Spese processuali: la parte soccombente deve essere condannata anche per l'IVA.

Tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di I.V.A.



La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla condanna della parte soccombente a rimborsare al vincitore anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di IVA.

  • L'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'IVA dovuta al proprio difensore incide sulla condanna della parte soccombente?

No. Tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di I.V.A., costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio.

L'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero "se dovuta").Cass. 23 febbraio 2017 n. 4674

IL CASO

Tizio impugnava la deliberazione del condominio dinnanzi al Tribunale.

La Corte di Appello confermava la decisione del Tribunale evidenziando che il verbale assembleare, per essere valido, non dve riportare elenchi distinti e formali, ma solo consentire di stabilire con sicurezza il voto espresso.

Il nome di quanti e quali condomini abbiano votato a favore nella specie è, secondo l'incensurabile apprezzamento dei giudici di merito, desumibile, per differenza, dall'elencazione di quali tra i presenti si erano astenuti o avevano votato contro.

La Corte di appello ha ritenuto che l'organismo condominiale ha funzione soltanto consultiva dell'amministratore. Tale interpretazione non è smentita, ai fini dell'invalidità della delibera, dai richiami contenuti in ricorso alla disciplina regolamentare.

Non v'è infatti alcun riferimento normativo al quale far risalire la rilevanza di questo Consiglio, quale sostituto dei poteri assembleari, in relazione alla sanzione di invalidità.

Prescrizioni del tipo indicato potrebbero configurare responsabilità dell'amministratore ai fini di un suo inadempimento e di una sua responsabilità, ma non invalidano le decisioni assembleari.

Ne consegue che la mancata nomina di uno dei tre consiglieri non reagisce sulla validità di quanto deliberato in assemblea, non essendo motivo di annullamento.

L'ultimo motivo di ricorso lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto corretto il calcolo del consuntivo di gestione, sebbene la voce di costo contributi Inps sia superiore a quella del compenso corrisposto per il portiere.

Il ricorso accusa di leggerezza l'operato dei giudici milanesi e lamenta la mancata ammissione di una consulenza.

Ancora una volta si tratta di censura inammissibile, perchè non coglie - e non critica - l'aspetto decisivo della motivazione.

La Corte di appello ha infatti rilevato e ribadito che già il tribunale aveva notato che la voce ritenuta eccessiva dal ricorrente non riportava solo i versamenti contributivi per il custode, ma anche quelli per l'addetto alle pulizie, sicchè l'anomalia che appare clamorosa al ricorrente trovava una spiegazione.

Quest'ultima avrebbe dovuto essere, eventualmente, censurata con più specifiche deduzioni relative all'esistenza dell'altro operatore, ai suoi compensi, alla sua contribuzione assicurativa e previdenziale.

Tutto ciò è mancato in appello e il ricorso non solo non nega questa mancanza, ma continua a ripetere la tesi iniziale, senza affrontare la questione.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso principale.

E' invece da accogliere il ricorso incidentale, che lamenta la esclusione, in sentenza impugnata, del rimborso iva dalle spese processuali liquidate dalla Corte di appello in favore del Condominio, ritenuto "soggetto IVA".

Tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di I.V.A., costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio.

L'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poichè la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero "se dovuta").

In tal senso v. tra le altre Cass. 3968 del 19/02/2014 e n. 1406/07.

La Corte di appello non poteva quindi escludere la voce suddetta.

Pertanto la sentenza va cassata sul punto e con decisione di merito, non essendo necessari altri accertamenti di merito può essere stabilito che al Condominio resistente spetta l'iva sulle spese liquidate dal giudice di appello nella sentenza impugnata.

Parte A. va condannata alla refusione delle spese anche di questo grado, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale.

Accoglie il ricorso incidentale; cassa sul punto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara dovuta l'i.v.a. sulle spese del giudizio di appello.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 3.500 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso delle spese generali (15%). 

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