DIRITTO PENALE. Mandato di arresto europeo, truffa continuata e siti internet fantasma. Cass. n. 18428 del 30 aprile 2014.



L'autorità giudiziaria italiana, ai fini della "riconoscibilità" del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco e per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto - reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (Sez. un. n. 4614 del 30/1/2007-5/2/2007, Ramoci, Rv. 235348248; ex plurimis, Sez. F, n. 33642 del 13/9/2005 - 14/9/2005, Hussain, Rv. 232118249; Sez. 6^, n. 34355 del 23/9/2005 - 26/9/2005, Ilie, Rv. 232053250; Sez. 6^, n. 16542 del 8/5/2006 - 15/5/2006, Cusini, Rv. 233549251; Sez. 6^, n. 8449 del 14/2/2007 - 28/2/2007, Piaggio, non mass. sul punto).

Non è necessario che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali ma è sufficiente che le fonti di prova indicate nella documentazione trasmessa dall'Autorità estera, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. a), siano astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria, sia pure attraverso la sola indicazione delle evidenze fattuali a carico del consegnando, mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all'autorità giudiziaria del Paese emittente (Sez. F, n. 32381 del 24/08/2010 - 27/08/2010, Termini253, Rv. 248254)).

Esula dunque dai poteri conferiti al giudice nazionale qualsiasi valutazione in ordine all'adeguatezza del materiale indiziario posto alla base del provvedimento cautelare e degli elementi di prova addotti a discarico dal ricorrente, i quali trovano la loro normale sede di prospettazione e disamina dinanzi all'autorità giudiziaria emittente (Sez. 6^, n. 16362, del 16/4/2008- 19/4/2008; Mandaglio, Rv. 239649254). Cassazione penale n. 18428 del 30 aprile 2014.

 

Cassazione penale n. 18428 del 30 aprile 2014. 

FATTO

1. D.A., cittadino rumeno, indagato in Germania in ordine ai reati di associazione a delinquere e truffa continuata, in relazione alla vendita di pneumatici, in realtà inesistenti, a svariati soggetti stilizzando siti internet fantasma, fino all'anno 2012, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, in data 19-3-14, con cui è stata ordinata la consegna del ricorrente, in esecuzione del mandato di arresto Europeo emesso,il 5-9-13, dal Tribunale di Detmold.

2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo,carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della gravita indiziaria poichè nel mandato di arresto Europeo e nella documentazione trasmessa, l'Autorità tedesca si limita a citare le fonti di prova (chiamata in correità e accertamenti bancari), senza nulla specificare in ordine alle ragioni per le quali la chiamata di correo sia stata ritenuta attendibile e alla sussistenza di riscontri estrinseci individualizzanti che eventualmente la corroborino. Nè sono state indicate le effettive risultanze dei predetti accertamenti bancari e la valenza indiziante degli stessi nei confronti del D.. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

DIRITTO

3. La doglianza formulata è manifestamente infondata. La Corte di appello ha infatti rappresentato, nella motivazione della sentenza impugnata, che il provvedimento sottostante al mandato d'arresto Europeo contiene la descrizione della condotta criminosa, la indicazione dei siti internet aperti dagli associati, l'elenco delle persone truffate, le fonti di prova consistenti nelle dichiarazioni di V.R. e negli accertamenti bancari. Dall'esposizione dei fatti contenuta sia nel mandato d'arresto Europeo, sia nel mandato di cattura interno e, soprattutto, dalla relazione supplementare trasmessa dalla Procura di Detmold emerge poi chiaramente anche il ruolo ricoperto, nel contesto dell'attività criminosa, dal consegnando, il quale risulta essere stato il beneficiario dei pagamenti effettuati dalla clientela truffata. Come si vede, dunque, l'Autorità giudiziaria dello Stato emittente ha fornito un ampio complesso di indicazioni in merito alla gravita indiziaria. Costituisce d'altronde ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo cui l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della "riconoscibilità" del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco e per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto - reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (Sez. un. n. 4614 del 30/1/2007-5/2/2007, Ramoci, Rv. 235348248; ex plurimis, Sez. F, n. 33642 del 13/9/2005 - 14/9/2005, Hussain, Rv. 232118249; Sez. 6^, n. 34355 del 23/9/2005 - 26/9/2005, Ilie, Rv. 232053250; Sez. 6^, n. 16542 del 8/5/2006 - 15/5/2006, Cusini, Rv. 233549251; Sez. 6^, n. 8449 del 14/2/2007 - 28/2/2007, Piaggio, non mass. sul punto).

Non è pertanto necessario che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali ma è sufficiente che le fonti di prova indicate nella documentazione trasmessa dall'Autorità estera, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. a), siano astrattamente idonee a fondare la gravita indiziaria, sia pure attraverso la sola indicazione delle evidenze fattuali a carico del consegnando, mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all'autorità giudiziaria del Paese emittente (Sez. F, n. 32381 del 24/08/2010 - 27/08/2010, Termini253, Rv. 248254)). Esula dunque dai poteri conferiti al giudice nazionale qualsiasi valutazione in ordine all'adeguatezza del materiale indiziario posto alla base del provvedimento cautelare e degli elementi di prova addotti a discarico dal ricorrente, i quali trovano la loro normale sede di prospettazione e disamina dinanzi all'autorità giudiziaria emittente (Sez. 6^, n. 16362, del 16/4/2008- 19/4/2008; Mandaglio, Rv. 239649254).

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in mille Euro. Vanno inoltre espletati, a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. 

P.Q.M.

DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI Euro 1.000,00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE. MANDA ALLA CANCELLERIA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L. n. 69 DEL 2005, ART. 22, COMMA 5.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2014

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