ABUSO DELLA CREDULITÀ POPOLARE

Il reato di abuso della credulità popolare è previsto dall'art. 661, c.p., a norma del quale: "chiunque, pubblicamente cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a € 1.032".