AGGRAVANTI

Le aggravanti sono circostanze del reato che incidono sulla sua gravità, determinando un aumento di pena rispetto a quella base. Le aggravanti si distinguono in comuni e speciali: le aggravanti comuni si applicano a tutti i reati, sono elencate nell'art. 61, c.p. e sono definite ad efficacia comune, nel senso che determinano un aumento di pena fino ad un terzo rispetto a quella base; le aggravanti speciali, invece, si riferiscono solo ad uno o più reati determinati (ex: art. 625, c.p., in tema di furto) e possono essere ad efficacia comune oppure ad efficacia speciale, comportando, in quest'ultimo caso, l'applicazione di una pena diversa rispetto a quella ordinaria prevista per il reato (ex: reclusione in luogo della multa). Le aggravanti comuni elencate nell'art. 61, c.p. sono le seguenti: "1) l'aver agito per motivi abietti o futili; 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di un altro reato; 3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione; 4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone; 5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato; 7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; 8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; 9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto; 10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; 11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera, di coabitazione, o di ospitalità; 11 bis) l'avera il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale".