ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI

Il reato di abbandono di persone minori o incapaci è previsto dall'art. 591, c.p., a norma del quale: "chiunque abbandono una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni (comma I). Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro (comma II). La pena è della reclusione da 1 a 6 anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da 3 a 8 anni se ne deriva la morte (comma III). Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato (comma IV)".