ACQUIESCIENZA

L'acquiescenza consiste nel comportamento di un soggetto dal quale si desume l'accettazione di un atto giuridico a lui pregiudizievole, che preclude la possibilità di impugnare l'atto e di rimuovere il pregiudizio che da questo deriva. In diritto amministrativo, l'acquiescenza è una causa di conservazione soggettiva dell'atto amministrativo, rappresentata da un comportamento con cui il soggetto privato manifesta, in maniera espressa o per fatti concludenti, di essere d'accordo con l'operato della Pubblica Amministrazione, rinunciando ad impugnare il relativo provvedimento amministrativo. In diritto processuale civile, l'acquiescenza (art. 392, c.p.c.) è una causa di decadenza dalla impugnazione che consiste nel comportamento con il quale la parte soccombente manifesta, espressamente o tacitamente, la sua volontà di non impugnare il provvedimento del giudice; l'acquiescenza tacita non sussiste nell'ipotesi in cui una parte, spontaneamente, abbia adempiuto un provvedimento esecutivo o abbia effettuato un pagamento, al solo scopo di evitare gli effetti dell'esecuzione forzata contro di essa. L'acquiescenza deve essere eccepita dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.