DIRITTO CIVILE. Proponibilitą della domanda risarcitoria alla compagnia assicuratrice nei casi di sinistri stradali. Cass. civ. 5 maggio 2011 n. 9912.
Nota dell'Avv. Silvia Gennaro.
Con la recente sentenza n. 9912 resa dalla terza sezione della Corte di Cassazione in data 5 maggio 2011, i giudici di Piazza Cavour colgono l’occasione, da un lato, di ribadire il già consolidato orientamento in merito ai casi di improcedibilità della domanda di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale per omessa comunicazione del danneggiato alla compagnia assicuratrice della richiesta di risarcimento ex art. 22 della legge 990/69 e, dall’altro, di pronunciarsi anche in riferimento al relativo termine di prescrizione.
La vicenda ha origine da una pronuncia di inammissibilità della richiesta di risarcimento da parte, in primo grado, del Giudice di Pace ed in sede di gravame dal Tribunale adito da parte attrice, non avendo sostanzialmente quest’ultima assolto l’obbligo -che sorge in capo al danneggiato trasportato da un veicolo a qualsiasi titolo così come previsto dall’art. 22 della legge n. 990/69- di inviare la richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo a mezzo di raccomandata a/r ed attendere il decorso dei sessanta giorni prima di proporre la successiva azione giudiziale.
Si osservava, inoltre, come nel caso di specie fosse in ogni caso maturata la prescrizione biennale, non essendo applicabile il termine di prescrizione quinquennale solitamente operante per il risarcimento del danno derivante da fatto illecito ex art. 2947, I comma, c.c. , in ossequio, dunque, a quanto previsto dal II comma dello stesso articolo.
La Suprema Corte ribalta la suddetta decisione cassando la sentenza con rinvio e sancendo il seguente principio di diritto: “l’onere imposto al danneggiato dall’art. 22 della legge 990/69 può essere soddisfatto anche con atti equipollenti a quello previsto dalla norma purché ugualmente idonei a soddisfare lo scopo di consentire alla compagnia di valutare l’opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, a condizione che l’assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare la responsabilità e la fondatezza delle richieste.”
Il principio di diritto espresso nella sentenza in commento è conforme a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22883 del 30 ottobre 2007, ove i giudici di legittimità precisavano che la ratio dell'art. 22 L. 990/69 è quella di "favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze di risarcimento, per cui se ne è ritenuta l'applicabilità, anche nell'ipotesi di sola azione ex art. 2054 c.c. nei confronti del responsabile del danno".
L’art. 22 della legge n. 990/69, ad oggi abrogato e trasfuso nell’art. 145 del decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 ossia il Codice delle Assicurazioni Private, prevede testualmente che “l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza”.
A detta degli ermellini, la ratio della suddetta norma è ugualmente soddisfatta quando la compagnia assicuratrice venga a conoscenza della richiesta di danno mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dal proprio assicurato, danneggiante, in quanto è e necessario esclusivamente che la compagnia stessa sia in grado di disporre di uno “spatium deliberandi”
entro cui il danneggiato è obbligato ad inoltrarle la richiesta di risarcimento danni a pena di proponibilità di una successiva nonché eventuale azione giudiziaria e per verificare se, nel caso di specie, sia opportuno giungere ad una soluzione bonaria della controversia in via stragiudiziale al fine di evitare un processo che comporti un maggiore dispendio economico.
Pronunciandosi altresì in tema di prescrizione, sulla base dell’accoglimento in sede di gravame dell’operatività, nel caso de quo, di quella biennale ex art. 2947, II comma, c.c. con conseguente giudizio di tardività della richiesta di risarcimento danni da parte della ricorrente trasportata, i giudici di legittimità danno spazio ad una diversa lettura normativa.
Si dice infatti che se l’illecito civile è considerato come reato, ma si rinuncia all’azione penale, anche per difetto di querela, opera comunque la prescrizione quinquennale prevista ex art. 2947, I comma, c.c., in modo da consentire al giudice in sede civile con gli strumenti processuali a sua disposizione di accertare se si tratti di un fatto-reato; questo in ossequio a quanto statuito di recente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia n. 27337 del 18 novembre 2008.
Per ciò che attiene invece alla decorrenza del termine, non può che avere inizio dal momento nel quale il danneggiato “abbia avuto o avrebbe dovuto avere sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.”
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Cassazione Sez. III Civ. n. 9912 del 05.05.2011.
Fatto
L..C. ha convenuto in giudizio dinanzi al giudice di pace di Napoli G.I. e la GE.I.E. per sentirla condannare al risarcimento dei danni derivati dall’incidente stradale del 20 febbraio 1993 tra la autovettura di proprietà della società, condotta da G.I. ed altra vettura che proveniente da opposto senso di marcia, aveva invaso la corsia di percorrenza della vettura della GE.I.E. Questa società aveva chiesto ed ottenuto la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione, M. assicurazioni che aveva - a sua volta - chiesto la chiamata in causa della proprietaria dell’altra vettura G.D.P.
La D.P. si costituiva in giudizio, deducendo la nullità della chiamata in causa per mancato rispetto del termine concesso dal giudice ed il proprio difetto di legittimazione passiva per avere alienato la vettura a F. C., in data anteriore a quella del sinistro.
