ARCHIVIAZIONE

L'archiviazione è il provvedimento richiesto al giudice dal pubblico ministero, quando, al termine delle indagini preliminari, non intende promuovere l'azione penale e, quindi, formulare l'imputazione, poiché la notizia di reato (c.d. notitia crimins) è infondata perché gli elementi acquisiti fino ad allora non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio (art. 408, c.p.p.; art. 125, disp. att. c.p.p.), ovvero quando non può essere esercitata l'azione penale per difetto di una condizione di procedibilità, o se il reato è estinto o il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 411, c.p.p.) o, ancora, se l'autore del reato è rimasto ignoto (art. 415, c.p.p.). Sull'istanza di archiviazione decide il giudice per le indagini preliminari (art. 409, c.p.p.): quest'ultimo potrà accoglierla, emanando il decreto di archiviazione, oppure, se la richiesta non viene considerata accoglibile o la persona offesa ha presentato opposizione ammissibile ai sensi dell'art. 410, c.p.p., egli fisserà un'udienza (dandone comunicazione al pubblico ministero, all'indagato, alla persona offesa e al Procuratore Generale), all'esito della quale potrà disporre l'archiviazione con ordinanza (e non con decreto) o potrà indicare lo svolgimento di ulteriori indagini che si reputano necessarie, indicando un termine per il loro espletamento, o, infine, potrà stabilire che, entro 10 giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione (c.d. imputazione coatta).