SEZIONI UNITE CIVILI 2010: spunti di riflessione...
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 08 novembre 2010, n. 22624.
AVVOCATO. Giudizi e sanzioni disciplinari impugnazioni
In tema di procedimento disciplinare a carico di un avvocato, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 50 del r.d.l. n. 1578 del 1933, onde consentire, nella prospettiva del giusto processo (art. 111, primo e comma 2, cost.), un più rapido intervento di un giudice terzo e imparziale sulla legittimità dell'avvio dell'anzidetto procedimento, deve ritenersi ammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione con la quale il locale Consiglio dell'ordine stabilisce d'iniziare il procedimento medesimo. Non è possibile stendere un catalogo completo delle ragioni opponibile, quindi, sarà il C.N.F. a valutare - caso per caso - se l'eccezione sollevata dal ricorrente sia o meno attinente in via esclusiva alla legittimità della delibera contestata (nella specie, la Corte ha ritenuto fondate le eccezioni sollevate dal professionista circa l'incompetenza territoriale del Consiglio deliberante e la genericità degli addebiti contestati).
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 08 novembre 2010. Iscrizione albo avvocati.
L'art. 3, comma 4, lett. a), r.d.l. n. 1578 del 1933, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, non esclude la compatibilità dell'attività di docente della scuola elementare statale con l'esercizio della professione forense e ne consente l'iscrivibilità all'albo degli avvocati ove il soggetto ne abbia i requisiti richiesti.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 25 ottobre 2010 - SICUREZZA PUBBLICA. Stranieri e ricongiungimento familiare
La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente llesistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 07 ottobre 2010, n. 20773 - AVVOCATO. Giudizi e sanzioni disciplinari in genere
Manca di diligenza e competenza professionale l'avvocato che promuove la causa davanti al giudice sbagliato; tale condotta incurante e disattenta legittima l'avvio di un procedimento disciplinare a suo carico con l'irrogazione della relativa sanzione (nella specie, il professionista, nell'assistere un proprio cliente in una vertenza riguardante la cessazione del rapporto di lavoro tra quest'ultimo e la Banca d'Italia, aveva promosso la relativa causa davanti al g.o. anziché dinanzi al competente giudice amministrativo. L'avvocato aveva anche insistito in questa iniziativa pur dopo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controparte, con il risultato di esporre il cliente al pagamento delle spese processuali).
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 07 ottobre 2010, 20778 - PROCEDIMENTO TRIBUTARIO.Competenza e giurisdizione.
A seguito della riforma di cui all'art. 12 l. n. 448/01, la giurisdizione tributaria si estende ormai a qualunque controversia in materia d'imposte e tasse che non attenga al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull'an, il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso. Pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice tributario nelle controversie aventi ad oggetto il diniego alla rateizzazione del pagamento delle imposte, prevista in favore del contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva difficoltà.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 23 settembre 2010, n. 20073 - PROFESSIONISTI. Ordini professionali.
Le decisioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti, avendo natura giurisdizionale, possono essere unicamente impugnate dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 23 settembre 2010, n. 20077 - PROCEDIMENTO TRIBUTARIO.Competenza e giurisdizione giurisdizione
Le controversie relative al rifiuto di rimborso di tributi compresi tra quelli elencati nel d.lg. n. 546 del 1992 art. 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, fatta eccezione per il solo caso in cui l'ente impositore abbia riconosciuto formalmente il diritto del contribuente al rimborso, sì che la controversia non riguarda più la risoluzione di una questione tributaria, ma un mero indebito oggettivo di diritto comune ex art. 2033 c.c.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 17 settembre 2010, n. 19698 - SOCIETA' IN GENERE Fusione in genere
L'art. 2504 bis c.c., come introdotto dal d.lg. n. 6/03, ha natura innovativa e non retroattiva: pertanto, la fusione di società perfezionatasi in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disposizione dà luogo a un fenomeno successorio, e non modificativo dell'organizzazione sociale. Nel contempo, però tale fenomeno non corrisponde a quello della successione universale, con conseguente esclusione dell'operatività della disciplina di cui all'art. 110 c.p.c., sull'interruzione del processo.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 17 settembre 2010, n. 19702 - AVVOCATO Giudizi e sanzioni disciplinari in genere
I procedimenti (e i conseguenti giudizi) instaurati presso i consigli territoriali degli ordini hanno natura amministrativa, mentre l'organo fornito di potestà giurisdizionale, e cioè il Consiglio nazionale forense, non ha competenza alcuna a dare impulso al procedimento disciplinare.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 15 settembre 2010, n. 19547 - AVVOCATO Albo in genere
L’art. 3, comma 4, lett. b, r.d. n. 1578 del 1933 va interpretato nel senso che l’iscrizione nell’albo speciale degli avvocati e procuratori legali dipendenti da enti pubblici richiede, quale presupposto imprescindibile, la “esclusività” dell’espletamento, da parte degli stessi, dell’attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell’ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell’ente stesso. Tale esclusività deve essere accertata con riferimento ad una valutazione sostanziale della natura delle attività svolte dal dipendente e deve essere esclusa qualora accanto a compiti riconducibili alla attività di assistenza e rappresentanza e difesa dell’ente lo stesso svolga mansioni amministrative o, comunque di natura diversa. Nella specie è stata ritenuta corretta la cancellazione dall’albo speciale di un avvocato che svolgeva per un ente pubblico oltre alle attività di rappresentanza e difesa anche attività di natura gestionale.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 14 settembre 2010, n. 19509 - SOCIETA' IN GENERE Fusione per concentrazione e per incorporazione
L’impugnazione è validamente notificata al procuratore costituito di una società che, successivamente alla chiusura della discussione (o alla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica), si sia estinta per incorporazione, se l’impugnante non abbia avuto notizia dell’evento modificatore della capacità della persona giuridica, mediante notificazione di esso.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 14 settembre 2010, n. 19510 - APPELLO CIVILE Mandato al difensore
Il difensore può compiere e ricevere, nell’interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati tra i quali vanno annoverati quelli che comportano disposizione del diritto in contesa e le domande con le quali si introduce una nuova e distinta controversia eccedente l’ambito di quella originaria. Da ciò discende che l’attribuzione dei poteri processuali al difensore non deriva dalla volontà della parte, che conferisce procura alle liti, ma direttamente dalla legge. Pertanto l’ambito dei poteri del difensore può essere limitato soltanto dalla legge o da un’espressa volontà della parte ma non dalla natura dell’atto con il quale o all’interno del quale è conferita la procura alle liti o dalla collocazione formale della procura stessa. Ne consegue che deve considerarsi ammissibile l’atto di appello incidentale proposto dal difensore munito della procura alle liti rilasciato all’interno dell’atto d’appello notificato alla controparte.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 09 settembre 2010, n. 19246 - INGIUNZIONE IN MATERIA CIVILE (PROCEDIMENTO PER) Opposizione termini
Non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia sfata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, comma 3.D’altra parte, se effettivamente il dimezzamento dei termini di costituzione dipendesse dalla volontà dell’opponente di assegnare un termine di comparizione inferiore a quello legale, non si capirebbe la ragione per la quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sono cumulati il dimezzamento che deriva dalla astratta previsione legale di cui all’art. 645 c.p.c. con quello che può discendere da un apposito provvedimento di dimezzamento di tali termini richiesto ai sensi dell’art. 163 bis, 3 comma. Infine, la diversa ampiezza dei termini di costituzione dell’opponente rispetto a quelli dell’opposto non appare irragionevole posto che la costituzione del primo è successiva alla elaborazione della linea difensiva che si è già tradotta nell’atto di opposizione rispetto al quale la costituzione in giudizio non richiede che il compimento di una semplice attività materiale, mentre nel termine per la sua costituzione l’opposto non è chiamato semplicemente a ribadire le ragioni della sua domanda di condanna, oggetto di elaborazione nella fase anteriore alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, ma ha la necessità di valutare le allegazioni e le prove prodotte dall’opponente per formulare la propria risposta.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 09 settembre 2010, n. 19253 - GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Consiglio di Stato in sede giurisdizionale giurisdizione esclusiva
Il legislatore, nell’attribuire alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, ha, innanzitutto, individuato una particolare materia, rappresentata dalla gestione dei rifiuti, ed ha considerato l’attività amministrativa preordinata all’organizzazione od all’erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Inoltre, l’espresso riferimento normativo ai comportamenti della pubblica amministrazione deve essere inteso nel senso che quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti costituenti espressione di un potere amministrativo, e non anche quelli meramente materiali, posti in essere dall’amministrazione al di fuori dell’esercizio di un’attività autoritativa. Pertanto, quando vengono in rilievo questioni meramente patrimoniali, connesse al mancato adempimento da parte dell’amministrazione di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio, i comportamenti posti in essere dall’amministrazione stessa non sono ricompresi nell’ambito di applicazione della norma impugnata e rientrano, invece, nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. Nella specie, la controversia ha ad oggetto il pagamento dei corrispettivi dovuti per la fornitura di macchinari alla società affidataria del servizio di smaltimento rifiuti. Trattasi, quindi, all’evidenza di pretese pecuniarie nascenti da un rapporto obbligatorio di tipo privatistico, nell’ambito del quale le questioni dedotte sono di natura meramente patrimoniale, come tali al di fuori della giurisdizione del giudice amministrativo.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 06 settembre 2010, n. 19051 - CASSAZIONE CIVILE Ricorso in genere
Per una corretta interpretazione dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c., va sottolineato che la Cassazione rigetta il ricorso perché manifestamente infondato quando, al momento della sua pronuncia, la decisione impugnata risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorso non offre elementi per mutare l’orientamento; affidarsi al meccanismo dell’inammissibilità, infatti, significherebbe favorire gli stessi irrigidimenti nel filtro, che hanno portato all’abrogazione del vecchio modello. Quando invece la decisione impugnata presenta il vizio della violazione della norma di diritto assunta a motivo di ricorso, secondo l’interpretazione che la Cassazione segue al momento della pronuncia, il ricorso deve essere accolto al di là del fatto che contenga o meno elementi utili per il mutamento di giurisprudenza.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 06 settembre 2010, n. 19051 - CASSAZIONE CIVILE Ammissibilità del ricorso
La Corte rigetta il ricorso, perché manifestamente infondato, se, al momento in cui pronuncia, la decisione di merito si presenta conforme alla propria giurisprudenza e il ricorso non prospetta argomenti per modificarla.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 09 agosto 2010, n. 18477 - COMUNIONE E CONDOMINIO Deliberazioni della maggioranza in genere
