ADEMPIMENTO DI UN DOVERE

L'adempimento di un dovere è una causa di giustificazione, che esclude la punibilità in tutti i casi in cui il soggetto ha agito in "adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità" (art. 51, comma I, c.p.). "Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine" (art. 51, comma II, c.p.); "risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo" (art. 51, comma III, c.p.), mentre "non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine (art. 51, comma IV, c.p.).