Previdenza e Liberi Professionsti. Cass. civ. sez. lav. 31 agosto 2010 n. 18903.



Previdenza e Liberi Professionisti.

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. LAVORO                          

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a Tribunale di Firenze il geometra T.M. chiese fosse accertata llillegittimitaa della condotta della Cassa italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (qui di seguito, per brevitaa, anche indicata come "Cassa") per avergli, in un primo tempo, riconosciuto il diritto alla retrodatazione dell'iscrizione ai regime previdenziale anche per gli anni 1962 - 1986 e par avere poi revocato i relativo provvedimento, imponendogli il pagamento di L. 63.823.566 per mantenere il diritto alla pensione di anzianitaa in godimento dal 1.5.1997; chiese altresii la condanna della Cassa alla restituzione della somma di L. 36.346.000 per contributi - indebitamente versati negli anni 1998 e 1999; in ipotesi, chiese inoltre il risarcimento dei danno, conseguente alla prima errata delibera, da commisurarsi al predetto importo. Nel contraddittorio con la Cassa convenuta, il Giudice adito escluse il diritto al versamento dei contributi prescritti e accolse il ricorso limitatamente alla contribuzione indebita versata per il periodo successivo al pensionamento; pertanto, dato atto dell'avvenuto versamento da parte della Cassa della somma di Euro 15.985,37, la condannoo al pagamento degli interessi legali e dell'ulteriore somma di Euro 1.045,31, oltre accessori.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza de 16 - 20.12.2005, rigettò l'impugnazione proposta dalla Cassa e, accogliendo parzialmente quella svolta dal T., condannò la Cassa a risarcimento del danno.
A fondamento del decisum la Corte territoriale ritenne quanto segue:
- con Delib. 23 agosto 1998 e Delib. 8 settembre successivo la Cassa aveva revocato la precedente Delib. n. 383 del 1994 e tutte le conseguenti delibere di concessione della retrodatazione della contribuzione avvenute in contrasto con le disposizioni in tema prescrizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3 ed aveva consentito il mantenimento del trattamento pensionistico, mediante la costituzione di rendita vitalizia reversibile, dietro versamento, anche in forma rateale, della riserva matematica ai sensi della L. n. 1338 del 1962, art. 13;
- i provvedimenti di rettifica adottati erano formalmente legittimi, in quanto rispettosi dei principi applicabili in tema di contributi previdenziali ai sensi della L. n. 335 del 1995 ed essendo ampiamente prescritti i contributi relativi al periodo, di rilevanza nella specie, dal 1962 al 1988;
- avuto riguardo alla documentazione prodotta ed alle testimonianze acquisite, doveva ritenersi che:
a) in conseguenza della retrodatazione contributiva riconosciuta dalla Cassa e della pensione di anzianità in tal modo maturata, il geometra T. aveva cessato ogni attività professionale nei primi mesi del 1998; aveva rifiutato nuovi incarichi, notiziando i clienti del suo pensionamento; si era cancellato dall'Albo dei geometri e dall'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Firenze ed aveva sciolto l'associazione professionale con il fratello;
b) la Cassa, quando da tempo era entrata in vigore la L. n. 335 del 1995, aveva ricevuto (in data ...) il versamento dei contributi per L. 7.180.529 richiesti al geometra T. per la retrodatazione; aveva accolto (in data 23 luglio 1997) l'istanza di retrodatazione per gli anni dal 1962 a 1966; aveva informato il T. (in data ...) di aver approvato la concessione della pensione di anzianità, chiedendogli, per procedere alla liquidazione, il certificato di cancellazione dall'Albo ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietaa attestante la non iscrizione ad altro Albo professionale od elenco di lavoratori autonomi e la non prestazione di attivitaa lavorativa dipendente;
aveva comunicato al professionista (in data ...) la liquidazione della pensione decorrente dal 1.5.1997;
c) il geom. T. (con raccomandata del 20 giugno 2000) aveva ribadito llillegittimitaa della revoca della retrodatazione e della richiesta di L. 83.623.566 (L. 71.715.858 L. 8.092.292) e, solo ai fine di evitare la revoca del trattamento pensionistico, aveva autorizzato la Cassa alla rateizzazione in 80 rate, mediante trattenuta diretta sui ratei mensili di pensione;
d) era ragionevole ritenere che, a tale epoca, il T., nato il (...), non avesse piuu concrete possibilitaa di riprendere la professione dopo llabbandono completo delle precedenti attivitaa;
- doveva ritenersi la responsabilitaa della Cassa per avere consentito la retrodatazione della contribuzione, chiaramente ormai prescritta, quando giaa da tempo era in vigore la L. n. 335 del 1995, attribuendo cosii al T. la pensione di anzianitaa dopo aver acquisito il versamento della contribuzione richiesta ed avere richiesto, per la liquidazione, la cessazione di attivitaa professionale o lavorativa subordinata, cosicchee la tardiva revoca della retrodatazione contributiva, seppur legittima, costituiva fonte di danno risarcibile, essendosi il geometra T. trovato nella necessitaa, per non perdere il diritto a pensione (dopo essere stato costretto - per averla - a cessare ogni precedente attivitaa) di obbligarsi a pagamento di una somma nettamente superiore a quella giaa corrisposta su richiesta della Cassa;
