Azione individuale del socio: presupposti.

L'azione ex art. 2395 c.c. è esperibile anche se il danno costituisce solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale?



Il danno che incide sul patriomonio sociale della società amministrata e solo in via mediata e riflessa su quello dei singoli soci o creditori comporta l'esercizio dell'azione ex art. 2394 c.c.

Diversamente, se il danno produce i suoi effetti direttamente sul patrimonio personale del socio o del terzo, si dovrà esercitare l'azione individuale di cui all'art. 2395 c.c.

Ad esempio, è esperibile l'azione ex art. 2394 c.c. nel caso in cui gli amministratori svuotino il patrimonio della società sino a provocarne il fallimento e a causa dell'incapienza i creditori non si possono soddisfare. (Cfr. Trib. Milano 09 ottobre 2013 n. 12550) .

La Cassazione con sentenza del 23 ottobre 2014 n. 22573, sulla scia di un costante orientamento giurisprudenziale, ribadisce che i soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società.

L'art. 2395 c.c.infatti disciplina l'azione individuale del socio o del terzo stabilendo che questi hanno diritto al risarcimento del danno subito qulora siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori; richiede, quindi, fatti illeciti direttamente imputabili a un comportamento doloso o colposo degli amministratori. 

L'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. può essere azionata dal terzo anche dopo il fallimento della società?

Sì, l'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. può essere azionata dal terzo anche dopo il fallimento della società  solo se i danni subiti siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente per effetto della cattiva gestione. 

Il danno diretto può consistere nella mancata distribuzione degli utili?

No, il danno diretto di cui all'art. 2395 c.c. non può consistere nella mancata distribuzione degli utili in quanto questi prima della distribuzione appartegono alla società. In questa ipotesi non compete al singolo socio l'azione di responsablità ex art. 2395 c.c.

L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato «direttamente» dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore. Cass. civ. n. 22573 del 23 ottobre 2014.

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