ARMI

L'art. 585, c.p. dispone che "agli effetti della legge penale, per armi s'intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (c.d. armi proprie); 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo (c.d. armi improprie)"; inoltre, "sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti". La legge 18.4.1975, n. 110 introduce un'ulteriore classificazione, distinguendo le armi in: armi da guerra o tipo guerra, destinate all'armamento dell'esercito e quindi ad operazioni belliche, o dotate di caratteristiche simili (ex: bottiglie incendiarie); armi comuni da sparo, cioè armi non destinate all'impiego bellico (ex: pistole semiautomatiche); altri strumenti indonei ad offendere, seppure non destinati, per loro natura, a recare offesa alle persone (ex: coltelli).