Le tabelle millesimali, allegate, come richiesto dall'art. 68 disp. att. c.c., al regolamento di condominio che viene approvato a maggioranza, non rivestono la natura di atto negoziale perché non incidono sul diritto di proprietà esclusiva di ciascun condomino, ma accertano il valore di tali unità rispetto all'intero edificio, ai soli fini della gestione delle spese di condominio; è agevole trarre da tali premesse che la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio deve essere prevista per l’approvazione e la modifica delle tabelle in questione. Infatti, anche a voler sostenere la mera formalità dell'allegazione delle tabelle millesimali al regolamento di condominio, non può farsi a meno di rilevare che un atto allegato ad un altro, con il quale viene contestualmente formato, è sottoposto alla stessa disciplina, a meno che non sia espressamente previsto il contrario. Ne consegue che per l’approvazione delle tabelle millesimali è sufficiente il voto della maggioranza qualificata richiesta dall'art. 1136, comma 2, c.c.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 09 agosto 2010, n. 18477 - COMUNIONE E CONDOMINIO Deliberazioni della maggioranza in genere
Le tabelle millesimali servono agli effetti di cui all’art. 1123, 1124, 1126 e 1134 c.c., cioè ai fini della ripartizione delle spese e del computo dei quorum costitutivi e deliberativi in sede di assemblea. Pertanto, in merito alla formazione e alla modificazione delle tabelle millesimali queste non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma 2, c.c.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 06 agosto 2010, n. 18331 - COMUNIONE E CONDOMINIO Azioni giudiziarie rappresentanza giudiziale del condominio legittimazione dell'amministratore
Qualora l’assemblea di condominio non abbia autorizzato preventivamente l’amministratore ad impugnare una sentenza per il condominio sfavorevole, l’amministratore potrà comunque agire per la tutela degli interessi dei condomini ma dovrà opportunamente ottenere la ratifica al suo operato onde evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione o di impugnazione.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 06 agosto 2010, n. 18332 - COMUNIONE E CONDOMINIO Azioni giudiziarie rappresentanza giudiziale del condominio in genere
L'amministratore di condominio, in base al disposto dell'art. 1131, commi 2 e 3, c.c., può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole, senza previa autorizzazione a tanto dall'assemblea; ma dovrà, in tale caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea, per evitare pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 05 agosto 2010, n. 18208 - PROCEDIMENTO TRIBUTARIO (Nuovo) Esecuzione delle sentenze giudizio di ottemperanza procedimento
In tema di giudizio d'ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato, di tal che può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato, ma non può essere attributo un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire. Pertanto, deve reputarsi esclusa la possibilità di applicare al giudizio di ottemperanza l'istituto civilistico della compensazione (nella specie opposta dall'Ufficio finanziario), giacché la dichiarazione di estinzione del debito per compensazione presuppone un accertamento del giudice che travalica i limiti fissati dal contenuto del giudicato ed è pertanto sottratto alla sua competenza.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 05 agosto 2010, n. 18208 - PROCEDIMENTO TRIBUTARIO (Nuovo) in genere
L'amministrazione finanziaria può sospendere il pagamento di un proprio debito nei confronti del contribuente a garanzia di eventuali crediti vantati a diverso titolo nei confronti di quest'ultimo, ai sensi dell’art. 69, r.d. n. 2440 del 1923, (c.d. «fermo amministrativo») soltanto nel corso del giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della pretesa restitutoria vantata dal contribuente, ma non nel giudizio di ottemperanza alla sentenza favorevole a quest'ultimo. Il giudizio di ottemperanza, infatti, non consente al giudice altro accertamento che quello dell'effettiva portata precettiva della sentenza di cui si chiede l'esecuzione, con la conseguenza che è inibito a quel giudice prendere in esame l’applicabilità della compensazione civilistica, alla quale è preordinato l'istituto del fermo amministrativo.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 05 agosto 2010, n. 18210 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - Ordinamento giudiziario - Disciplina dei magistrati - Procedimento - Impugnazioni - Ricorso alle Sezioni Unite - Motivi del ricorso - Difetto di autosufficienza - Inammissibilità - Vizio di motivazione - Esclusione.
È inammissibile, per difetto del requisito dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione avverso la decisione della sezione disciplinare del C.s.m. nel caso in cui la censura presupponga un indagine di fatto ed il ricorrente non abbia provveduto, in sede di gravame, ad esplicitare in quali termini la relativa questione sia stata sollevata davanti al Giudice disciplinare. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva eccepito l'intempestività dell'esercizio dell'azione disciplinare limitandosi a sostenere che il termine annuale di decadenza doveva essere calcolato con decorrenza dalla data della concreta conoscenza dei fatti già oggetto di un precedente giudicato disciplinare di assoluzione; la Corte, nel dichiarare la censura inammissibile perché non autosufficiente, ha rilevato che la stessa non poteva essere accolta nemmeno come censura afferente il vizio di motivazione, posto che anche il ricorso per cassazione redatto secondo le norme del codice di rito penale, qual è quello in esame, deve rispettare il principio dell'autosufficienza).
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 04 agosto 2010, n. 18048 - GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa autorita' giudiziaria ordinaria
Cass.Con riferimento alla disciplina del collocamento obbligatorio, la p.a. non esercita poteri di discrezionalità amministrativa, in relazione a un'attività di certazione che coinvolge solo aspetti di discrezionalità tecnica; ne consegue che va riconosciuta la natura di diritto soggettivo alle posizioni degli interessati con riguardo sia all'iscrizione negli elenchi, sia al conseguente diritto all'assunzione obbligatoria, con la derivante affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande che trovino il presupposto nei suddetti aspetti.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 15 luglio 2010, n. 16577 - GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa autorità' giudiziaria ordinaria - SANZIONI AMMINISTRATIVE Ingiunzione opposizione.
Le opposizioni avverso i provvedimenti con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze (già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) irroga, ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 195, sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme relative alla disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria, restano affidate alla cognizione del giudice ordinario (e rientrano nella competenza della corte d'appello), come del resto ribadisce il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 1, comma 2, sulla disciplina delle controversie in materia societaria, bancaria e finanziaria.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 14 luglio 2010, n. 16508 - FALLIMENTO Compensazione
Quando il creditore richiede l’ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l’esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell’esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 14 luglio 2010, n. 16505 - CORTE DEI CONTI Giurisdizione in genere
Ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, che può anche essere un privato o un ente pubblico non economico, bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Ne consegue che qualora un privato (o anche l'amministratore di una ente), cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente su modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, in tal modo determinando uno sviamento dalle finalità perseguite, egli provoca un danno per l'ente pubblico, del quale deve rispondere davanti al giudice contabile.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 13 luglio 2010, n. 16349 - AVVOCATO Giudizi e sanzioni disciplinari in genere
Il Consiglio Nazionale Forense, allorché pronunzia in materia disciplinare, ha natura giurisdizionale, in quanto giudice speciale istituito con l’art. 21 del d.l.l. 23 novembre 1944 n. 382 e tuttora legittimamente operante, giusta la previsione della 6ª disposizione transitoria della Costituzione, nonostante non si sia provveduto alla revisione legislativa dell’istituto prevista dalla stessa norma transitoria, atteso il carattere programmatico di essa e la non perentorietà del termine quinquennale indicatovi.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 13 luglio 2010, n. 16349 - AVVOCATO Giudizi e sanzioni disciplinari in genere
I Consigli territoriali sono organi associativi che, anche quando operano in materia disciplinare, esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, svolgendo i relativi compiti nei confronti dei professionisti appartenenti all’ordine forense a livello locale e, quindi, all’interno del gruppo costituito dai professionisti stessi e per la tutela degli interessi della classe professionale rappresentata a quel livello; ne consegue che la funzione disciplinare esercitata da tali organi, così in sede di promozione come in sede di decisione del procedimento, risulta manifestazione d’un potere amministrativo, attribuito dalla legge per l’attuazione del rapporto che s’instaura con l’appartenenza a quel medesimo ordine dal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformità o meno dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che l’associazionismo professionale intende perseguire per la più diretta e immediata protezione di tali fini e soltanto di essi.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 13 luglio 2010, n. 16355 - COMPETENZA CIVILE Competenza per valore beni immobili
Poiché la norma dell’art. 10, comma 2, c.p.c. e quella dell’art. 104 c.p.c. debbono essere intese anche nel senso che è consentito per ragioni di mera connessione soggettiva lo spostamento di una domanda di competenza per valore del giudice inferiore davanti a quello superiore, allorquando detta domanda sia proposta in cumulo con una domanda di competenza per valore del giudice superiore, deve ritenersi per implicazione che analogo spostamento si possa verificare in caso di proposizione cumulativa della domanda di competenza per valore del giudice inferiore e di una domanda di competenza per materia del giudice superiore. Ne consegue che, allorché siano proposte davanti al tribunale giudice dell’esecuzione una domanda di opposizione agli atti esecutivi (quindi soggetta alla sua competenza per materia) ed una domanda di opposizione all’esecuzione, di competenza per valore - quanto al merito - di un giudice di pace dello stesso circondario del tribunale (in modo che la competenza per territorio inderogabile del giudice di pace sia comunque compresa nell’ambito del circondario del tribunale), la competenza del tribunale sul cumulo di controversie sussiste in applicazione delle norme sopra citate.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 12 luglio 2010, n. 16281 - IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) Rimborsi
Appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie la domanda proposta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per la restituzione di somme indebitamente versate a titolo d’imposta sul valore aggiunto, una volta che ne sia rifiutato il rimborso, senza che la giurisdizione del giudice tributario possa venir meno per essere stato proposto il ricorso dal cessionario del bene o dal committente del servizio, invece che dal soggetto passivo del rapporto tributario, atteso che esulano dalla giurisdizione e sono ad essa gradate le questioni relative alla legittimazione attiva ed alla ammissibilità della domanda. Pertanto è irrilevante che l’azione non sia proposta direttamente dal contribuente.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 12 luglio 2010, n. 16277 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Disciplina dei magistrati procedimento - Ordinamento giudiziario - Disciplina dei magistrati - Procedimento - Decreto che dispone il giudizio - Emissione - Mancata richiesta del PG - Nullità - Esclusione - Condizioni.
