DIRITTO TRIBUTARIO. L'autonomo professionista è soggetto al pagamento dell'IRAP? Cass. civ. trib. 30 maggio 2011 n. 11935.



E’ sempre dovuta l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive da parte di un professionista autonomo? 

Ribadendo un recente precedente giurisprudenziale (Cass. civ. n.12108/2009) la Suprema Corte evidenzia che va esclusa l’applicazione dell’IRAP qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, individuando i requisiti dell’autonoma organizzazione nelle seguenti condizioni: 1) il contribuente sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; 2) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. 
E’ onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta e, quindi, deve indicare specificamente le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione.
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Corte di Cassazione Sez. Tributaria - Sent. del 30.05.2011, n. 11935
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Nel ricorso iscritto a R.G. n.l4733/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” - E’ chiesta la cassazione della sentenza n.12/04/2008 pronunziata dalla C.T.R. di Trieste, Sezione n.04, il 16.01.2008 e depositata il 23 aprile 2008. Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello del contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso dell’ IRAP.
2 - Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, è affidato a tre mezzi, con cui si deduce, violazione e falsa applicazione degli artt. 342 cpc e 53 del D.Lgs n. 546/1992, violazione e falsa applicazione dell’art.2697 codice civile, nonché insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.
3 - L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
4 - Il primo mezzo va esaminato tenendo conto del principio secondo cui “Il requisito della specificità, dei motivi d’appello, fissato a pena di inammissibilità dall’art. 342 cod. proc. civ. esige la formulazione di censure che siano attinenti alla “ratio” della sentenza impugnata e contengano notazioni in fatto e in diritto potenzialmente in grado di infirmarla, senza che si richieda lo specifico richiamo delle norme applicabili (spettando al giudice d’individuarle), e senza che rilevi, al fine dell’ammissibilità dell’appello, l’indagine in ordine alla dimostrazione, alla consistenza e alla decisività delle allegazioni dell’appellante, trattandosi di questioni influenti in sede di esame del fondamento del gravame”(n. 24834/2005 n.5493/200l)
Dall’impugnata sentenza pag.3 rigo 15 e seguenti si evince che le censure avverso la decisione di prime cure, che aveva respinto la domanda di rimborso degli anni 2000 e 2001 per incompetenza dell’organo legittimato a ricevere la richiesta, e quella relativa agli anni 1998 e 1999 per l’esistenza di autonoma organizzazione, risultano specifiche e le argomentazioni ivi svolte aggredivano puntualmente la ratio propria di ciascuna decisione.
5 - Le censure formulate con gli altri due mezzi che avuto riguardo alla connessione si trattano congiuntamente, vanno risolte, per un verso, richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.12108/2009 secondo cui a norma del combinato disposto degli artt.2, primo periodo, e 3 comma 1 lett.c) del D.Legs 15.12.1997 n. 446, l’esercizio delle attività di Agente di Commercio, di cui all’art.1 L. n. 204 del 1985, e di promotore finanziario di cui all’art. 31 comma 2° D.Lgs. n.58 del 1998, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta ai giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare prova dell’assenza delle predette condizioni e, d’altra parte, tenendo conto del consolidato orientamento secondo cui il ricorrente per cassazione “deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo” (Cass. n.l5672/05; 19756/05, n.20484/2005, SS.UU. 1513/1998) e, quindi, deve indicare specificamente le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, nonché i vizi logici e giuridici della motivazione. (Cass. n. 11462/2004, n.2090/2004, n.1170/2004, n.842/2002)
5 bis - Nel caso, le censure non risultano formulate in coerenza a detti principi, perché, mentre i giudici di merito hanno accolto la domanda di rimborso, per avere ritenuto che dagli atti di causa emergeva che l’attività del contribuente risultava essere stata svolta, utilizzando locali della residenza anagrafica, senza alcun dipendente e con un solo bene strumentale rappresentato da una autovettura, e quindi che l’attività non fosse connotata da autonomia organizzativa, l ‘Agenzia non indica idonei e concreti elementi, che ove presi in considerazione avrebbero potuto indurre a decisione di segno opposto e le doglianze appaiono sottese ad ottenere una opposta lettura di atti e documenti presi in esame dai giudici di merito e valutati diversamente, risolvendosi in censure di mere insufficienze argomentative.
6 - Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ex artt.375 e 380 bis cpc, proponendosi il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Il Relatore Cons. Antonino Biasi”.
La Corte, Vista la relazione, il ricorso, la memoria 26.04.2011 e gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover rigettare l’impugnazione, per manifesta infondatezza;
Considerato che, non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;
Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c.;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Depositata in Cancelleria il 30.05.2011

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