Il C. non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Con sentenza 7 febbraio - 4 marzo 2008 il Tribunale di Napoli ha confermato la decisione del locale giudice di pace, che aveva dichiarato la estromissione dal giudizio di D.P.G. condannando la spa M. assicurazioni al pagamento delle spese del giudizio e dichiarato improponibile (ma anche infondata nel merito) la domanda della attrice L.C. nei confronti di GE.I.E. snc e G.I. condannando la C. al pagamento delle spese nei confronti dei due convenuti. Ha osservato il Tribunale che la domanda della C. nei confronti del conducente del veicolo soggetto alla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile era da considerare inammissibile, perché è onere del danneggiato trasportato da un veicolo (indipendentemente dal titolo in base al quale il trasporto e stato eseguito: trasporto gratuito o a titolo di cortesia) inviare la richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo, nelle forme previste dall’art. 22 della legge 990 1969 e attendere il decorso dei sessanta giorni prima di proporre l’azione per il risarcimento del danno. La C. non aveva provveduto ad inviare la lettera raccomandata alla compagnia di assicurazione della vettura dello I, M. assicurazioni s.p.a. Correttamente, dunque, il primo giudice aveva dichiarato inammissibile la domanda della C. nei confronti dello I. e della GE.I.E. per mancata ottemperanza del disposto di cui all’art. 22 della legge 990 del 1969. Osservava ancora il Tribunale che nel caso di specie era, comunque, maturata la prescrizione biennale, non essendo applicabile il termine di prescrizione quinquennale applicabile, in linea generale, per il risarcimento del danno derivante da fatto illecito dall’art. 2947, primo comma, c.c.
Infatti, il termine biennale di cui al secondo comma dello stesso articolo deve trovare applicazione in tutti i casi di danni prodotti dalla circolazione dei veicoli, anche nel caso in cui il danneggiato sia trasportato a titolo di cortesia.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la C. con due motivi.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Diritto
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della legge 990 del 1969, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.
Erroneamente, ad avviso della C., i giudici di appello avevano ritenuto che nel caso di specie ella non avesse inoltrato all’assicuratore la richiesta di risarcimento nelle forme previste dall’art. 22 della legge 990 del 1969.
Osserva il Collegio che la ratio della norma dell’art. 22 l. 990/69 (ora abrogato e trasfuso nell’art. 145 del decreto_legislativo 209 2005) è quella di consentire uno spatium deliberandi alla Compagnia di assicurazione, imponendo al danneggiato di inoltrare la richiesta di risarcimento all’istituto assicuratore, a pena di proponibilità dell’azione giudiziaria.
Tale condizione di proponibilità si applica sia nel caso in cui il danneggiato si rivolga al solo responsabile del danno (che può, poi, a sua volta chiamare in giudizio l’assicuratore) che nel caso di azione diretta contro l’assicuratore (nel quale caso deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno, ex art. 18, primo comma, e 23 legge n.990 del 1969).
L’onere della richiesta risarcitoria è posto anche a carico del terzo trasportato a titolo di cortesia.
La improponibilità, per l’anzidetta ragione, della domanda di risarcimento è, inoltre, rilevabile anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di legittimità, (Cass. 5 dicembre 2003 n.18644, 25 agosto 2006 n. 18493, 2 luglio 2010 n. 15733, 25 novembre 2010 n. 23907).
Ove, tuttavia, l’istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria tramite raccomandata a.r. inviata dal proprio assicurato (danneggiante) si deve ritenere che la ratio della norma sia ugualmente soddisfatta, sempre che la conoscenza sia avvenuta mediante ricevimento di raccomandata a.r., nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22 L. 990/69.
La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ammette che l’onere imposto al danneggiato dall’art. 22 più volte citato possa essere soddisfatto anche con atti equipollenti a quello previsto dalla norma, purché egualmente idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito di consentire all’assicuratore di valutare la opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, a condizione che l’assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste (Cass. 30 ottobre 2007 n. 22883).
Il motivo deve essere pertanto accolto.
Nonostante il giudice di appello abbia dichiarato la improponibilità della domanda, per mancata ottemperanza del disposto di cui all’art. 22 della legge 990 del 1969, lo stesso ha ritenuto di esaminare il secondo motivo di appello, relativo alla individuazione del termine di prescrizione applicabile al caso di specie (esame che, in realtà, sarebbe stato precluso proprio dalla dichiarazione di improponibilità, definita dal giudice “inammissibilità”).
Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, 2043, 1681 e 2947 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.) la ricorrente assume che nonostante le argomentazioni svolte a sostegno del fatto che il diritto azionato non potesse ritenersi prescritto, il giudice di appello - senza motivazione - aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione di due anni (art. 2947 secondo comma, c.c.) riguardante il risarcimento danni dalla circolazione dei veicoli. Anche questo motivo è meritevole di accoglimento. Si richiama sul punto la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: (Cass. S.U. n.27337 del 18 novembre 2008):
Qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, terzo comma, prima parte, cod. civ.) perché il giudice, in sede civile, accerti “incidenter tantum”, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con rinvio ad altro giudice che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.
Il giudice di rinvio procederà a nuovo esame, al fine di stabilire se la lettera 23 febbraio 1993 alla compagnia di assicurazione Milano assicurazioni della GE.I.E. del 23 febbraio 1993, quella del 23 novembre 1994 dell’avv. C. indirizzata all’ing. I., da questi trasmessa con raccomandata il 5 dicembre 1994 alla M. assicurazioni - complessivamente considerate - possano far ritenere che, nel caso di specie, l’onere di invio della preventiva richiesta risarcitoria all’assicuratore sia stato soddisfatto.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Depositata in Cancelleria il 05.05.2011
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