In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, non è affetto da alcuna nullità il decreto di fissazione del giudizio emesso dalla sezione disciplinare del C.s.m. a seguito del rigetto della richiesta di non luogo a procedere e senza che sia stata avanzata la prevista richiesta del P.G., sempre che questi abbia già provveduto in precedenza a promuovere l'azione disciplinare mediante la formulazione dei capi d'incolpazione.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 12 luglio 2010, n. 16277 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Disciplina dei magistrati procedimento - Ordinamento giudiziario - Disciplina dei magistrati - Procedimento - Composizione della sezione disciplinare del C.s.m. - Rigetto della richiesta di non luogo a procedere - Partecipazione al giudizio - Dedotta incompatibilità dei componenti - Esclusione - Fondamento.
I componenti della sezione disciplinare del C.s.m., i quali abbiano adottato il provvedimento di rigetto della richiesta di non luogo a procedere avanzata dal P.G., non sono incompatibili a partecipare al successivo giudizio, in quanto il procedimento disciplinare nei confronti di magistrati ha natura eminentemente "monofasica" essendo affidato ad un unico organo per tutto il suo svolgimento e il provvedimento in oggetto presenta natura interlocutoria, implicando una valutazione provvisoria e non pregiudicante delle risultanze acquisite al momento della sua adozione.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 12 luglio 2010, n. 16277 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Disciplina dei magistrati procedimento - Ordinamento giudiziario - Disciplina dei magistrati - Procedimento - Disposizioni sulla sostituzione dei componenti del collegio disciplinare - Inosservanza - Nullità - Esclusione - Condizioni.
In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'inosservanza delle disposizioni di carattere amministrativo, relative alla sostituzione dei componenti della sezione disciplinare del C.s.m., non determina la nullità del giudizio ove non comporti anche la violazione dei criteri di composizione dettati dagli art. 4 e 6 l. n. 195 del 1958.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 12 luglio 2010, n. 16277 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Disciplina dei magistrati procedimento - Ordinamento giudiziario - Disciplina dei magistrati - Procedimento - Provvedimenti adottati dal giudice penale - Autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare - Decreto di archiviazione - Esclusione.
Il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale non ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare, non essendo equiparabile ad una sentenza definitiva di assoluzione per insussistenza del fatto o per non averlo l'imputato commesso.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 12 luglio 2010, n. 16277 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Disciplina dei magistrati procedimento - Ordinamento giudiziario - Disciplina dei magistrati - Procedimento - Sentenza - Motivazione "per relationem" - Legittimità - Condizioni.
È ammissibile la motivazione "per relationem" della sentenza emessa dalla sezione disciplinare del C.s.m. attraverso il rinvio ad altri provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, purché la fonte richiamata sia identificabile ed accessibile alle parti. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittimo il rinvio operato dalla sentenza al contenuto di alcuni atti del procedimento penale cui era stato sottoposto il magistrato, conosciuti da quest'ultimo e presenti agli atti di quello disciplinare).
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 12 luglio 2010, n. 16282 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Disciplina dei magistrati procedimento - Ordinamento giudiziario - Disciplina dei magistrati - Procedimento - Successione di leggi nel tempo - Norma più favorevole - Valutazione in astratto - Fattispecie.
In tema di successione di leggi disciplinari nel tempo, è da considerarsi più favorevole quella che consente in astratto l'irrogazione di una sanzione più tenue (nel caso di specie, l'art. 18 r.d.lg. n. 511 del 1946), a nulla rilevando che in concreto si sia poi ritenuto di irrogare la sanzione minima, ma più afflittiva, prevista dalla diversa legge (nel caso di specie, corrispondente a quella minima prevista dall'art. 4, lett. d, d.lg. n. 109 del 2006, norma ritenuta meno favorevole).
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 09 luglio 2010, n. 16193 - GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa in genere - Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Pronuncia di sentenza di condanna generica al risarcimento del danno - Questione di giurisdizione sollevata nel successivo giudizio sul quantum - Inammissibilità del regolamento - Ius superveniens incidente sul riparto di giurisdizione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nelle ipotesi in cui la tutela giurisdizionale sia chiesta per fasi progressive, la decisione di merito emessa nel giudizio primario vale a fissare la giurisdizione del giudice che tale decisione ha emesso anche per i giudizi direttamente dipendenti. Ne consegue che, dopo che sia stata pronunciata condanna generica al risarcimento del danno, non è ammissibile neppure il regolamento preventivo di giurisdizione nel corso del giudizio diretto alla liquidazione del danno stesso, restando irrilevante altresì l'entrata in vigore di uno "ius superveniens" determinante un nuovo criterio di riparto della giurisdizione (nella specie, per la trasformazione del debitore da soggetto pubblico a privato), che non dispiega alcun effetto di fronte ad un giudicato sostanziale, il quale, comportando che sul medesimo rapporto non abbiano a pronunciare giudici appartenenti ad ordini diversi di giurisdizione, prevale sull'applicabilità del diritto sopravvenuto.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 07 luglio 2010, n. 16037 - SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE Distrazione delle spese
In materia di errore per omessa pronuncia aderendo ad una più moderna concezione e riguardo ad un’istanza di distrazione, non è dubbio che la stessa possa essere, in effetti, ricondotta (e lo è pacificamente quando l’omissione investa il solo dispositivo, mentre la concessione della distrazione emerga dalla parte motiva) più ad una mancanza materiale che non ad un vizio di attività o di giudizio da parte del giudice (e, quindi, ad un errore percettivo di quest’ultimo): proprio perché, in sostanza, la decisione positiva sulla stessa è essenzialmente obbligata da parte sua (a condizione, ovviamente, che il difensore abbia compiuto la dichiarazione di anticipazione e formulato la correlata richiesta di distrazione) e la relativa declaratoria necessariamente “accede” nel “decisum” complessivo della controversia, senza, in fondo, assumere una propria autonomia formale. E d’altra parte, ricollegando l’omissione ad una mera disattenzione (e, quindi, ad un comportamento involontario) anche sulla scorta del dato che la concessione della distrazione, ricorrendo le suddette condizioni, rimane sottratta, di regola, a qualunque forma di valutazione giudiziale, si rientra nell’ambito proprio della configurazione dei presupposti di fatto che giustificano il ricorso al procedimento di correzione degli errori e delle omissioni materiali.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 07 luglio 2010, n. 16032 - GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa in genere - Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - regione Campania - Consorzi obbligatori per la gestione associata degli impianti di smaltimento dei rifiuti - Domanda di pagamento di contributi consortili e corrispettivi - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
Spetta al g.o. la giurisdizione in ordine alla controversia avente ad oggetto il pagamento dei contributi consortili e dei corrispettivi dovuti da un Comune della regione Campania ad un consorzio obbligatorio costituito ai sensi dell'art. 6 l. reg. 10 febbraio 1993 n. 10 per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non trovando applicazione né l'art. 11, comma 5, l. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto l'obbligo di aderire al consorzio deriva direttamente dalla legge, la quale disciplina in modo completo i presupposti dell'appartenenza allo stesso ed i relativi obblighi, senza attribuire al consorzio alcun potere autoritativo in ordine al pagamento delle quote, né l'art. 33, lett. b, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come modificato dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, riguardando la controversia il corrispettivo di un pubblico servizio, né infine l'art. 4 d.l. 23 maggio 2008 n. 90, conv. in l. 14 luglio 2008 n. 123, il quale, nell'attribuire al g.a. la giurisdizione in ordine alle controversie concernenti la gestione dei rifiuti, si riferisce ai soli comportamenti della p.a. che costituiscono espressione di un potere autoritativo.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 07 luglio 2010, n. 16035 - ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE Concessione o derivazione canone - Acque pubbliche e private - Concessione o derivazione - Canone - Sovracanone - Addizionale regionale sulla concessione di derivazioni per uso idroelettrico - Impossibilità di utilizzazione degli impianti derivante da impedimento oggettivo - Conseguenze - Esigibilità dell'obbligazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche per uso idroelettrico, la mancata effettiva fruizione della derivazione da parte del concessionario - se dovuta ad impossibilità di funzionamento dell'impianto ascrivibile a cause di forza maggiore o, comunque, ad eventi non imputabili al medesimo concessionario - può avere rilevanza ai fini dell'esigibilità dell'addizionale regionale del relativo canone, la quale postula un nesso oggettivo con l'utilizzazione effettiva, o almeno potenziale, della risorsa idrica. (Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza del tribunale superiore delle acque pubbliche che aveva riconosciuto il diritto dei concessionari ad ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di addizionale regionale, in quanto i comuni territorialmente competenti avevano negato loro le concessioni edilizie per la realizzazione delle opere necessarie al prelievo idrico).
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 07 luglio 2010, n. 16037 - SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE Distrazione delle spese - Spese giudiziali in materia civile - Distrazione delle spese - Richiesta presentata dal difensore - Omessa pronuncia - Rimedio esperibile - Proposizione di impugnazione ordinaria da parte del difensore istante - Esclusione - Procedimento di correzione di cui agli art. 287 e 288 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 07 luglio 2010, n. 16038 - ENTI PUBBLICI (O EX PUBBLICI) Personale degli enti pubblici o ex pubblici, ma comunque non statali, nè comunali, provinciali o regionali svolgimento del rapporto in genere - Enti pubblici (o ex pubblici) - Personale degli enti pubblici o ex pubblici, ma comunque non statali, né comunali, provinciali o regionali - Svolgimento del rapporto - Lavoro pubblico privatizzato - Inquadramento del personale - Delegificazione - Delega alla contrattazione collettiva - Conseguenze - Sindacato giurisdizionale sulle scelte della contrattazione - Esclusione - Principio di non discriminazione ex art. 45 d.lg. n. 165 del 2001 - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui all'art. 45 d.lg. n. 165 del 2001 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio, ha ritenuto la validità della collocazione in area B posizione economica 3 del personale già inquadrato nella soppressa VI qualifica funzionale, conformemente alle previsioni della tabella di corrispondenza del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri per il triennio 1998/2001).
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 07 luglio 2010, n. 16035 - ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE Concessione o derivazione canone - Acque pubbliche e private - Concessione o derivazione - Canone - Sovracanone - Addizionale regionale sulla concessione di derivazioni per uso idroelettrico - Impossibilità di utilizzazione degli impianti derivante da impedimento oggettivo - Conseguenze - Esigibilità dell'obbligazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche per uso idroelettrico, la mancata effettiva fruizione della derivazione da parte del concessionario - se dovuta ad impossibilità di funzionamento dell'impianto ascrivibile a cause di forza maggiore o, comunque, ad eventi non imputabili al medesimo concessionario - può avere rilevanza ai fini dell'esigibilità dell'addizionale regionale del relativo canone, la quale postula un nesso oggettivo con l'utilizzazione effettiva, o almeno potenziale, della risorsa idrica. (Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza del tribunale superiore delle acque pubbliche che aveva riconosciuto il diritto dei concessionari ad ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di addizionale regionale, in quanto i comuni territorialmente competenti avevano negato loro le concessioni edilizie per la realizzazione delle opere necessarie al prelievo idrico).
