Validità del contratto se la firma è illeggibile ed apposta per sigla: come e perchè!
La produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta o in cui i segni grafici della sottoscrizione non sono leggibili costituisce equipollente di "mancata sottoscrizione"?
A cura della Dott.ssa Iolanda Raffaele
Corte di Cassazione, sezione II civile, 16 settembre - 19 novembre 2015, n. 23669.
La Corte di Cassazione, sezione II civile, con la sentenza del 16 settembre - 19 novembre 2015, n. 23669 ha affermato che la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte, indicata nel corpo dalla scrittura, che non l’aveva sottoscritta o in cui i segni grafici della sottoscrizione non sono leggibili costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale o comunque rende decifrabili i segni grafici che compongono la sottoscrizione illeggibile.
Il contratto contenuto in tale scrittura può perfezionarsi, pertanto, sul piano sostanziale e su quello probatorio, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato e l’atto sia stato prodotto al fine di invocare l’adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti.
La citata Corte ha precisato, altresì, che qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito in conformità al principio di autosufficienza.
Risulta, infine, inammissibile ogni richiesta di querela di falso, dal momento che la querela di falso può riguardare sia un falso materiale, sia un falso ideologico.
La falsità materiale può investire il profilo estrinseco del documento c.d. falsità materiale, ovvero nella sua “genuinità”, manifestandosi sia nelle forme della contraffazione (ad es. la formazione del documento da parte di chi non ne è l’autore apparente) che dell’alterazione (ad es. la modifica del documento originale).
Si parla invece di falsità ideologica, quando la falsità concerne la verità del documento, ossia l’enunciazione falsa del suo contenuto, la quale può formare oggetto di querela di falso, limitatamente per ciò che concerne l’estrinseco del documento, come nel caso dell’atto pubblico del notaio che falsamente attesta la veridicità di una dichiarazione compiuta innanzi a lui.
L’orientamento della Corte di Cassazione può riassumersi per ciò nel principio in quale:
“nessuna norma o principio abilita un contraente a mettere in dubbio la firma di controparte, seppure illeggibile, quando la scrittura sia prodotta in giudizio ad opera della persona indicata nel corpo della scrittura".
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