ACCORDO PER COMMETTERE UN REATO

L'art. 115, c.p. dispone che, "salvo che la legge disponga altrimenti, qualora 2 o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo" (comma I); tuttavia, "nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza" (comma II). La norma in esame, in sostanza, fissa il limite delle condotte penalmente rilevanti, escludendo la possibilità di punire atti meramente preparatori che difettano del requisito della tipicità. In taluni casi, però, in considerazione della natura degli interessi tutelati dall'ordinamento giuridico, anche il mero accordo può avere rilevanza penale (ex: in relazione ai delitti contro la personalità dello Stato).