DIRITTO PENALE. Delle lesioni procurate dal cane ne risponde anche il semplice "detentore"? Cass. pen. 5 ottobre 2011 n. 36069.



Nota dell'Avv. Augusto Careni.

La sentenza in commento presenta un interessante profilo in merito alla responsabilità in cui incorre il soggetto che abbia in “affidamento” un animale domestico qualora quest’ultimo provochi lesioni a terzi.

La vicenda prende le mosse da un episodio che ha visto protagonisti due cani, uno di grossa taglia ed uno di piccola taglia, portati al guinzaglio. L’animale di grossa taglia azzanna il più piccolo, costringendo il proprietario di quest’ultimo a cercare di dividerli e ricevendo anch’egli un’azzannata sulla mano con asportazione di una falange.

Il giudice di primo grado aveva, pertanto, condannato la “conduttrice” del cane di grossa taglia ad una multa, ritenendola responsabile delle lesioni subite dal proprietario dell’altro cane, e ciò nonostante l’imputata non fosse la proprietaria dell’animale, ma solo un’affidataria.

L’imputata ricorre in Cassazione sostenendo che:

1.        in virtù dell’ordinanza del Ministero della salute del 9 settembre 2003, il cane dalla stessa condotto non rientrava tra quelli classificati come “pericolosi”, e dunque non necessitava della museruola ( al contrario dell'altro cane che, pur essendo di piccola taglia, avrebbe dovuto indossare la museruola);

2.       In secondo luogo, vi sarebbe difetto di motivazione della sentenza di primo grado, non essendo possibile conoscere dalla lettura della sentenza sulla base di quali argomentazioni l'imputata sia stata riconosciuta colpevole e quale comportamento avrebbe dovuto tenere.

Per la Suprema Corte, in merito al primo motivo di ricorso, risulta ben chiaro dalla dinamica dei fatti che nulla avrebbe influito la circostanza che il cane di piccola taglia avrebbe dovuto avere la museruola, in quanto il caso “colpevole” dell’aggressione è sopraggiunto dalle spalle dell’altro animale; al contrario se proprio il cane “aggressore” avesse avuto la museruola non si sarebbe verificata l’aggressione.

Sul secondo punto, i giudici di piazza Cavour affermano che chi ha in affidamento anche temporaneo un cane è tenuto alla custodia del medesimo, obbligo di custodia che sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, in quanto l'art. 672 cod. pen. collega il dovere di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico.

Non solo ma l’imputata, proprio perché semplice “detentrice” del cane, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alle sempre possibili ed imprevedibili comportamenti che gli animali domestici possono porre in essere, e proprio la museruola, in tal senso, sarebbe risultata determinante al fine di evitare l’accadimento dei fatti.

Va riconosciuta, pertanto, conclude la Cassazione, anche in capo alla semplice “affidataria” la responsabilità per le lesioni procurate dal cane che la stessa conduceva, non essendo richiesta dalla norma un rapporto di proprietà in senso civilistico. 

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-09-2011) 05-10-2011, n. 36069

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 20.9. 2011 il giudice di pace di Aosta riteneva A.E.C. responsabile delle lesioni subite da M.L. e la condannava a 300,00 Euro di multa. Il 1 dicembre 2007, mentre la donna passeggiava nel centro di Courmayeur, portando al guinzaglio un cane di grossa taglia, un A.I., l'animale aveva azzannato il cane di piccola taglia, uno Schnauzer nano, di tale M., parimenti al guinzaglio; nel mentre quest'ultimo si chinava verso gli animali per dividerli ed evitare che il proprio cane venisse ucciso, veniva azzannato alla mano dall'altro cane e il morso gli cagionava l'asportazione della falange; solo a seguito dell'intervento di una terza persona, tale N., che sferrava un calcio al grosso cane, fu posto fine all'aggressione.

