ASSENZA DELL'IMPUTATO

L'assenza dell'imputato indica la situazione per cui l'imputato non si presenta all'udienza preliminare o al dibattimento, poiché, anche se impedito, rinuncia a comparirvi, chiedendo o consentendo che si proceda, appunto, in sua assenza: in tali casi, l'imputato è rappresentato dal difensore (art. 420 quinques, c.p.p.). L'assenza deve essere tenuta distinta dalla contumacia dell'imputato, che viene pronunciata quando l'imputato non compare in udienza e manca la prova di un suo legittimo impedimento (art. 420 quater, c.p.p.).