ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA

IL reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina è previsto dall'art. 571, c.p., a norma del quale: "chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a 6 mesi (comma I). Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da 3 a 8 anni (comma II)".