Il giudice di pace rilevava che l'imputata, pur non essendo proprietaria del cane, lo aveva avuto in affidamento dal proprietario e quindi era responsabile del suo comportamento; che il cane non era munito di museruola contrariamente a quanto prescritto per i cani di grossa taglia; che era irrilevante che il cane non avesse mai manifestato aggressività verso le persone, essendo noto che nei comportamenti degli animali domestici sussiste sempre un elemento di imprevedibilità che deve comunque essere messo in conto; che non poteva attribuirsi responsabilità alcuna alla persona offesa per avere istintivamente tentato di porre fine all'aggressione del cane A. verso il proprio, aggressione che si prospettava con esito grave per l'animale più piccolo; concludeva che il comportamento dell'imputata non era stato idoneo ad assicurare che il cane non nuocesse ai terzi.

2. Avverso tale sentenza il difensore della A. ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza di legge ed in particolare della ordinanza del Ministero della salute del 9 settembre 2003. Sostiene che gli effetti della zuffa tra i due cani sarebbero rimasti circoscritti agli stessi se la persona offesa non si fosse sciaguratamente determinata a separare con le nude mani gli animali in lotta al fine di sottrarre il proprio cane dal morso di quello condotto dall'imputato. La sentenza non tiene conto di due circostanze fondamentali risultanti dalla predetta ordinanza, prodotta dalla difesa dell'imputata, e cioè che il cane dell'imputato non figurava nella lista dei cani pericolosi mentre vi era incluso lo schnauzer nano condotto dalla persona offesa; dunque il cane dell'imputata non era sottoposto all'obbligo di museruola e guinzaglio e non poteva ritenersi una colpa dell'imputata sotto tale aspetto, come invece aveva fatto la sentenza impugnata. Con un secondo motivo lamenta il difetto di motivazione non essendo possibile conoscere dalla lettura della sentenza sulla base di quali argomentazioni l'imputata è stata riconosciuta colpevole e quale comportamento avrebbe dovuto tenere; si sarebbe dovuto riconoscere il caso fortuito.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato risultando correttamente accertata e motivata la responsabilità dell'imputata.

Rileva in primo luogo il Collegio che non rileva la circostanza dedotta dalla difesa circa la mancata considerazione da parte della sentenza impugnata della circolare del Ministero della salute da cui deriverebbe l'obbligo della museruola per lo schnauzer e non per l' a. sin dal momento che quand'anche quest'ultimo animale avesse avuto la museruola l'incidente si sarebbe ugualmente verificato, atteso che, come risulta dalla impugnata sentenza, il cane di grossa taglia era sopraggiunto alle spalle dello schnauzer e lo aveva azzannato; è invece evidente che se l' a. avesse avuto la museruola, non avrebbe potuto azzannare l'altro cane, tenendolo in bocca e scuotendolo come risulta sempre dalla impugnata sentenza.

Quanto all'accertamento della colpa della A. la stessa risulta evidente a prescindere dalla esistenza o meno dell'obbligo della museruola, dal momento che la donna non è stata in grado di controllare il comportamento del cane. E' pacifico, e peraltro non è contestato, che chi ha in affidamento anche temporaneo un cane è tenuto alla custodia del medesimo, obbligo di custodia che sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, in quanto l'art. 672 cod. pen. collega il dovere di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico (sez. 4 2.7.2010 n. 34813 rv.248090). Questo obbligo la donna non è stata in grado di rispettare nel momento in cui il cane che ella teneva al guinzaglio ha aggredito il cane di un'altra persona, determinando la reazione del tutto legittima del proprietario di tentare di separare gli animali; la donna, che pure aveva al guinzaglio il proprio animale, non è stata in grado di controllare l'animale e di fronteggiare la situazione, certamente non imprevedibile dal momento che nel comportamento degli animali vi è sempre una componente di aggressività anche, e talvolta specialmente, nei confronti degli altri animali, che deve essere tenuta in conto. E' evidente che se il cane A. avesse avuto la museruola, il cui uso si imponeva, a prescindere dalla sussistenza di un obbligo legale, proprio per la grossa taglia dell'animale e per non essere la donna, proprio per la sua qualità di semplice detentore momentaneo dell'animale, in grado di conoscere le possibili reazioni dell'animale anche nei confronti degli altri cani, il fatto non si sarebbe verificato; come pure è evidente che la donna non è stata in grado di intervenire tempestivamente, come poi ha fatto un occasionale passante che ha sferrato un calcio all'animale, per porre fine all'aggressione prima che il cane rivolgesse la propria aggressività nei confronti dell'uomo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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