ACCERTAMENTO TECNICO

L'accertamento tecnico è, in generale, l'insieme delle operazioni mediante le quali il giudice acquisisce cognizioni tecniche relative ai fatti oggetto di causa. In diritto processuale civile, l'accertamento tecnico, come l'ispezione giudiziale, può essere chiesta al giudice, a norma degli artt. 692 ss., c.p.c., da "chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose" e "può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica"; nei casi urgenti, l'accertamento tecnico può essere disposto anche sulla persona del richiedente e sulla persona nei cui confronti è proposta l'istanza, sempre che quest'ultima vi consenta (art. 696, c.p.c.). In diritto processuale penale, l'accertamento tecnico può essere esperito nel corso delle indagini preliminari, quando, per le investigazioni, occorrono specifiche competenze tecniche, per cui il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono richiedere l'intervento di esperti; in particolare, le parti hanno la facoltà di chiedere al giudice una perizia, da svolgersi, nei casi previsti dalla legge, mediante l'incidente probatorio, o, in alternativa, una consulenza tecnica (strumento quest'ultimo molto più agevole del primo). L'accertamento tecnico può rientrare nel normale svolgimento delle indagini (art. 359, c.p.p.); oppure si può trattare di accertamenti urgenti su luoghi, cose o persone e, in quest'ultimo caso, per evitare alterazioni o dispersioni, possono essere compiuti anche dalla polizia giudiziaria, quando il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente o non ha ancora assunto la direzione delle indagini (art. 354, c.p.p.); infine, il pubblico ministero può disporre accertamenti tecnici non ripetibili riguardo a persone, cose o luoghi, il cui stato è soggetto a modificazione (art. 360, c.p.p.).