Riabilitazione e adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato.
Ai fini della riabilitazione l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato è condizione prevista dalla legge. Cass. pen. 03 settembre 2015 n. 35914.
LA MASSIMA
Ai fini del conseguimento della riabilitazione, l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato è, inoltre, condizione prevista dalla legge e discende direttamente dalla commissione del fatto costituente reato, a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione circa la struttura dell'illecito, quale illecito di danno o di pericolo; circa il fatto che non vi sia stata nel processo penale costituzione di parte civile e alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato o che le parti lese non abbiano azionato proprie pretese civilistiche (tra le altre, Sez. 5^, n. 4731 del 08/10/1999, dep. 31/01/2000, Agostini M., Rv. 215749; Sez. 1^, n. 48148 del 18/11/2008, dep. 24/12/2008, Maggi, Rv. 242809; Sez. 1^, n. 4743 del 30/11/2011, dep. 20/12/2011, P.G. in proc. Fieromonte, Rv. 251421), o circa l'eventuale maturazione del termine di prescrizione delle stesse obbligazioni (Sez. 1^, n. 45765 del 25/11/2008, dep. 11/12/2008, Piedigaci, Rv. 242340). Cassazione Penale 03 settembre 2015 n. 35914.
Cassazione Penale 03 settembre 2015 n. 35914.
IL FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza concedeva con ordinanza la riabilitazione in relazione alle sentenze emesse dalla Corti di appello competenti in ragione che:
- erano decorsi i tempi previsti dall'art. 179 c.p., dal giorno in cui le pene principali erano state eseguite o in altro modo estinte;
- l'interessato aveva nel frattempo dato prove effettive e costanti di buona condotta, avuto riguardo all'assenza di precedenti penali per fatti successivi all'ultimo reato accertato a suo carico e di procedimenti pendenti, e alla nota dei Carabinieri in ordine alla mancanza nel triennio precedente di segnalazioni nei suoi confronti nella banca dati dello SDI o di altri rilievi negativi;
- l'interessato aveva pagato le spese processuali, ove dovute, o ottenuto l'annullamento del debito da parte dell'Intendenza di Finanza;
- non ricorrevano le condizioni ostative indicate dall'art. 179 c.p., comma 6, n. 1 e 2, non essendo state applicate all'istante misure di sicurezza, nè avendo il medesimo obbligazioni civili da adempiere in conseguenza dei reati commessi.
Il Procuratore Generale proponeva ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento l'annullamento con riferimento a tutte le sentenze per cui è stata concessa la riabilitazione con i seguenti motivi:
- con il primo motivo il Procuratore ricorrente denunciava inosservanza ed erronea applicazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed c), con riferimento all'avvenuta concessione della riabilitazione in relazione alle decisioni indicate nell'ordinanza sull'erroneo presupposto dell'esistenza della prova che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
-con il secondo motivo il Procuratore ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed c), con riferimento all'avvenuta concessione della riabilitazione in relazione alle decisioni indicate nell'ordinanza, pur in assenza della prova dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati o della prova della impossibilità di adempierle. Il Procuratore Generale concludeva per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
LA DECISIONE DELLA CORTE
La Corte di Cassazione Penale annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza competente.
La Corte chiarisce che la riabilitazione è un istituto che ha come risultato la reintegrazione del condannato nella sua capacità giuridica, che si consegue mediante l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla condanna penale, a norma dell'art. 178 c.p.. 2.1. Atteso detto risultato, la riabilitazione è possibile, ai sensi del successivo art. 179 c.p., se, in presenza degli altri requisiti di legge, il condannato abbia mostrato di avere tenuto buona condotta con fatti positivi e costanti di emenda e di ravvedimento, dopo la condanna e fino alla data della decisione sulla istanza presentata (tra le altre, Sez. 1^, n. 1274 del 27/02/1996, dep. 28/05/1996, Politi, Rv. 204698; Sez. 1^, n. 1507, del 17/12/2012, dep. 11/01/2013, Carnaghi, Rv. 254251; Sez. 1^, n. 42066 del 04/04/2014, dep. 09/10/2014, P.G. in proc. Secondo, Rv. 260517), dovendo la valutazione del comportamento tenuto dall'interessato essere attuata globalmente e non essere limitata al periodo minimo fissato dalla legge, che, in coerenza alla natura costitutiva, e non dichiarativa, del provvedimento concessorio rappresenta esclusivamente il "momento" a partire dal quale è possibile depositare l'istanza tesa al riconoscimento della riabilitazione, e non il periodo cui è rapportata la concedibilità del beneficio.
