La libertā di espressione della propria identitā sessuale č un diritto inviolabile della persona.

Dichiarazione di omosessualitā, esonero dal servizio militare e revisione della patente. comportamento della p.a. gravemente offensivo? Cass. 22 gennaio 2015 n. 1126



IL CASO
Nel corso della rituale visita di leva sostenuta dal Tizio presso l’ospedale militare competente, lo stesso dichiarava di essere omosessuale.
A seguito di tale dichiarazione Tizio era stato esonerato dal servizio.
Successivamente l’Ufficio della Motorizzazione Civile gli notificava il provvedimento di revisione della patente di guida e la predisposizione di un nuovo esame di idoneità psico-fisica.
Il provvedimento di esonero e la conseguente convocazione era stata disposta per effetto della comunicazione che l’ospedale militare aveva ritenuto di dover eseguire sulla base delle dichiarazioni di Tizio, evidenziando la mancanza di requisiti psicofisici legalmente richiesti per la guida degli automezzi.
Tizio chiedeva la condanna di entrambe le Amministrazioni statali al risarcimento del grave danno morale patito, quantificandolo nella misura di 500.000 euro per violazione della privacy  e discriminazione sessuale.
Il Giudice di primo grado accolse la domanda condannando le Amministrazioni al pagamento della somma di 100.000 euro, inferiore a quella richiesta.
I convenuti soccombenti proposero appello.
La Corte di appello accolse il gravame riducendo l’entità del risarcimento a 20 mila euro ritenendo “esorbitante, oltre che del tutto priva di riscontro motivazionale la somma riconosciuta dal giudice di primo grado” ed evidenziando che:
- “l'acclarato atto di discriminazione sessuale e la concorrente violazione della privacy si erano risolte unicamente nell'apertura, della procedura di revisione della patente di guida mediante la convocazione del G. innanzi alla commissione medica provinciale per la verifica delle necessarie condizioni di idoneità psico-fisica".
- appariva "decisiva la circostanza che la patente di guida non risultasse revocata e che la stessa visita aveva certificato la sussistenza delle condizioni di idoneità, pur se limitandole, senza specificazione di alcuna patologia, ad un anno", mentre "l'illegittima diffusione dei dati afferenti alla identità sessuale" sarebbe rimasta "circoscritta ad ambito assai ristretto", onde la occhiuta conclusione che "non vi era stato pubblico ludibrio e la vicenda si era dipanata per via affatto riservata".
Tizio impugnava la sentenza della Corte di Appello con ricorso per cassazione.

 

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale proposto da Tizio, rigetta l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello competente.

La Corte di Cassazione avalla le motivazioni del giudice di prime cure che aveva evidenziato come "il comportamento delle due amministrazioni ha gravemente offeso e oltraggiato la personalità di Tizio in uno dei suoi aspetti più sensibili e ha indotto nello stesso un grave sentimento di sfiducia nei confronti dello Stato, percepito come vessatorio, nell'esprimere e realizzare la sua personalità nel mondo esterno".

La Corte di legittimità evidenzia anche che il diritto costituzionalmente tutelato alla libera espressione della propria identità sessuale è ascritto come diritto inviolabile della persona di cui all’art. 2 Cost., quale essenziale forma di realizzazione della propria personalità (Cass. 16417/2007).

All’uopo la Corte ricorda che tale tutela è stata posta anche sul versante della tutela penale in relazione al reato di ingiuria (cfr. Cass. pen. 24513/2006).

Il diritto al proprio orientamento sessuale – afferma la Corte - cristallizzato nelle sue tre componenti della condotta, dell'inclinazione e della comunicazione (c.d. coming out) è oggetto di specifica e indiscussa tutela da parte della stessa Corte Europea dei diritti dell'uomo fin dalla sentenza Dudgeon/Regno unito del 1981.

Nella sentenza i giudici concentrano le motivazioni sulla gravità dell’offesa con cui le amministrazioni hanno agito (Corte di Cassazione Sezioni Unite 11 novembre 2008).

La Corte di Cassazione infine evidenzia che: “quanto alla pretesa e silente "circoscrivibilita" dell'effetto espansivo del danno, è del tutto contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la riconduce alla sola conoscenza (e alla presunta quanto indimostrata discrezione) dei soggetti pubblici che, dapprima all'ospedale militare, poi in seno alla commissione per la motorizzazione, si erano occupati del caso.

La stessa instaurazione di un procedimento civile e la conseguente conoscenza e conoscibilità pubblica della vicenda smentisce in radice tale assunto, senza che, in contrario, valga osservare (come si legge nelle difese dell'Avvocatura) che, a rendere pubblico il caso in maniera eclatante "è stato l'attore" - il che equivale a sostenere che la eclatante pubblicità del caso si sarebbe evitata rinunciando all'esperimento dell'azione giudiziaria, così impedendone la diffusione, la rilevanza, l'eco delle cronache nazionali e internazionali che ne sono seguite.

Deve essere viceversa rigettato il ricorso incidentale del Ministero delle infrastrutture che lamenta il proprio difetto di legitimatio ad. causarti per essere state le competenze in tema di trasporti (e quindi di patente di guida) trasferite alla regione Sicilia per effetto del D.Lgs. n. 296 del 2006. Se è corretta in punto di diritto l'affermazione secondo la quale il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, non è meno vero che, sul punto, si era ormai formato il giudicato esterno, essendo divenuta definitiva la sentenza del Tar Sicilia/Catania pronunciata proprio nei confronti dell'odierno ricorrente incidentale, avente ad oggetto la medesima questione.

La formazione di un giudicato esterno implicito sulla perdurante legittimazione del Ministero impone, pertanto, il rigetto del relativo ricorso.”

LA MASSIMA

Deve ritenersi gravemente offensivo il comportamento tenuto dalle amministrazioni dello stato che, a fronte della dichiarazione di omosessualità da parte di un uomo, lo avevano da un lato esonerato dallo svolgimento del servizio militare e dall'altro gli avevano notificato il provvedimento di revisione della patente di guida, e la predisposizione di un nuovo esame di idoneità psico-fisica, risultando tale provvedimento e la conseguente convocazione disposta per effetto della comunicazione che l'ospedale militare aveva ritenuto di dover eseguire sulla base delle dichiarazioni dell'uomo, evidenziando la mancanza dei requisiti psicofisici legalmente richiesti per la guida degli automezzi. Cass. 22 gennaio 2015 n. 1126

 

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