Delibere assembleari e azione di nullità: interesse concreto ed attuale.

L’azione di nullità delle delibere assembleari presuppone un interesse concreto ed attuale. Cass. 21 gennaio 2015 n. 1041.



IL CASO

Il giudice di prime cure aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda di due società intesa ad ottenere, previa sospensione ex art. 2378 c.c., la dichiarazione di nullità della delibera assembleare.

La Corte di appello adita rigettava l’appello proposto dalle società avverso la sentenza predetta. Una delle due società aveva modificato alcuni articoli del proprio statuto prevedendo:

a) la distinzione delle azioni in due categorie, contrassegnate dalle lettere A e B;

b) l'attribuzione di un diritto di prelazione sulle azioni di categoria A in favore degli azionisti di categoria B, ma non viceversa;

c) un meccanismo di voto di lista per la nomina degli amministratori, volto a consentire ai soci di minoranza, corrispondenti alla categoria B, di designare la maggioranza del consiglio di amministrazione;

d) l'introduzione di elevati quorum costitutivi e deliberativi, questi ultimi applicabili, sia pure con riferimento al capitale presente, anche all'assemblea ordinaria in seconda convocazione.

La Corte di Appello osservava che:

1) esattamente, salvo che per i quorum deliberativi dell'assemblea ordinaria in seconda convocazione, il Tribunale aveva escluso la configurabilità di ipotesi di nullità, atteso che la delibera ledeva l'interesse del socio di maggioranza al controllo della gestione della società e non un interesse generale, il solo presidiato dalla sanzione di nullità; ne conseguiva l'inammissibilità della domanda per il mancato deposito dei certificati azionari e per l'assenza della qualità di socio;

2) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la modifica dei quorum deliberativi dell'assemblea ordinaria in seconda convocazione poteva astrattamente configurare gli estremi di un vizio qualificabile come nullità per violazione della norma inderogabile dettata dall'art. 2369 c.c., comma 3; tuttavia, si doveva escludere un interesse attuale all'impugnazione sia perchè la legittimità della clausola non risultava avere avuto incidenza nei rapporti tra la società principale e quella controllata, sia perchè venuta meno la qualità di socio in capo alla prima, quest'ultima non poteva coltivare legittime aspettative in ordine alle finalità ed agli obiettivi della gestione della società nè, tanto meno, poteva coltivarle la sua controllante che non era mai stata socia.

Nel merito, peraltro, doveva escludersi che la clausola in questione, che richiedeva un quorum deliberativo stabilito nell'85% del capitale sociale rappresentato in assemblea, fosse affetta da nullità, poichè essa rendeva impossibile una deliberazione senza il consenso della minoranza soltanto nel caso di partecipazione all'assemblea dell'intero capitale sociale e soltanto nel caso di una perdurante concreta distribuzione di quest'ultimo tra soli due soci.

LA DECISIONE

L'esercizio dell'azione di accertamento della nullità di delibere assembleari presuppone, in virtù del richiamo agli artt. 1421 e 1423 c.c., operato dall'art. 2379 c.c., (nel testo, anteriore alla riforma del 2003 nella specie applicabile ratione temporis), un interesse concreto ed attuale (Cass. 25 settembre 2013, n. 21889; Cass. 20 luglio 2007, n. 16159; Cass. 25 marzo 2003, n. 4372; Cass. 25 febbraio 2002, n. 2721; Cass. 11 gennaio 2001, n. 338), riferibile specificamente all'azione di nullità; pertanto, il difetto della qualità di socio in capo all'attore al momento della proposizione della domanda, o al momento della decisione della controversia, esclude la sussistenza dell'interesse ad agire per evitare la lesione attuale di un proprio diritto e per conseguire con il giudizio un risultato pratico giuridicamente apprezzabile, salvo nel caso in cui proprio in virtù della delibera impugnata l'attore abbia perso la qualità di socio (Cass. n. 21889/2013 cit. e, con riferimento all'azione di annullamento, Cass. 7 novembre 2008, n. 26842).

Orbene, benchè logicamente sollecitato dal tenore della pronunzia impugnata, neppure in questa sede l'attore ha potuto indicare un risultato utile conseguibile direttamente attraverso la declaratoria di nullità della delibera, ma ha solo allegato che proprio le clausole impugnate hanno impedito alla società di ottenere la sostituzione degli amministratori della sub controllata. Tale indubbia circostanza, tuttavia, non individua alcun interesse attuale alla declaratoria di nullità della delibera impugnata.

LA MASSIMA

L'esercizio dell'azione di accertamento della nullità di delibere dell'assemblea presuppone, ai sensi dell'art. 2379 c.c, un interesse concreto ed attuale riferibile specificamente alla dichiarazione di nullità. Il difetto della qualità di socio in capo all'attore, al momento della proposizione della domanda o della decisione, preclude la configurabilità di un interesse concreto ad agire. Cass. civ. n. 1041 del 21 gennaio 2015.

 

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