ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI

L'assistenza agli associati è il reato commesso da chiunque che, "fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione"; la pena prevista in tal caso, è la reclusione da 2 a 4 anni, tuttavia, la pena è aumentata, "se l'assistenza è prestata continuamente" (art. 418, commi I, II, c.p.). In ogni caso, "non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto" (art. 418, comma III, c.p.).