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 07 luglio 2010, n. 16037 - SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE Distrazione delle spese - Spese giudiziali in materia civile - Distrazione delle spese - Richiesta presentata dal difensore - Omessa pronuncia - Rimedio esperibile - Proposizione di impugnazione ordinaria da parte del difensore istante - Esclusione - Procedimento di correzione di cui agli art. 287 e 288 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 07 luglio 2010, n. 16038 - ENTI PUBBLICI (O EX PUBBLICI) Personale degli enti pubblici o ex pubblici, ma comunque non statali, nè comunali, provinciali o regionali svolgimento del rapporto in genere - Enti pubblici (o ex pubblici) - Personale degli enti pubblici o ex pubblici, ma comunque non statali, né comunali, provinciali o regionali - Svolgimento del rapporto - Lavoro pubblico privatizzato - Inquadramento del personale - Delegificazione - Delega alla contrattazione collettiva - Conseguenze - Sindacato giurisdizionale sulle scelte della contrattazione - Esclusione - Principio di non discriminazione ex art. 45 d.lg. n. 165 del 2001 - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui all'art. 45 d.lg. n. 165 del 2001 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio, ha ritenuto la validità della collocazione in area B posizione economica 3 del personale già inquadrato nella soppressa VI qualifica funzionale, conformemente alle previsioni della tabella di corrispondenza del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri per il triennio 1998/2001).
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 07 luglio 2010, n. 16040 - GIURISDIZIONE CIVILE Regolamento di giurisdizione carattere preventivo - Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Carattere preventivo - Ammissibilità - Limiti - Sentenza sulla giurisdizione o su altra questione processuale - Effetto preclusivo - Conversione del regolamento preventivo in denuncia di conflitto di giurisdizione - Ammissibilità - Presupposti e requisiti formali.
Il ricorso per cassazione proposto nelle forme dell'impugnazione ordinaria avverso sentenza di primo grado, inammissibile quale ricorso ordinario (in relazione al tipo di sentenza) nonché quale istanza di regolamento preventivo (per essere intervenuta, anche solo relativamente alla giurisdizione, sentenza sottoposta al rimedio dell'appello), è suscettibile di conversione in denuncia di conflitto di giurisdizione ove ne presenti i requisiti formali e sussistano i relativi presupposti, che ricorrono allorché il ricorso risulti ritualmente notificato al soggetto destinatario personalmente, e non al suo procuratore, e sia riferibile a sentenze declinatorie della "potestas iudicandi" non più revocabili dai diversi giudici che le hanno pronunciate su di una identica domanda.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 07 luglio 2010, n. 16041 - GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa impiego pubblico in genere - Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Pubblico impiego privatizzato - Personale non dirigenziale - Procedure di stabilizzazione ex art. 1, comma 520, della l. n. 296 del 2006 - Controversie - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento.
In materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del g.o. le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui all'art. 1, comma 520, della l. n. 296 del 2006, già in servizio a tempo determinato per aver sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale, dovendo intendersi per controversie "relative all'assunzione" del personale ai sensi dell'art. 63 d.lg. n. 165 del 2001 anche quelle, non concorsuali, volte alla costituzione di un rapporto stabile con la p.a.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 07 luglio 2010, n. 16036 - LAVORO SUBORDINATO (Controversie individuali di) Procedimento in genere - Lavoro subordinato (controversie individuali di) - Procedimento - Sentenza di condanna - Svalutazione monetaria - Crediti di lavoro tardivamente corrisposti - Interessi e rivalutazione - Liquidazione d'ufficio - Crediti da lavoro pubblico sorti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 724 del 1994 - Configurabilità - Quantificazione operata dal lavoratore - Irrilevanza.
Gli interessi e la rivalutazione sui crediti di lavoro tardivamente corrisposti, ivi compresi quelli concernenti il lavoro pubblico per i periodi anteriori all'entrata in vigore dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, vanno liquidati d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., senza necessità di una specifica domanda del lavoratore, e quindi anche a prescindere dalla loro quantificazione operata dal lavoratore medesimo.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 07 luglio 2010, n. 16039 - RICORSI AMMINISTRATIVI In genere - Ricorsi amministrativi - Decisione - Impugnazione in sede giurisdizionale - Proposizione avverso la decisione del ricorso amministrativo e non avverso il provvedimento con esso impugnato - Necessità - Impugnazione di decisione di rigetto - Regola dell'assorbimento - Applicabilità - Conseguenze - Sindacato giurisdizionale anche sui motivi del ricorso gerarchico - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie in materia di impugnazione dinanzi al Tsap.
In base ai principi generali in materia di ricorsi amministrativi dettati dal d.P.R. n. 1199 del 1971 e dalla l. n. 1034 del 1971, il ricorso giurisdizionale si propone contro l'atto di decisione del ricorso amministrativo e non contro il provvedimento con esso impugnato, assumendo la veste di parte resistente l'organo che ha pronunciato la decisione sul ricorso, fermo restando che, in base alla regola dell'assorbimento, la decisione di rigetto (anche non di merito) assume il valore di provvedimento implicito di contenuto uguale a quello impugnato con il ricorso gerarchico, salva solo la diversa imputazione soggettiva, con la conseguenza che il sindacato in sede giurisdizionale può estendersi a tutti i motivi fatti valere con il ricorso gerarchico, in modo da consentire una pronunzia risolutiva della controversia e non limitata alla correttezza del procedimento di decisione del ricorso. (Fattispecie relativa all'impugnazione di pareri emessi nel procedimento relativo al rilascio di concessione di derivazione d'acqua, nella quale la S.C. ha confermato la decisione del tribunale superiore delle acque pubbliche, che aveva preso in considerazione i motivi di impugnazione della decisione sul ricorso gerarchico rivolti a censurare detti pareri).
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 07 luglio 2010, n. 16039 - ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE In genere - N.B. v. anche, sotto le singole Regioni, la sottovoce "Acque pubbliche" - Acque pubbliche e private - Derivazioni e utilizzazioni (utenze) - Concessione - Richiesta di concessione di derivazione di acque pubbliche - Procedimento - Subprocedimento obbligatorio relativo alla valutazione dell'impatto ambientale - Differenti interessi pubblici sottesi ai due procedimenti - Conseguenze - Valutazione comparativa delle domande - Competenza esclusiva dell'autorità competente al rilascio della concessione - Sussistenza.
Nell'ambito del procedimento per il rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche è prevista l'obbligatoria apertura di un subprocedimento per la valutazione dell'impatto ambientale, la cui conclusione, se positiva, consente la prosecuzione e l'eventuale esito favorevole di quello principale, mentre, ove negativa, preclude l'accoglimento della domanda del richiedente, dovendosi ritenere che detti procedimenti perseguono interessi pubblici differenti, posto che in quello principale va valutata l'opportunità del rilascio della concessione procedendo, in caso di più domande concorrenti, ad una valutazione comparativa, così da pervenire alla scelta migliore, mentre in quello incidentale il giudizio di compromissione dell'interesse ambientale è di tipo assoluto e preclude il rilascio della concessione in relazione al progetto negativamente valutato, a prescindere da ulteriori profili di convenienza. Ne consegue che la valutazione comparativa tra le domande concorrenti spetta esclusivamente all'autorità competente per il rilascio della concessione e non a quella titolare del rilascio del parere di valutazione dell'impatto ambientale, essendo la comparazione ammissibile soltanto tra i richiedenti che abbiano ottenuto il parere positivo).
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 02 luglio 2010, n. 15688 - PROCEDIMENTO CIVILE Estinzione del processo in genere - Procedimento civile - Estinzione - Provvedimento del giudice - Impugnazione - Provvedimenti di estinzione adottati dai commissari per la liquidazione degli usi civici - Eventuale adozione nella forma di ordinanza - Irrilevanza - Natura di sentenza - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze in materia di impugnazioni.
I provvedimenti dichiarativi dell'estinzione del giudizio adottati dai commissari per la liquidazione degli usi civici, anche qualora siano adottati impropriamente in forma di ordinanza, hanno natura di sentenza in quanto definiscono il giudizio, sicché non sono modificabili né revocabili dallo stesso giudice, ma impugnabili con reclamo alla Corte d'appello di Roma, in mancanza del quale acquistano efficacia di giudicato.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 02 luglio 2010, n. 15689 - CORTE DEI CONTI Giurisdizione in genere
Allorquando il giudice amministrativo rifiuta di esercitare la giurisdizione, la sua decisione, a norma dell'art. 362 cod. proc. civ., comma 1, si presta a cassazione da parte delle Sezioni Unite quale giudice del riparto della giurisdizione, se l'esame del merito della domanda autonoma di risarcimento del danno è rifiutato per la ragione che nel termine per ciò stabilito non sono stati chiesti l'annullamento dell'atto e la conseguente rimozione dei suoi effetti.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 01 luglio 2010, n. 15647 - PROCEDIMENTO TRIBUTARIO (Nuovo) Competenza e giurisdizione giurisdizione
La causa contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione di un debito avente, come nella specie, natura tributaria rientra nella giurisdizione delle commissioni Tributarie, a nulla rilevando che la decisione su tale istanza debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 01 luglio 2010, n. 15644 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA (Ordinamento amministrativo della) In genere - Navigazione marittima ed interna (ordinamento amministrativo della) - Demanio marittimo - Concessioni di uso - Concessionario - Canoni - Rideterminazione da parte dell'Autorità portuale - A seguito di diversa valutazione della tipologia di occupazione - Controversia - Devoluzione alla giurisdizione amministrativa - Fondamento.
La controversia concernente la rideterminazione del canone di occupazione di beni del demanio marittimo da parte dell'Autorità portuale, a seguito di una differente interpretazione e di una mutata classificazione della tipologia di occupazione, spetta alla giurisdizione amministrativa, presupponendo un provvedimento amministrativo con cui l'Autorità incide sull'economia dell'intero rapporto concessorio, attraverso l'esercizio di poteri autoritativi.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 01 luglio 2010, n. 15648 - GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa in genere - Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Medici a tempo determinato del S.s.n. - Domanda di stabilizzazione a tempo indeterminato - Art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006 ed art. 81 l. reg. Campania n. 1 del 2008 - Giurisdizione del g.a. - Sussistenza - Fondamento.
In materia di rapporto di lavoro del personale medico del S.s.n., la domanda diretta alla trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato per effetto della stabilizzazione del rapporto ai sensi dell'art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006 e dell'art. 81 l. reg. Campania n. 1 del 2008, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che gli enti sanitari sono stati abilitati a valutare la possibilità di procedere alla stabilizzazione, previa predisposizione delle adeguate garanzie di contenimento delle spese in funzione di una riorganizzazione delle risorse disponibili, in relazione alle quali il lavoratore è titolare di un mero interesse legittimo al corretto esercizio del potere discrezionale della p.a..
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 25 giugno 2010, n. 15319 - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (o PUBBLICA UTILITA') Occupazione temporanea e d'urgenza rapporto tra indennita' di esproprio e risarcimento del danno - Espropriazione per pubblico interesse (o pubblica utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Rapporto tra indennità di esproprio e risarcimento del danno - Art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001 - Sopravvenuta emanazione di acquisizione al patrimonio pubblico di bene privato illegittimamente espropriato - Richiesta di annullamento del suddetto provvedimento - Giurisdizione esclusiva del g.a. - Sussistenza - Fondamento - Conseguente richiesta in via riconvenzionale, da parte della convenuta amministrazione, del riconoscimento del risarcimento del danno in favore del danneggiato - Presupposti - Criteri di liquidazione del danno e poteri del g.a. - Individuazione.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la domanda del proprietario del bene illegittimamente occupato in difetto di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, volta all'annullamento del provvedimento di acquisizione di detto bene al patrimonio indisponibile pubblico adottato ai sensi dell'art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001, spetta, per il disposto degli art. 34 d.lg. n. 80 del 1998, 7 l. n. 205 del 2000 e 53 dello stesso d.P.R. n. 327 del 2001 (come emendati dalle sentenze della Corte cost. n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. A tale giurisdizione esclusiva appartiene, conseguentemente, anche la cognizione della domanda riconvenzionale della p.a. convenuta (prevista dal medesimo art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001) diretta ad ottenere la condanna della stessa al risarcimento del danno in favore del privato, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo, in ordine alla quale, quindi, lo stesso g.a. può fare riferimento ai criteri di liquidazione previsti per la ipotesi di utilizzazione di un bene per scopi di pubblica utilità in assenza di valido provvedimento ablatorio, senza, però, poter esercitare un eventuale controllo sulla opportunità e convenienza dell'atto impugnato.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 25 giugno 2010, n. 15323 - GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa in genere - Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione - Criteri di riparto - Petitum sostanziale identificato dalla "causa petendi" - Conseguenze - Opposizione da parte di privato a decreto ingiuntivo emesso per sanzione sostitutiva di demolizione di parti di fabbricato - Devoluzione al g.o. - Sussistenza - Fondamento.
Ai fini del riparto della giurisdizione tra g.o. e g.a. rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il "petitum" sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio; ne consegue che il giudizio di opposizione, promosso da un privato nei confronti di un Comune, avverso il decreto ingiuntivo emesso per l'esazione della sanzione sostitutiva della demolizione di porzioni di fabbricato edificato in parziale difformità rispetto ai titoli edilizi in precedenza rilasciati, è devoluto alla giurisdizione del g.o., in quanto tale giudizio non ha ad oggetto la valutazione del corretto uso del potere sanzionatorio da parte della p.a., bensì l'accertamento della sussistenza o meno del credito azionato.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 24 giugno 2010, n. 15314 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Disciplina dei magistrati procedimento - Ordinamento giudiziario - Disciplina dei magistrati - Procedimento - Intercettazioni disposte in un processo penale - Procedimento disciplinare a carico di magistrati - Utilizzabilità - Condizioni - Fondamento - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.
Le intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., norma quest'ultima riferibile al solo procedimento penale. (Principio enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., nell'interesse della legge).
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 24 giugno 2010, n. 15314 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Disciplina dei magistrati in genere - Ordinamento giudiziario - Disciplina dei magistrati - Illeciti disciplinari commessi da magistrati - Applicabilità del principio del "favor rei" ex art. 2 c.p. - Esclusione - Art. 32 bis del d.lg. n. 109 del 2006 - Introduzione del principio - Esclusione - Fondamento.
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, essendo l'illecito riconducibile al genus degli illeciti amministrativi, non trova applicazione il principio del "favor rei", così come sancito dall'art. 2 c.p., in forza del quale, in deroga al principio "tempus regit actum", l'eventuale "abolitio criminis" opera retroattivamente, né tale principio è desumibile dalla norma transitoria contenuta nell'art. 32 bis, comma 2, d.lg. n. 109 del 2006, il quale non prevede un sistema di regole omologo all'art. 2 c.p., valido sia per la riforma della fattispecie dell'illecito sia per le modifiche del trattamento sanzionatorio, ma si limita a stabilire, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del d.lg. n. 109 cit., l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del r.d.lg. n. 511 del 1946 "se più favorevoli".
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 24 giugno 2010, n. 15314 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Disciplina dei magistrati in genere - Ordinamento giudiziario - Disciplina dei magistrati - Illeciti disciplinari - Commissione del fatto nell'esercizio della funzione - Elemento costitutivo dell'illecito - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di ingiustificata interferenza nell'attività di altro magistrato - Ulteriore presupposto aggiuntivo agli elementi costitutivi - Esclusione - Fattispecie.
In tema di illeciti disciplinari riguardanti i magistrati, la formula "costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni", con cui si apre il comma 1 dell'art. 2 d.lg. n. 109 del 2006, non individua un presupposto della fattispecie, che si aggiunge agli elementi costitutivi dello specifico illecito e deve essere concretamente accertato, ma ha un significato meramente classificatorio, inteso soltanto a caratterizzare il disvalore della condotta in relazione al dovere violato. Ne consegue che l'inserimento della fattispecie di ingiustificata interferenza nell'attività di altro magistrato nella tipologia degli illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni non ha di per sé ristretto l'area di illiceità disciplinare, rispetto a quanto previsto dall'art. 18 del r.d.lg. n. 511 del 1946.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 24 giugno 2010, n. 15314 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Disciplina dei magistrati in genere - Ordinamento giudiziario - Disciplina dei magistrati - Esimente del fatto di scarsa rilevanza - Presupposti - Integrazione della fattispecie tipica - Necessità.
In tema di illeciti disciplinari riguardanti i magistrati, l'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lg. n. 109 del 2006 presuppone che la fattispecie tipica si sia realizzata ma che, per particolari circostanze, anche non riferibili all'incolpato, il fatto risulti di scarsa rilevanza.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 24 giugno 2010, n. 15314 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Disciplina dei magistrati in genere - Ordinamento giudiziario - Disciplina dei magistrati - Illeciti disciplinari - Sollecitazione ad una più rapida definizione di una controversia giudiziaria - Ingiustificata interferenza nell'attività di altro magistrato - Configurabilità - Ragioni.
In tema di illeciti disciplinari riguardanti magistrati, la sollecitazione di un magistrato rivolta ad altro magistrato intesa ad ottenere una soluzione più rapida di una controversia giudiziaria integra sia gli estremi dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma 1, lett. e, d.lg. n. 109 del 2006 che quelli dell'illecito di cui all'art. 18 del r.d.lg. n. 511 del 1946, se commesso nella sua vigenza, in quanto rappresenta una forma di interferenza che, se non giustificata dall'esercizio di un'attività giurisdizionale, attenta ai valori di correttezza ed ai criteri di trasparenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 23 giugno 2010, n. 15169 - PROVA NEL GIUDIZIO CIVILE Scritti provenienti da terzi
Le scritture private provenienti da terzi possono essere liberamente contestate, non essendo soggette alla disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 c.c. né a quella processuale di cui all’art. 214 c.p.c., sicché non è necessario impugnarle per falsità e tanto discende dal fatto che le stesse hanno valore di prove atipiche ed un valore meramente indiziario e sono inidonee a costituire di per sé, l’unica fonte di convincimento per il giudice del merito, pur essendo suscettibili di integrare il fondamento della decisione nel concorso di altri elementi che ne confortino la credibilità e l’attendibilità.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 23 giugno 2010, n. 15169 - DOCUMENTO E PROVA DOCUMENTALE Scrittura privata in genere - Documento e prova documentale - Scrittura privata - Scritture di terzi - Contestazioni - Libertà di forma - Sussistenza - Regime dell'art. 2702 c.c. e dell'art. 214 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Eccezioni - Ammissibilità - Criteri.
Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell'ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 23 giugno 2010, n. 15169 - FALSO CIVILE DOCUMENTALE Querela di falso in genere - Falso civile documentale - Querela di falso - Proposizione - Accertamento preliminare da parte del giudice di merito volto a verificare la sussistenza dei presupposti giustificativi - Necessità - Fondamento.
In tema di querela di falso, la formulazione dell'art. 221 c.p.c., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al quale sia stata proposta la querela di falso è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, cost..
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 23 giugno 2010, n. 15170 - GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione attribuzione ai giudici ordinari - Giurisdizione civile - Giurisdizione - Attribuzione ai giudici ordinari - Art. 23 c. strad. - Divieto di collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione - Violazione - Sanzione pecuniaria ed accessoria della rimozione della pubblicità abusiva - Opposizione - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza in entrambi i casi - Fondamento.
In caso di violazione del divieto, previsto dall'art. 23 c. strad., di collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade in assenza di autorizzazione, l'opposizione avverso il provvedimento di irrogazione sia della sanzione pecuniaria che di quella, accessoria, della rimozione della pubblicità abusiva, appartiene alla giurisdizione del g.o., poiché in entrambi i casi la p.a. non esercita alcun potere autoritativo, ma si limita all'applicazione, scevra da discrezionalità, delle disposizioni di legge.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 23 giugno 2010, n. 15168 - GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione attribuzione ai giudici ordinari - Giurisdizione civile - Giurisdizione - Attribuzione ai giudici ordinari - Oneri fiscali - Fiscalizzazione - Contributi previdenziali - Riscossione a mezzo di cartella esattoriale - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento.
