ARRESTO

L'arresto è la pena detentiva principale prevista per le contravvenzioni (art. 17, c.p.) e comporta una restrizione della libertà personale, per un periodo che si estende da 5 giorni a 3 anni (art. 25, c.p.), elevabile fino a 5 anni, nei casi di concorso di più circostanze aggravanti (art. 66, c.p.). In diritto processuale penale, l'arresto (insieme al fermo) è una misura precautelare e può essere adottata dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria in flagranza di reato, ovvero quando il soggetto "viene colto nell'atto di commettere il reato" o, "subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" (art. 382, c.p.p.). L'arresto può essere obbligatorio (art. 380, c.p.p.) o facoltativo (art. 381, c.p.p.), a seconda che si tratti di un atto dovuto o rimesso alla discrezionalità della polizia giudiziaria; nei casi in cui l'arresto è obbligatorio, anche i privati possono procedere all'arresto in flagranza, purché si tratti di delitti perseguibili d'ufficio, e, senza ritardo, devono consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria, che redige verbale (art. 383, c.p.p.). Dopo l'arresto, ne viene data immediata notizia al pubblico ministero del luogo dove è stato effettuato e viene avvertito l'arrestato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, altrimenti si procederà alla nomina di un difensore d'ufficio (artt. 386, 387, c.p.p.); il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato e, qualora non disponga la sua immediata liberazione ex art. 389, c.p.p., deve richiedere la convalida al giudice per le indagini preliminari, entro 48 ore dall'arresto; il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e, comunque, entro le 48 ore successive, avvisando il pubblico ministero e il difensore dell'arrestato (artt. 390, 391, c.p.p.).