DIRITTO PENALE. Il termine di prescrizione "breve" nei reati di competenza del Giudice di Pace. Cass. pen. 17 gennaio 2011 n. 811.



Nota dell'Avv. Augusto Careni.

L’applicazione del termine di prescrizione “breve” ex art. 157, comma 5, c.p. non è riferibile ai reati di competenza del Giudice di pace puniti in via alternativa con la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilità. Questa in sintesi quanto asserito dai giudici supremi nella sentenza in commento, sentenza che prende avvio da un giudizio dinanzi al Giudice di Pace per rispondere del reato di cui all’art. 590 c.p. Il giudice, rilevando che dal momento della commissione del reato erano trascorsi tre anni e nove mesi, pronunciava declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Per il Procuratore Generale della Repubblica, che ha fatto ricorso per cassazione, in relazione ai reati di competenza del Giudice di Pace per i quali sono applicabili pene c.d. paradetentive, non sarebbe applicabile il termine di prescrizione breve, di tre anni, previsto dall'art. 157 c.p., comma 5, secondo l'indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità avallata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 2 del 14 gennaio 2008.
La Suprema Corte osserva che i reati di competenza del giudice di pace, per i quali la previsione edittale concerne invariabilmente la pena pecuniaria non costituiscono oggetto della norma di cui all'art. 157 c.p., comma 5 poichè tale disposizione si riferisce infatti a reati che non siano puniti con una pena detentiva o pecuniaria, e quindi a reati per i quali le pene “para – detentive” siano previste dalla legge in via diretta ed esclusiva. 
Concludono, pertanto, i giudici di piazza Cavour affermando che il regime prescrizionale dei reati di competenza del giudice di pace deve dunque essere ricondotto nell'ambito applicativo dell'art. 157 c.p., comma 1, come già peraltro affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, per cui ai fini della determinazione del termine massimo di prescrizione bisogna avere riguardo agli atti interruttivi ai sensi dell'art. 160 c.p.
_________________________
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-01-2011) 17-01-2011, n. 811
Svolgimento del processo e motivi della decisione
M.S. veniva tratto a giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Rimini per rispondere del reato di cui all'art. 590 c.p. per aver cagionato per colpa a […], in data (OMISSIS), lesioni personali da cui era derivata una malattia durata oltre quaranta giorni, commettendo il fatto con violazione delle norme sulla circolazione stradale; il giudicante, dando atto che dal momento del commesso reato era trascorso un periodo di tempo pari a tre anni e nove mesi, pronunciava declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, facendo riferimento al termine prescrizionale di tre anni previsto dall'art. 157 c.p., comma 5, come novellato dalla L. n. 251 del 2005: ciò sull'asserito rilievo dell'applicabilità di detta disposizione ai reati di competenza del Giudice di Pace "sanzionati, mediante il meccanismo del rinvio al D.Lgs. n. 275 del 2000, art. 52 con pene che presentano caratteristiche loro proprie, capaci di differenziare questi dai restanti reati, puniti con pene pecuniarie e detentive e soggetti al termine prescrizionale ordinario" (così testualmente a pag. 2 della sentenza).
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna deducendo violazione di legge;
sostiene il ricorrente che, in relazione ai reati di competenza del Giudice di Pace per i quali sono applicabili pene c.d. paradetentive, ivi compreso quindi quello contestato all'imputato nella concreta fattispecie, non sarebbe applicabile il termine di prescrizione breve, di tre anni, previsto dall'art. 157 c.p., comma 5, secondo l'indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità avallata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 2 del 14 gennaio 2008.
Osserva il Collegio che sussiste la denunciata violazione di legge:
di tal che, l'impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame.
Deve invero escludersi che la disposizione di cui all'art. 157 c.p., comma 5 sia riferibile ai reati di competenza del Giudice di pace puniti in via alternativa con la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilità.
Con la sentenza n. 2 depositata il 18 gennaio 2008, opportunamente richiamata dal ricorrente P.G., la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157 c.p., comma 5, sollevate per la asserita irragionevolezza della disciplina che da tale disposizione scaturirebbe, interpretandola come riferita ai reati di competenza del giudice di pace: il giudice delle leggi ha sottolineato l'erroneità di siffatta interpretazione.
L'art. 157 c.p., comma 5 dispone che il termine prescrizionale di tre anni si applica ai reati per i quali "la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria". Ma nel diritto vigente - ha osservato la Corte Costituzionale - le pene cosiddette "para - detentive" non sono previste dalla legge come sanzioni applicabili in via esclusiva per determinati reati ma costituiscono l'oggetto di un'opzione che il giudice può compiere in alternativa ad altre (in particolare, alla irrogazione della pena pecuniaria, secondo le prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, comma 2).
I reati di competenza del giudice di pace, per i quali la previsione edittale concerne invariabilmente la pena pecuniaria (in alternativa alla quale può essere discrezionalmente irrogata, in alcuni casi soltanto, una pena para - detentiva), non costituiscono, dunque, oggetto della norma di cui all'art. 157 c.p., comma 5. Detta disposizione si riferisce infatti a reati che non siano puniti con una pena detentiva o pecuniaria, e quindi, in definitiva, a reati per i quali le pene para - detentive siano previste dalla legge in via diretta ed esclusiva. Si deve ritenere, in conclusione, che il novellato art. 157 c.p., comma 5 abbia inteso porre le premesse per un futuro sistema sanzionatorio caratterizzato da pene diverse da quelle detentiva e pecuniaria non più ragguagliato, con riferimento agli effetti giuridici, a quello generale, ma munito, quanto meno ai fini della prescrizione, di una norma generale del tutto peculiare.
Il regime prescrizionale dei reati di competenza del giudice di pace deve dunque essere ricondotto nell'ambito applicativodell'art. 157 c.p., comma 1 come già affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. 5' 29 maggio 2007, p.m. in e Barbierato, RV 237110; Cass. 5' 3 aprile 2007, P.G. in c. Gogioso, RV 237700; Cass. 4' 3 ottobre 1997, P.G. in c. Abbate, RV 237902J; ai fini della determinazione del termine massimo di prescrizione bisogna poi avere riguardo, ovviamente, agli atti interruttivi ai sensi dell'art. 160 c.p.. Ne consegue che, nel caso in esame, deve trovare applicazione il termine massimo di prescrizione pari a sette anni e sei mesi dal fatto, tenendo conto degli atti interruttivi, secondo l'art. 157 c.p., anche nella formulazione introdotta con la L. n. 251 del 2005. A tale termine deve poi aggiungersi, nella concreta fattispecie, il periodo di sospensione del decorso della prescrizione, rilevabile dagli atti e pari a 193 giorni, per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria: con l'effetto che il termine ultimo di prescrizione si colloca al 22.4.2011 (essendo stato commesso il fatto il (OMISSIS)).
Quanto al giudice del rinvio, questi deve essere individuato nel giudice di primo grado, posto che, trattandosi di sentenza inappellabile da parte del P.M. - in quanto sentenza di proscioglimento del giudice di pace - non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 569 c.p.p., commi 1 e 4.
Conclusivamente, la sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Giudice di Pace di Rimini, altro magistrato, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di Pace di Rimini, altro magistrato.

Fai una domanda