Appartiene alla giurisdizione del g.o. la controversia avente ad oggetto la debenza di contributi previdenziali in relazione ai quali l'attore chiede l'accertamento del diritto di beneficiare di interventi di fiscalizzazione degli oneri sociali in favore delle imprese, ancorché i predetti contributi siano richiesti dall'Inps mediante la notifica di cartella di pagamento conseguente ad iscrizione a ruolo della pretesa contributiva.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 21 giugno 2010, n. 14903 - TRIBUTI LOCALI Rifiuti solidi urbani
Sussiste la giurisdizione del giudice tributario per le controversie riguardanti la TIA, disciplinata dall’art. 49 del d.lg. n. 22 del 1997, giacché questa costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993, e conserva la qualifica di tributo propria di quest’ultima, con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA hanno natura tributaria e che la loro attribuzione alla cognizione delle commissioni tributarie è conforme al disposto dell’evocato art. 102, secondo comma, Cost.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 21 giugno 2010, n. 14893 - GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa determinazione e criteri in genere
In coerenza con il ruolo proprio del giudice amministrativo, che assume piena cognizione anche dei fatti, detto giudice, nel sindacare lloperato delle commissioni di concorso, potrà essere dall'interessato richiesto di esaminare: se i criteri, chiaramente esplicitati o sommariamente enunciati ma desunti anche dalle motivazioni poste a base delle valutazioni, siano coerenti con le possibilità di argomentazione offerte dalla traccia, o non siano, di contro, irragionevolmente restrittivi; se la motivazione data all'esito della singola valutazione, ove imposta e pertanto redatta, evidenzi un travisamento delle premesse logico-giuridiche alla base dei criteri o sia inficiata da elementi di contraddizione al suo interno; se il giudizio sintetico od il risultato numerico di inidoneità, autorizzati dalla norma, resi su di un elaborato, appaiano, alla lettura di esso, frutto di travisamento dei criteri posti espressamente o siano espressivi della adozione di criteri irragionevolmente restrittivi.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 21 giugno 2010, n. 14890 - GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione difetto di giurisdizione giurisdizioni speciali - Giurisdizione civile - Giurisdizione - Difetto di giurisdizione - Giurisdizioni speciali - Sindacato devoluto alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Rispetto dei limiti esterni della giurisdizione - Deduzione di "errores in procedendo" - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Procedimento di definizione agevolata di cui alla l. n. 266 del 2005 - Ammissione e successiva revoca di detta agevolazione - Decisione rientrante nei limiti interni della giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza.
In materia di responsabilità amministrativa, il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione di detto Giudice e, in concreto, all'accertamento di vizi che attengano all'essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio. Ne consegue che rientrano nei limiti interni della giurisdizione, estranei al sindacato consentito, eventuali "errores in procedendo", quale, ad esempio, la (asserita) violazione, da parte della stessa Corte dei conti, dell'art. 1, commi 232 e 233, l. 23 dicembre 2005 n. 266, per avere la sezione giurisdizionale di appello prima ammesso il responsabile di un danno erariale alla procedura di definizione agevolata prevista dalle menzionate norme e, successivamente, revocato il decreto di ammissione, pronunciando, quindi, sul proposto appello.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 21 giugno 2010, n. 14891 - CORTE DEI CONTI Giudizio di conto (Responsabilità contabile) in genere - Corte dei conti - Giudizio di conto (responsabilità contabile) - Giudizio di resa del conto - Mancata presentazione del conto nel termine - Notifica del decreto di fissazione della pubblica udienza - Decisioni interlocutorie della Corte - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio per resa del conto dinanzi alla Corte dei conti, la notifica all'agente contabile dell'intimazione a rendere il conto e del decreto di fissazione della pubblica udienza, in caso di mancata presentazione del conto nel termine (art. 39 e 40 del r.d. n. 1038 del 1933), nonché la notifica delle "decisioni interlocutorie della Corte contenenti osservazioni sul conto" (art. 49 del r.d. n. 1214 del 1934), non precludono il regolamento preventivo di giurisdizione, trattandosi di provvedimenti aventi portata esclusivamente istruttoria non suscettibili di passaggio in giudicato, finalizzati a provocare il contraddittorio, abilitando l'agente ad esercitare il diritto di difesa e a contestare la veste di agente contabile, senza implicare una decisione sulla giurisdizione né sul merito. (Fattispecie relativa a regolamento di giurisdizione proposto da soggetto intimato che aveva omesso di depositare il conto nel termine concesso e di proporre il rimedio dell'opposizione contabile).
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 21 giugno 2010, n. 14893 - CASSAZIONE CIVILE Giurisdizioni speciali (impugnabilita') Consiglio di Stato - Cassazione civile - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Consiglio di Stato - Sindacato del g.a. sulle valutazioni tecniche delle commissioni di concorso pubblico - Ammissibilità - Limiti - Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito - Presupposti - Illogicità manifesta o irragionevolezza evidente o travisamento del fatto in relazione all'articolazione dei criteri preventivamente individuati dalla commissione - Necessità - Fattispecie relativa ad irragionevole restrittività del criterio di valutazione di una traccia del concorso notarile.
Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi, inserite in un procedimento amministrativo complesso e dipendenti dalla valorizzazione dei criteri predisposti preventivamente dalle medesime commissioni, sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale del g.a. - senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - qualora risultino affette da illogicità manifesta o travisamento del fatto od irragionevolezza evidente o grave, vizio, quest'ultimo, che si configura anche quando la valutazione negativa sia stata conseguenza dell'attribuzione alla traccia di una prova di una portata delimitante i risultati "accettabili" (sul piano della condivisibilità tecnica della soluzione prospettata rispetto alla gamma di quelle in ipotesi attendibili) in termini indebitamente restrittivi. (Principio enunciato dalle S.U. con riferimento all'impugnazione del risultato delle prove scritte del concorso notarile).
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 21 giugno 2010, n. 14895 - GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa impiego pubblico in genere - Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Individuazione della giurisdizione in base al discrimine temporale di cui all'art. 69, comma 7, l. n. 165 del 2001 - Determinazione - Criteri - Riferimento all'epoca del fatto materiale o dell'atto rilevante - Necessità - Conseguenze - Richiesta di ricostruzione della posizione giuridica ed economica del dipendente all'esito del procedimento penale - Momento della conclusione del procedimento penale - Rilevanza - Fondamento.
In materia di pubblico impiego privatizzato, per verificare se una controversia riguardi questioni anteriori o posteriori al 30 giugno 1998, al fine di determinare la giurisdizione secondo il disposto di cui all'art. 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, occorre aver riguardo ai fatti materiali o ai provvedimenti posti alla base della pretesa dedotta in giudizio in ordine alla cui giuridica rilevanza si discuta. Ne consegue che, ove un lavoratore, sospeso dal servizio perché sottoposto a procedimento penale, abbia richiesto la ricostruzione della carriera ed il pagamento delle differenze retributive relative al periodo della sospensione a seguito del favorevole esito del procedimento penale, per determinare la giurisdizione deve tenersi conto della data di conclusione del predetto procedimento, poichè è solo da tale momento che si può ritenere realizzata la fattispecie costitutiva della pretesa dedotta in giudizio.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 21 giugno 2010, n. 14897 - CORTE DEI CONTI Giurisdizione in genere - Corte dei conti - Giurisdizione - Ricongiunzione presso l'Inpdap di periodi pregressi di contribuzione maturati in gestioni diverse - Controversia promossa da dipendenti già in pensione - Giurisdizione della Corte dei conti - Devoluzione - Affermazione dell'obbligo della gestione previdenziale pregressa (del settore privato) di trasferire i contributi all'Inpdap - Incidenza - Esclusione - Fondamento.
La controversia, promossa da dipendenti (nella specie, ex dirigenti dell'Enea) già in pensione alla data di proposizione del ricorso, diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad essere iscritti presso l'Inpdap (con decorrenza dalla nomina a dirigenti) e l'affermazione della correlata obbligazione dell'Istituto di riconoscere il trattamento pensionistico del settore pubblico, in ciò traducendosi l'obbligo "di ricevere e convalidare" la contribuzione già versata presso la precedente gestione dell'Inpdai, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, dovendosi ritenere che l'affermazione del corrispondente obbligo dell'ente previdenziale del settore privato di trasferire i contributi già versati abbia natura meramente strumentale e non configuri un'autonoma o concorrente domanda soggetta alla disciplina di cui agli art. 442 ss. c.p.c..
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 21 giugno 2010, n. 14898 - FERROVIE, TRAMVIE E FILOVIE e AUTOBUS DI LINEA Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato e dell'ente ferroviario ad essi succeduto in genere - Ferrovie, tramvie e filovie e autobus di linea - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato e dell'ente ferroviario ad essi succeduto - Trattamento economico - Mobilità del personale nell'ambito degli enti pubblici - Diritto alla conservazione del trattamento economico di fatto percepito al momento del trasferimento - Limiti - Dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Vantaggio economico derivante dalle condizioni di viaggio - Connessione con le particolari modalità della prestazione presso le Ferrovie - Sussistenza - Spettanza - Esclusione.
In materia di procedure di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, l'art. 5, comma 2, d.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325, nel prevedere che il dipendente conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento, mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza, non si riferisce a qualsiasi vantaggio economico, ma alle sole voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione, cui corrisponde, ai sensi del d.P.C.M. n. 428 del 1989, l'obbligo dell'ente di provenienza di trasferire i relativi fondi all'ente di nuova destinazione. Ne consegue che, in caso di procedure di mobilità riguardanti dipendenti delle Ferrovie dello Stato, non può essere preso in considerazione il vantaggio economico derivante dalle condizioni di viaggio, di cui il dipendente abbia usufruito anteriormente al trasferimento, trattandosi di un beneficio connesso alle particolari caratteristiche e modalità della prestazione svolta presso l'ente di provenienza, la cui conservazione a carico del medesimo ente è limitata, secondo la disciplina contrattuale successiva alla l. n. 210 del 1985, ai dipendenti che, al momento del trasferimento, abbiano maturato il diritto a pensione.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 21 giugno 2010, n. 14903 - GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa in genere - Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Tia (tariffa di igiene ambientale) - Natura tributaria - Conseguenze - Controversie sulla debenza - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza - Fondamento.
In tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale (Tia), in quanto, come evidenziato anche dall'ordinanza della Corte cost. n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della Tarsu, disciplinata dal d.P.R. 15 novembre 1993 n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 21 giugno 2010, n. 14889 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Disciplina dei magistrati procedimento - Ordinamento giudiziario - Disciplina dei magistrati - Procedimento - Impugnazioni - Assoluzione per scarsa rilevanza del fatto contestato - Ricorso per cassazione dell'incolpato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento disciplinare nei confronti di magistrati, è inammissibile, per carenza d'interesse ad agire, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con cui il magistrato sia stato assolto dall'illecito disciplinare per scarsa rilevanza del fatto contestato, ai sensi dell'art. 3 bis del d.lg. n. 109 del 2006, non potendo l'accoglimento del ricorso arrecare alcun vantaggio pratico al medesimo ricorrente.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 21 giugno 2010, n. 14902 - GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa in genere - Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Canone per lo scarico e depurazione di acque reflue - Debenza a partire dal 3 ottobre 2000 - Controversie - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento - Sentenza della Corte cost. n. 39 del 2010.
