalenza per i quali 1 ml di prodotto liquido corrisponde a 5,63 g di tabacco.



L'art. 291-bis, comma 1 del d.P.R. n. 43 del1973, trova applicazione, in forza dell'art. 62 quater, commi 1-bis e 7-bis del d.P.R. n. 504 del 1995, anche ai liquidi per sigarette elettroniche, secondo i criteri di equivalenza determinati sulla base di apposite procedure tecniche, con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in forza dei quali 1 ml di prodotto liquido da inalazione corrisponde a 5,63 g convenzionali.

Cass. pen., n. 3465 del 28 gennaio 2020

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