Tribunale di sorveglianza, riabilitazione e opposizione.
Nelle richieste di riabilitazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza è prevista solo la facoltà di proporre opposizione. Cass. pen. n. 7884 del 20 febbraio 2015.
IL CASO
Tizio avanzava dinnanzi al Tribunale di Sorveglianza competente istanza volta ad ottenere la riabilitazione delle conseguenze giuridiche della sentenza del tribunale, divenuta irrevocabile, stante la pendenza del procedimento penale a carico dello stesso per fatti reecenti.
Il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza, rigettava l'istanza.
Tizio proponeva ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento per:
1) violazione degli artt. 178 e 179 c.p. in riferimento al requisito della buona condotta e violazione del principio costituzionale di non colpevolezza, per avere il Tribunale ritenuto ostativo alla concessione del beneficio e comunque valutato negativamente in termini di decisività, un carico pendente, non ancora sottoposto a valutazione giurisdizionale.
2) difetto di motivazione per avere il Tribunale fatto esclusivo riferimento a un dato comunque incerto, quale la pendenza di un procedimento penale, omettendo di considerare circostanze positive per espresso disposto normativo, come il risarcimento del danno in favore della vittima e la comprovata buona condotta personale, di lavoro e familiare.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio allo stesso tribunale per la fondatezza della doglianza relativa all'immotivato rigetto dell'istanza di riabilitazione.
LA DECISIONE DELLA CORTE
La Corte di Cassazione, qualificato il ricorso come opposizione , trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza competente affinchè provveda sulla opposizione proposta ai sensi degli artt. 667 comma 4 e 666 c.p.p., rimanendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione pertinente al proposto ricorso, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis.
La Corte puntualizza che l'art. 678 comma 1 bis c.p.p., aggiunto dall'art. 1 comma 1 lett. b) d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014 n. 10, recante "misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", entrata in vigore il 21 febbraio 2014, prevede, tra l'altro, che "il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione procede a norma dell'art. 667 comma 4: l'articolo dispone che il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza contro la quale il P.M., l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p., previa fissazione dell'udienza.
Avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza è esperibile da parte dell'interessato opposizione, ai sensi dell'art. 667 comma 4 c.p.p. allo stesso tribunale, che deciderà con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 c.p.p. e non ricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sarà proponibile contro l'ordinanza che deciderà sull'opposizione.
Sulla scia di precedenti pronunce la Corte con la sentenza in oggetto rimarca tali criteri rimarcandone l'applicazione anche quando il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto nelle forme della udienza camerale di cui all'art. 666 comma 3 c.p.p. e richiamando la ratio della previsione normativa della fase della opposizione, quale "riesame" nel merito del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, che, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito (conf. Cass. n. 28045 del 10 luglio 2007; Cass. pen. n. 39919 del 27 settembre 2007; Cass. pen. n. 23606 del 5 giugno 2008; Cass. pen. n. 4083 del 11 gennaio 2013; Cass. pen. n. 16594 del 12 marzo 2013;Cass. n. 13445 del 12 febbraio 2014).
Il ricorrente - afferma la Corte - avrebbe dovuto non adire la Corte di Cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza ai sensi dell'art. 667 comma 4 c.p.p. ma avrebbe dovuto proporre opposizione dinnanzi allo stesso Tribunale ai sensi della medesima norma.
LA MASSIMA
Nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, avverso il provvedimento reso dal tribunale di sorveglianza è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., innanzi al medesimo tribunale, sicché come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. Cass. pen. n. 7884 del 20 febbraio 2015.
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