Le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue spettano alla giurisdizione del g.o., anche se promosse successivamente al 3 dicembre 2005, data di entrata in vigore dell'art. 3 bis, comma 1, lett. b d.l. 30 settembre 2005 n. 203, conv., con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 2 dicembre 2005 n. 248, che ha modificato l'art. 2, comma 2, secondo periodo, d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, avendo la Corte cost., con sentenza n. 39 del 2010, dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione, nella parte in cui attribuiva tali controversie alla giurisdizione del giudice tributario, sia in relazione alla disciplina del canone prevista dagli art. 13 e 14 l. 5 gennaio 1994 n. 36, sia riguardo all'analoga disciplina dettata dagli art. 154 e 155 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 per le controversie relative alla debenza del canone a partire dal 29 aprile 2006.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 21 giugno 2010, n. 14893 - NOTAIO E ARCHIVI NOTARILI Concorsi
In tema di controllo dell'operato delle commissioni esaminatrici, il giudice amministrativo può essere richiesto dall'interessato di esaminare: se i criteri, chiaramente esplicitati o sommariamente enunciati ma desunti anche dalle motivazioni poste a base delle valutazioni, siano coerenti con le possibilità di argomentazione offerte dalla traccia, o non siano, di contro, irragionevolmente restrittivi; se la motivazione data all'esito della singola valutazione, ove imposta e pertanto redatta, evidenzi un travisamento delle premesse logico-giuridiche alla base dei criteri o sia inficiata da elementi di contraddizione al suo interno; se il giudizio sintetico o il risultato numerico di inidoneità, autorizzati dalla norma, resi su di un elaborato, appaiano, alla lettura di esso, frutto di travisamento dei criteri posti espressamente o siano espressivi della adozione di criteri irragionevolmente restrittivi.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 21 giugno 2010, n. 14898 - IMPIEGATI DELLO STATO Mobilita'
In materia di procedure di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, l'art. 5 d.P.C.M. 325/1988, nel prevedere, al comma 2, che il dipendente conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione ad personam della differenza, non si riferisce a qualsiasi vantaggio economico, ma solo alle voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione (cui corrisponde, ai sensi del d.P.C.M. 428/1989, l'obbligo dell'ente di provenienza di trasferire i relativi fondi all'ente di nuova destinazione); pertanto, in caso di procedure di mobilità riguardanti dipendenti delle Ferrovie dello Stato, non può essere considerato il vantaggio economico derivante dalle concessioni di viaggio, di cui il dipendente abbia fruito anteriormente al trasferimento, trattandosi di benefici, comunque connessi alle particolari caratteristiche e modalità della prestazione svolta presso l'ente di provenienza, la cui conservazione, a carico delle Ferrovie dello Stato (ora società per azioni), è comunque limitata, secondo la disciplina contrattuale successiva al processo di delegificazione introdotto dalla l. 210/1985 (art. 69 Culi 1990-1992; accordo sindacale 15 maggio 1991), ai dipendenti che, al momento del trasferimento, abbiano maturato il diritto a pensione.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 18 giugno 2010, n. 14828 - GIURISDIZIONE CIVILE Regolamento di giurisdizione carattere preventivo
Alla luce della evoluzione giurisprudenziale che ha dato ingresso nell'ordinamento processuale al princìpio della translatio iudicii nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale, accolto e ribadito dal legislatore (art. 59 della legge n. 69 del 2009), che ha realizzato la sostanziale riduzione ad unità del processo dalla fase della domanda a quella della decisione, non è più possibile limitare la preclusione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una pronuncia declinatoria della propria giurisdizione alla sola ipotesi di proposizione dell'indicato rimedio nell'ambito del giudizio promosso innanzi a detto giudice, con esclusione del caso in cui il regolamento venga proposto a seguito della riassunzione del giudizio innanzi al giudice indicato dal primo come quello fornito di potestas iudicandi.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 18 giugno 2010, n. 14828 - GIURISDIZIONE CIVILE Regolamento di giurisdizione carattere preventivo
La facoltizzazione del giudice innanzi al quale sia stata riassunta la causa a sollevare la questione con ordinanza innanzi alle sezioni unite (co. 3, art. 59 l. n. 69 del 2009) non interferisce, infatti, con il regolamento preventivo di giurisdizione, come confermato dall' ultima parte del riferito comma 3. In altri termini, il potere del secondo giudice di ripensare sulla sua giurisdizione richiama l'art. 45 c.p.c. e la tendenziale unitarietà della giurisdizione per effetto della translatio, ma non rimette in termine le parti che nel primo giudizio non hanno impugnato la decisione di difetto di giurisdizione del primo giudice ed anzi la hanno accettata con la riassunzione del processo dinanzi al giudice indicato nella decisione stessa, in tal modo determinando l’effetto del giudicato implicito sulla giurisdizione.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 18 giugno 2010, n. 14828 - GIUSTO PROCESSO Tempo ragionevole e riparazione per l'eccessiva durata dei processi
Il disposto della prima parte dell’art. 41 c.p.c. deve essere interpretato, dopo la modifica dell’art. 111 Cost., che richiede una “ragionevole durata” della controversia e che intende evitare l’abuso del processo, nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato, attinente vuoi al merito, vuoi a questioni inerenti ai presupposti processuali, ha efficacia preclusiva della proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, che costituisce uno strumento preventivo (e facoltativo) per l’immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 18 giugno 2010, n. 14699 - IMPUGNAZIONI CIVILI Notificazione agli eredi
Le due previsioni degli articoli 286 e 328, comma 2, c.p.c., sotto il profilo della ratio, mirano a garantire la parità di trattamento fra chi vuole provocare il decorso del c.d. termine breve di impugnazione attraverso la notificazione della sentenza, e chi deve esercitare l’impugnazione: pertanto, tali disposizioni implicano che sia possibile effettuare la notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente anche a colui che esercita il diritto di impugnazione. Ne consegue che, in caso di morte della parte dopo la chiusura dell’istruzione e, quindi, anche quando la parte muoia dopo la pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, anche in assenza di notificazione della sentenza, può essere notificata oltre che personalmente agli eredi, anche agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto, restando escluso che tale possibilità sia incompatibile con il fatto che un’espressa previsione per il caso di morte della parte sia dettata dal comma 2 dell’art. 330 c.p.c., poiché questa norma ha solo la funzione di porre una disciplina particolare per il solo caso in cui la sentenza sia notificata e la morte avvenga dopo di essa. Tale particolarità concerne il profilo del luogo di notificazione, che si identifica nei luoghi risultanti dal primo comma della norma, ed appare giustificata dalla circostanza che l’impugnazione, in tal caso, viene esercitata in relazione ad un’attività - quella di notificazione della sentenza - eseguita da poco tempo dalla parte defunta, onde, se essa all’atto della stessa aveva dichiarato la residenza od eletto domicilio oppure, non avendolo fatto, era difesa da procuratore presso il quale era domiciliata, appare giustificato che la notificazione collettiva ed impersonale possa farsi in quei luoghi, piuttosto che nell’ultimo domicilio del defunto stesso. Ne consegue l’ammissibilità, in conformità con il dettato normativo di cui all’art. 330 c.p.c., comma 2, del ricorso proposto nei confronti degli eredi della parte processuale indicati impersonalmente e collettivamente con notificazione presso il procuratore del domiciliatario anche qualora il decesso sia avvenuto prima della notificazione della sentenza oggetto di gravame.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 18 giugno 2010, n. 14699 - IMPUGNAZIONI CIVILI Notificazione agli eredi
Nel caso di notificazione dell'impugnazione di una sentenza a eredi di soggetto deceduto dopo l'udienza di discussione del precedente grado del processo, ma prima della ricezione della notifica, la notifica stessa, anche in sede rinnovatoria, deve essere effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l'ultimo domicilio che il defunto aveva al tempo della morte ovvero può essere effettuata anche personalmente e individualmente a ciascun erede, purché nel luogo sopra indicato. La notifica dell'impugnazione effettuata presso il difensore costituito nel pregresso grado del giudizio e nel domicilio ivi eletto è nulla, ma se il destinatario si costituisce spontaneamente in giudizio il vizio di notifica viene sanato, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo dell'atto, inapplicabile al solo caso di notifica inesistente.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 18 giugno 2010, n. 14697 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Disciplina dei magistrati in genere - Ordinamento giudiziario - Disciplina dei magistrati - Illeciti disciplinari - Art. 2, lett. q, d.lg. n. 109 del 2006 - Ritardo nel deposito dei provvedimenti - Elementi costitutivi del fatto - Ingiustificatezza del ritardo - Lesione del diritto alla durata ragionevole del processo - Sufficienza - Difetto di laboriosità - Necessità - Esclusione - Lesione del prestigio dell'ordine giudiziario - Necessità - Esclusione.
Il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. q, d.lg. n. 109 del 2006, qualora risulti, oltre che reiterato e grave, anche ingiustificato, come tale intendendosi in ogni caso il ritardo che leda il diritto delle parti alla durata ragionevole del processo, mentre la scarsa laboriosità del magistrato, che è indice di non giustificabilità del ritardo, non costituisce "condicio sine qua non" ai fini della configurabilità dell'illecito. Perché quest'ultimo sia integrato, comunque, diversamente da quanto avveniva sotto la vigenza dell'art. 18 r.d.lg. 31 maggio 1946 n. 511, non occorre un'indagine in ordine alla compromissione del prestigio dell'Ordine giudiziario o sul venir meno della fiducia e della considerazione di al il magistrato deve godere, atteso che tali aspetti non fanno più parte del fatto tipico che dà corpo alla violazione disciplinare.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 18 giugno 2010, n. 14699 - IMPUGNAZIONI CIVILI Notificazione agli eredi - Impugnazioni civili - Notificazione - Agli eredi - Notificazione in forma impersonale e collettiva in alternativa a quella effettuata nei riguardi dei singoli eredi - Applicabilità - Condizioni - Conseguenze - Previsione espressa del comma 2 dell'art. 330 c.p.c. - Carattere ostativo - Esclusione - Fattispecie.
