ABBANDONO DI DOMICILIO

L'abbandono di domicilio è disciplinato dall'art. 146, c.c. e consiste nell'allontanamento, senza giusta causa, di uno dei coniugi dalla residenza familiare, con rifiuto di tornarvi, dal quale consuege la sanzione della sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143, c.c. L'abbandono di domicilio rileva anche in materia penale, potendo configurare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, previsto dall'art. 570, c.p., a norma del quale: "chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 103 a € 1.032 (comma I). Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa (comm II). Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma (comma III). Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge (comma IV)".