- il danno andava quindi quantificato nell'importo richiesto, in misura pari alla differenza tra quanto pagato per la conservazione della pensione e quanto a suo tempo giaa versato;
- solo in grado ddappello, agli effetti del calcolo delle somme da restituire, la Cassa aveva dedotto il doppio versamento del contributo soggettivo per llanno 1997, nella misura di Euro 1.105,22;
- la condanna alla restituzione dell'ulteriore somma di Euro 1.045,31 era stata disposta in prime cure sulla base di quanto precisato dalla stessa Cassa nelle note depositate il 6 dicembre 2000 in risposta ai chiarimenti chiesti dallo stesso Tribunale all'udienza del 31.10.02:
in quella sede la Cassa aveva dichiarato che il ricorrente aveva diritto al rimborso di tutti i contributi versati successivamente alla liquidazione della pensione (L. 38.346.000), ad eccezione del contributo integrativo versato in data 27.8.1998 per L. 3.370,000; la predetta somma di Euro 1.045,31 derivava quindi dalla differenza tra il debito riconosciuto per complessivi Euro 17.030,88 e quanto giaa versato spontaneamente il 20.12.2002 per Euro 15.985,37;
- il T. aveva chiesto Sa restituzione delle somme versate in eccedenza, cosicchee non sussisteva il vizio di ultrapetizione.
Avverso la predetta sentenza della Corte territoriale la Cassa italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
L'intimato T.M. ha resistito con controricorso, proponendo altresii ricorso incidentale condizionato fondato su tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti siccome proposti avverso la medesima sentenza.
2. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione di legge (artt. 1218, 1337 e 2043 c.c.; art. 97 Cost.; D.Lgs. n. 509 del 1994, artt. 2 e 3; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12), nonchee vizio di motivazione, deducendo che:
- la Corte territoriale non aveva spiegato a quale titolo avesse configurato la responsabilitaa di essa ricorrente (se ai sensi dell'art. 1218 c.c., ovvero dell'art. 2043 c.c., ovvero ancora dell'art. 1338 c.c.), trascurando peraltro di considerare che le iniziative assunte erano dirette a ricondurre a legittimitaa la sua attivitaa di natura pubblica, sicchee gli atti adottati, siccome "dovuti", non erano suscettibili di produrre danni "ingiusti" e, quindi, risarcibili, con conseguente illogicitaa dei riferimento ai concetti di colpa, di buona fede e di correttezza;
- la Corte territoriale non aveva considerato che tutte le deliberazioni in materia erano state sottoposte all'esame e all'approvazione degli organi vigilanti sulla sua attivitaa;
- all'epoca dell'assunzione della Delib. n. 383 del 1994, attributiva della facoltaa di retrodatazione, si era avuto modo di dubitare, in giurisprudenza, che il principio di irricevibilitaa dei contributi prescritti dettato dal R.D.L. n. 18827 del 1935, art. 55, comma 2, fossa applicabile ai regimi previdenziali diversi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps;
- anche dopo llemanazione della L. n. 335 del 1995, solo di recente si era radicato definitivamente in giurisprudenza un preciso orientamento interpretativo;
- non era stato considerato che la Cassa, dopo avere revocato la propria precedente delibera, aveva facoltizzato il riscatto in base al versamento di oneri particolarmente contenuti.
Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia violazione di legge (artt. 1227 e 2697 c.c.), nonchè vizio di motivazione per travisato apprezzamento dei fatti, deducendo che, nella produzione del danno, aveva assunto carattere efficiente il comportamento del professionista, che per quasi 40 anni aveva taciuto alla Cassa la propria risalente posizione di soggetto tenuto all'iscrizione, nonostante le inequivoche prescrizioni di legge al riguardo; nè il T. aveva provato o chiesto di provare che, se fosse stato a conoscenza del maggior onere a cui sarebbe andato incontro, avrebbe "assunto tale scelta di vita".
Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia violazione di legge (art. 2033 c.c. e L. n. 773 del 1982, art. 10), nonchee vizio di motivazione, deducendo che la condanna al pagamento della somma di Euro 1.045,31 poteva essere imputata soltanto ad un travisato apprezzamento dei fatti, ponendosi comunque in contrasto con le norme di legge anzidetto.
Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione di legge (L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10; R.D. n. 262 del 1942, artt. 11 e 12), nonchee vizio di motivazione, deducendo llillegittimitaa dei provvedimenti con cui a Cassa aveva revocato la retrodatazione dell'iscrizione e la non applicabilitaa del regime della prescrizione agli Enti previdenziali privatizzati, tenuto anche conto che la domanda di retrodatazione era stata presentata prima dell'entrata in vigore della L. n. 335 del 1995.
Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione di legge (art. 38 Cost.; L. n. 990 del 1955, art. 2; L. n. 335 del 1995, art. 3), nonchee vizio di motivazione, deducendo che la Cassa era tenuta, indipendentemente da una domanda dell'interessato, alla sua iscrizione e alla riscossione dei contributi, costituendo lliscrizione (con le derivanti conseguenze contributive) un diritto imprescrittibile.
Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione di legge (L. n. 335 del 1995, art. 3; artt. 2934, 2937 e 2944 c.c.), nonchee vizio di motivazione, deducendo che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che, nella materia previdenziale, il regime della prescrizione era sottratto alla disponibilitaa delle parti, trascurando cosii di considerare che il comportamento della Cassa aveva integrato la rinuncia a far valere la prescrizione.
3. I primi due motivi del ricorso principale fra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
3.1 Premesso che la Corte territoriale ha chiaramente indicato (facendo espresso richiamo della normativa applicabile) che il comportamento della Cassa (ritenuto produttivo di responsabilitaa) era derivato dell'avvenuta inosservanza delle norme che vietavano, nell'ambito del rapporto previdenziale intercorrente fra le parti, la riscossione dei contributi prescritti, con conseguente violazione degli obblighi contrattualmente derivanti ai riguardo (dal che discende llesonero del danneggiato dall'onere di provare la colpa dell'autore del fatto dannoso), la ricorrente principale trascura di considerare che la condotta produttiva del danno non ee stata individuata nell'avvenuta emanazione (in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 335 del 1995) della delibera relativa alla retrodatazione, nè, tanto meno, nella successiva revoca di tale delibera (dal che deriva - anche in disparte dalla pur evidente violazione, sul punto, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione l'inconferenza della dedotta intervenuta approvazione delle delibere da parte delle autorità vigilanti), quanto, invece, nell'averla la Cassa tardivamente revocata e, soprattutto, nell'avere la stessa dato corso alla sua esecuzione, nei riguardi del T., quando ormai erano state emanate le norme che, vietando la riscossione dei contributi prescritti, ne escludevano la legittimità; sicchè del tutto inconferente è la deduzione di avere posto in essere soltanto atti dovuti, laddove, secondo la ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale, i comportamenti posti in essere erano addirittura contra legem (il che, del resto, costituisce io stesso presupposto della successiva, ancorchè tardiva, revoca da parte della Cassa dei propri precedenti provvedimenti).
3.2 Quanto alla dedotta sussistenza di una sorta di errore scusabile, ricollegato alle ritenute incertezze Interpretative in materia, si tratta all'evidenza di una deduzione finalizzata ad una diversa valutazione di merito, inammissibile in questa sede, e, per di piuu, ancorata ad una circostanza meramente assertiva e priva del requisito della decisivitaa; e analoghe considerazioni valgono quanto alla rilevata decisione della Cassa di facoltizzare il riscatto in base ai versamento di oneri - come si assume - particolarmente contenuti.
3.3 Esulano dal parametro normativo di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, cosii come prospettati, i vizi di violazione di legge denunciati con il secondo motivo del ricorso principale, poichee, in tema di ricorso per Cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di unnerronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, laddove, viceversa, llallegazione di unnerronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa ee esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura ee possibile, in sede di legittimitaa, sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. ex plurimis, Cass., SU, n. 10313/2008; Cass., n. 15499/2004). Sotto quest'ultimo profilo le doglianze si appalesano peraltro infondate, poichè, lungi dall'individuare eventuali vizi logici della sentenza impugnata, ovvero l'omesso o insufficiente esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, si limitano a richiedere una difforme valutazione nel merito, per di più allegando una circostanza (la pregressa omissione contributiva) pacifica in causa, ma estranea al nesso causale tra la condotta della Cassa e il danno quale individuato nella sentenza impugnata, ovvero deducendo l'omessa dimostrazione di un diverso atteggiamento volitivo (inerente alla decisione di anticipare con il pensionamento la cessazione dell'attivitaa professionale) che la Corte territoriale, con motivazione coerente con i dati acquisiti e scevra da vizi logici, ha invece propriamente ricondotto alla convinzione, indotta dalla condotta della Cassa, di potere ottenere la retrodatazione.
3.4 I motivi all'esame, nella diverse doglianze in cui si articolano, vanno dunque disattesi.
4. Il terzo motivo dei ricorso principale è inammissibile, risolvendosi nella richiesta di un riesame, nel merito, delle circostanze fattuali già considerate nella sentenza impugnata, senza peraltro confutare la pur ricordata affermazione secondo cui solo in grado d'appello (e, dunque, tardivamente) la Cassa aveva dedotto, agli effetti del calcolo delle somme da restituire, l'avvenuto doppio versamento del contributo soggettivo per l'anno 1997.
5. Il ricorso principale va dunque rigettato, restando con ciò assorbito quello incidentale condizionato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta quello principale e dichiara assorbito quello incidentate; condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 56,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

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