ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

L'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico è il reato commesso da "chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo"; la pena è della reclusione fino a 3 anni (art. 615 ter, comma I, c.p.). "La pena è sa 1 a 5 anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti" (art. 615 ter, comma II, c.p.). Se i fatti appena citati "riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da 1 a 5 anni e da 3 a 8 anni" (art. 615 ter, comma III, c.p.). Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il reato è punibile a querela della persona offesa, negli altri casi, si procede d'ufficio (art. 615 ter, comma IV, c.p.).