Ai fini del conseguimento della riabilitazione, l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato è, inoltre, condizione prevista dalla legge e discende direttamente dalla commissione del fatto costituente reato, a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione circa la struttura dell'illecito, quale illecito di danno o di pericolo; circa il fatto che non vi sia stata nel processo penale costituzione di parte civile e alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato o che le parti lese non abbiano azionato proprie pretese civilistiche (tra le altre, Sez. 5^, n. 4731 del 08/10/1999, dep. 31/01/2000, Agostini M., Rv. 215749; Sez. 1^, n. 48148 del 18/11/2008, dep. 24/12/2008, Maggi, Rv. 242809; Sez. 1^, n. 4743 del 30/11/2011, dep. 20/12/2011, P.G. in proc. Fieromonte, Rv. 251421), o circa l'eventuale maturazione del termine di prescrizione delle stesse obbligazioni (Sez. 1^, n. 45765 del 25/11/2008, dep. 11/12/2008, Piedigaci, Rv. 242340).
L'attivarsi del condannato al fine della eliminazione, per quanto possibile, delle conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa ha, infatti, valore dimostrativo di emenda dello stesso (tra le altre, Sez. 5^, n. 4731 del 08/10/1999, dep. 31/01/2000, Agostini M., Rv. 215748; Sez. 1^, n. 9755 del 27/01/2005, dep. 11/03/2005, Fortuna, Rv. 231589; Sez. 1^, n. 16026 del 12/04/2006, dep. 10/05/2006, P.G. in proc. Luodiyi, Rv. 234135; Sez. 1^, n. 7752 del 16/11/2011, dep. 28/02/2012, Liberatore, Rv. 252412), a cui carico è l'onere di dimostrare, in funzione di detto valore, di avere fatto quanto in suo potere per adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato ovvero di dimostrare l'impossibilità di adempiervi (tra le altre, Sez. 1^, n. 17952 del 30/03/2004, dep. 16/04/2004, Martinoli, Rv. 228291; Sez. 1^, n. 6704 del 02/12/2005, dep. 22/02/2006, Pettenati, Rv. 233406; Sez. 1^, n. 4089 del 07/01/2010, dep. 01/02/2010, De Stasio, Rv. 246052; Sez. 1^, n. 35630 del 04/05/2012, dep. 18/09/2012, Critti, Rv. 253182; Sez. 1^, n. 4004 del 09/01/2014, dep. 29/01/2014, P.G. in proc. Pollerò, Rv. 259141). Tale impossibilità di adempimento ricomprende, in particolare, tutte le situazioni non addebitabili al condannato istante per la riabilitazione, che gli impediscano l'esatta osservanza dell'obbligo cui è tenuto per conseguirla, non potendosi frapporre ingiustificato ostacolo al suo reinserimento sociale, qualora abbia dato prova, con la buona condotta tenuta, di esserne meritevole (tra le altre, Sez. 3^, n. 685 del 11/02/2000, dep. 31/03/2000, Fortin, Rv. 216156; Sez. 1^, n. 4429 del 16/06/2000, dep. 16/10/2000, P.G. in proc. Grigolin, Rv. 217240).