L'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa (o parzialmente vittoriosa), deve essere rivolto agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; detta notifica - che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi - può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale, purché entro l'anno dalla pubblicazione (comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione feriale), nell'ultimo domicilio della parte defunta ovvero, nel solo caso di notifica della sentenza ad opera della parte deceduta dopo l'avvenuta notificazione, nei luoghi di cui al comma 1 dell'art. 330 c.p.c. (Nella specie, le Sezioni Unite, pur rilevando la nullità della notificazione del ricorso siccome effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi della parte vittoriosa presso il procuratore domiciliatario del "de cuius" costituito nel giudizio di secondo grado anziché nel domicilio del defunto, ne ha ravvisato l'intervenuta sanatoria per effetto della costituzione dell'erede della suddetta parte nel giudizio di legittimità).
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 18 giugno 2010, n. 14699 - AVVOCATO Tariffe professionali - Avvocato - Tariffe professionali - Parcella - Valore probatorio - Fondamento - Limiti.
La parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 18 giugno 2010, n. 14700 - IMPUGNAZIONI CIVILI Cause scindibili e inscindibili in genere - Impugnazioni civili - Cause scindibili e inscindibili - Solidarietà passiva - Effetti - Scindibilità delle cause cumulativamente proposte nel medesimo giudizio nei confronti di tutti i debitori - Impugnazione proposta da tutti i coobbligati soccombenti, sulla base di motivi differenti - Conseguenze - Determinazione - Fattispecie.
Nel caso in cui siano convenuti nel medesimo giudizio tutti i condebitori di una obbligazione solidale, poiché quest'ultima determina la costituzione di tanti rapporti obbligatori, quanti sono i condebitori, si realizza la coesistenza nel medesimo giudizio di più cause scindibili, rispetto alle quali, in sede d'impugnazione, i motivi di gravame non si comunicano dall'uno all'altro dei coobbligati. Pertanto così come, rigettato l'appello di uno dei condebitori, questi non può avvalersi, opponendola al creditore, della riforma della sentenza di primo grado pronunciata in accoglimento di uno o più motivi di gravame dedotti da altro condebitore, egualmente - qualora siano rigettati gli appelli di tutti i condebitori - ciascuno di questi non può dedurre quali motivi di ricorso per cassazione questioni che abbiano formato oggetto di motivi specifici di appello proposti dagli altri condebitori, poiché, in sede di legittimità, tali questioni sarebbero nuove rispetto a lui e, quindi, inammissibili. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto nuova la questione di giurisdizione sollevata per la prima volta col ricorso per cassazione, a nulla rilevando che tale questione fosse stata sollevata nei gradi precedenti da altro coobbligato soccombente).
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 18 giugno 2010, n. 14828 - GIURISDIZIONE CIVILE Regolamento di giurisdizione carattere preventivo - Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Carattere preventivo - Ammissibilità - Limiti - Decisione sulla giurisdizione - Effetto preclusivo - Sussistenza - Nuova disciplina della decisione delle questioni di giurisdizione introdotta dall'art. 59 l. n. 69 del 2009 - Conseguenze - Estensione della preclusione anche nel giudizio riassunto dinanzi al giudice indicato con la pronuncia declinatoria della giurisdizione dal primo giudice - Sussistenza - Fondamento - Giudicato implicito sulla giurisdizione.
Nell'attuale quadro normativo processuale, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 59 l. n. 69 del 2009 (contenente la disciplina sulla decisione delle questioni di giurisdizione), si è venuta a realizzare la sostanziale riduzione ad unità del processo dalla fase della domanda a quella della decisione, con la connessa esclusione di ogni rilevanza impeditiva dell'eventuale errore iniziale della parte nella individuazione del giudice provvisto di giurisdizione. Ne consegue che la preclusione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una pronuncia declinatoria della propria giurisdizione non può più essere limitata all'ipotesi di proposizione dell'indicato rimedio nell'ambito del giudizio instaurato dinanzi a detto giudice, applicandosi tale preclusione anche nel caso in cui il regolamento venga formulato a seguito della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato dal primo come quello fornito di "potestas iudicandi", per effetto del giudicato implicito sulla giurisdizione, che si determina in mancanza dell'impugnazione della decisione di difetto di giurisdizione del primo giudice ed in conseguenza della realizzata riassunzione avanti al giudice individuato nella stessa pronuncia.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 18 giugno 2010, n. 14695 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Disciplina dei magistrati procedimento - Ordinamento giudiziario - Disciplina dei magistrati - Procedimento - Ritardo nel deposito di provvedimenti giurisdizionali - Contestazione in sede disciplinare - Inizio di una nuova condotta omissiva decorrente dalla data indicata nell'incolpazione - Configurabilità - Violazione del divieto di reiterazione dei giudizi per il medesimo fatto - Esclusione.
La contestazione dell'addebito di ritardo nel deposito di provvedimenti giudiziari segna l'insorgere di una nuova condotta omissiva disciplinarmente rilevante, che costituisce fatto diverso rispetto al quale l'instaurazione di un procedimento e l'eventuale irrogazione di altra sanzione non sono preclusi).
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 17 giugno 2010, n. 14617 - AVVOCATO Deontologia
È sottoposto a censura il comportamento dell'avvocato che, dopo quaranta giorni dalla rinuncia del mandato professionale precedentemente affidatogli da una parte, invia alla medesima parte un atto stragiudiziale di diffida per conto di un altro cliente, venendo così meno agli obblighi di lealtà e correttezza propri del professionista forense.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 17 giugno 2010, n. 14611 - LAVORO SUBORDINATO (Contratto collettivo di) Interpretazione - Lavoro subordinato (contratto collettivo di) - Interpretazione - Categoria professionale di "segretario autonomo delle istituzioni scolastiche e della provincia" prevista dalla lett. D, allegato A, del c.c.n.l. regioni autonomie locali 31 marzo 1999 - Caratteristiche - Cura di una pluralità di istituzioni scolastiche nel loro complesso in ambito provinciale - Necessità - Fattispecie.
Nell'ambito delle categorie professionali individuate dall'allegato A, al c.c.n.l. regioni autonomie locali 31 marzo 1999, la figura prevista alla lett. D, di "segretario autonomo delle istituzioni scolastiche della provincia" deve intendersi riferita soltanto a coloro che agiscono in ambito provinciale, curando una pluralità di istituzioni scolastiche nel loro complesso, e non a coloro che svolgano la loro attività nel più ristretto ambito di un comune e si occupino, all'interno di esso, soltanto del servizio scolastico di refezione. (Fattispecie relativa al rigetto dell'impugnazione avverso la sentenza della corte di appello che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del g.o. sulla domanda proposta dal ricorrente per l'inquadramento nella suddetta categoria professionale).
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 17 giugno 2010, n. 14610 - GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa determinazione e criteri in genere
A norma dell'art. 45 d.lg. n. 80 del 1998 le controversie di cui all'art. 33 dello stesso decreto (nella specie: relativa all'affidamento del servizio di rimozione veicoli da parte di un Comune) sono devolute al giudice amministrativo a partire dall'1 luglio 1998 (e resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998). In caso di procedimento per ingiunzione l'inizio dell'azione non è data dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo al comune debitore (nella specie avvenuta nel luglio 1998) ma coincide con il momento del deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 638 c.p.c. (nella specie avvenuta il 28 giugno 1998). Deriva, da quanto precede, pertanto, che nella fattispecie deve trovare applicazione non il sopravvenuto art. 33 d.lg. n. 80 del 1998 ma l'art. 5 l. n. 1034 del 1971 per il quale il giudice ordinario ha giurisdizione sulle controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi dei servizi.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 17 giugno 2010, n. 14610 - PROCEDIMENTO CIVILE Udienza di prima comparizione
Il comma 4 dell'art. 183 c.p.c., nella versione previgente all'ultima (e applicabile nella specie "ratione temporis") consentiva a entrambe le parti di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, legittimandole a proporre alla prima udienza le domande e le, eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora con decreto ingiuntivo siano state chieste a un comune determinate somme a titolo di corrispettivo per il servizio di rimozione e custodia di autoveicoli svolto per conto dell'ente locale e questo ultimo - con l'opposizione - abbia eccepito l'esistenza, nel tempo, di una pluralità di convenzioni che prevedevano compensi diversi, non introduce una domanda nuova, preclusa, ma una mera consentita emendatio libelli il creditore che richiami, nel corso della prima udienza, in ordine alle somme già chieste con il decreto ingiuntivo, anche i precedenti accordi intercorsi con il comune.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 17 giugno 2010, n. 14617 - AVVOCATO Giudizi e sanzioni disciplinari impugnazioni
Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati la corretta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), è rimessa alla valutazione dell'ordine professionale e il controllo di legittimità sull'applicazione di tali valutazione non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al C.n.f. nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 16 giugno 2010, n. 14499 - PROCEDIMENTO TRIBUTARIO (Nuovo) Competenza e giurisdizione giurisdizione
Rientra nella giurisdizione tributaria la domanda diretta al risarcimento dei danni subiti per effetto dei ritardati rimborsi di imposte indebitamente versate. Il contribuente danneggiato dal ritardo dell'Amministrazione finanziaria può chiedere il risarcimento e deve farlo con istanza alla Commissione tributaria provinciale competente a valutare e liquidare ogni tipo di richiesta accessoria presentata dal contribuente.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 15 giugno 2010, n. 14292 - MANDATO E RAPPRESENTANZA Rappresentanza volontaria procura - OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Risoluzione del contratto per inadempimento diffida ad adempiere
La procura relativa alla diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. deve essere rilasciata per iscritto, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi ad essere risolto.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 15 giugno 2010, n. 14292 - OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Risoluzione del contratto per inadempimento diffida ad adempiere - Obbligazioni e contratti - Risoluzione del contratto per inadempimento - Diffida ad adempiere - Intimazione a mezzo di rappresentante - Procura rilasciata in forma scritta - Necessità - Fondamento.
Affinché la diffida ad adempiere, intimata alla parte inadempiente da un soggetto diverso dall'altro contraente, possa produrre gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., è necessario che quel soggetto sia munito di procura scritta del creditore, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma del contratto destinato a risolversi, atteso che, come si desume anche dagli art. 1324 e 1392 c.c., la diffida medesima, quale manifestazione di volontà che si sostanzia in un potere unilaterale incidente sulla sorte del rapporto contrattuale tanto da determinare la risoluzione "ipso iure" del vincolo sinallagmatico, ha natura negoziale.
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 15 giugno 2010, n. 14293 - GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa in genere - Giurisdizione civi