AGGIOTAGGIO

L'aggiotaggio è il reato definito, più propriamente, "rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio" e può essere commesso da "chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato" (art. 501, comma I, c.p.). La pena prevista per il reato di aggiotaggio è la reclusione fino a 3 anni e la multa da € 516 a € 25.822, tuttavia, "se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono raddoppiate" (art. 501, comma II, c.p.). Le pene, infine, sono raddoppiate: "1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri; 2) se dal fatto deiva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli di Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo" (art. 501, comma III, c.p.). Il reato viene perseguito anche se il fatto viene commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani (art. 501, comma IV, c.p.) e comporta, comunque, l'interdizione dai pubblici uffici (art. 501, comma V, c.p.).