La Corte evidenzia che:
Di tali principi, che il Collegio condivide e riafferma, non è stata fatta corretta applicazione. 3.1. L'ordinanza impugnata, invero, ha esaurito la sua motivazione - dopo il rilievo del decorso del termine previsto dall'art. 179 c.p., dal giorno della esecuzione o estinzione delle pene principali inflitte con le sentenze oggetto del suo positivo apprezzamento- nella rilevata constatazione dell'assenza di ulteriori condanne dell'istante successive al 2001 e di pendenze giudiziarie a suo carico, e nella rilevata emersa insussistenza, attraverso l'acquisita nota informativa del 7 novembre 2013 dei Carabinieri di Livorno, di segnalazioni nella banca dati o di altri rilievi negativi nei confronti del medesimo nel triennio precedente l'operata verifica. In tal modo, come fondatamente dedotto con il primo motivo del ricorso, il Tribunale non solo si è limitato a valorizzare l'assenza di elementi negativi, invece che apprezzare, e farne oggetto di compiuta valutazione, elementi concreti riferiti a fatti specifici, dimostrativi della correttezza o meno del comportamento dell'istante e del suo sopravvenuto o meno ravvedimento, ma ha ritenuto esaustiva una verifica -che non trova spazio nel testo normativo e nella coerente lettura operatane, nè è altrimenti giustificata- circoscritta all'ultimo triennio antecedente le stesse disposte, acquisite e recepite informazioni, in luogo di procedere al doveroso controllo valutativo della ricorrenza del presupposto della buona condotta, in termini di effettività e di costanza, esteso al complessivo arco temporale compreso tra l'esecuzione o estinzione delle pene inflitte e la data della decisione sulla istanza.
Nè l'affermazione che l'istante non aveva obbligazioni civili da adempiere in relazione ai reati commessi e la specificazione di essa, attraverso il riferimento alla natura dei reati ovvero alla loro risalenza nel tempo, si sottraggono alle censure opposte con il secondo motivo del ricorso. La contenuta disamina svolta è, infatti, del tutto incoerente rispetto ai predetti condivisi principi di diritto afferenti ai presupposti della riabilitazione e non e esaustiva e logica -a fronte peraltro della omessa prospettazione di fatti impeditivi da parte del condannato riabilitando, che al contrario ha rappresentato l'istanza di prestare regolare attività lavorativa- rispetto alle valutazioni da compiersi, al fine de. giudizio di meritevolezza, circa la condotta del medesimo anche con riguardo alla manifestazione del suo impegno risarcitolo, alle stazioni di fatto impeditive del suo assolvimento e alla loro imputabilità a lui stesso e/o alla loro dipendenza dalla irreperibilità o da altra condotta della persona offesa.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato e rinviato al Tribunale di sorveglianza di Firenze, che procederà a nuovo esame tenendo presenti gli indicati principi di diritto e i formulati rilievi.
DOMANDE E RISPOSTE
- L'adempimento delle obbligazioni civili costituisce condizione per l'ottenimento del beneficio anche nel caso in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile?
?Sì, l'attivarsi del reo al fine della eliminazione di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio, anche nel caso in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile e non vi sia stata quindi alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civiliconseguenti al reato.
- La riabilitazione può essere concessa anche quando si riferisca a condanna per la quale sia stato applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena?
?Sì, la riabilitazione può essere richiesta e concessa anche quando si riferisca a condanna per la quale sia stato applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
La riabilitazione si caratterizza, infatti, rispetto alle cause di estinzione di specifico reato o di specifica pena per un connotato di efficacia generale e residuale, in quanto è astrattamente idonea ad estinguere anche ogni ulteriore conseguenza che norme eventualmente sopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla medesima condanna per cui essa è intervenuta.
- La riabilitazione opera anche quando la pena sia stata applicata a seguito di sentenza di patteggiamento?
No, la riabilitazione non opera quando la pena sia stata applicata a seguito di sentenza di patteggiamento in quanto l'eliminazione di ogni effetto penale, che ad essa consegue, è in tutto equivalente a quella conseguente all'estinzione del reatonel termine di leggein caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- La revoca di una misura di sicurezza è condizione per la concessione della riabilitazione?
Sì, la revoca di una misura di sicurezza è condizione per la concessione della riabilitazione ma non per la decorrenza del termine di buona condotta, il quale ha inizio dal giorno successivo a quello in cui la pena principale sia stata espiata o altrimenti estinta. Il giudice potrà tener conto del periodo di sottoposizione alla misura di sicurezza nel valutare se sia stata costante la buona condotta del condannato durante il prescritto termine.
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