ATTI GARANTITI

Gli atti garantiti sono gli atti compiuti, nel corso delle indagini preliminari, dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, ai quali il difensore dell'indagato ha il diritto di assistere, previo avviso che gli deve essere notificato almeno 24 ore prima del suo compimento o, nei casi di assoluta urgenza, senza ritardo e comunque tempestivamente; tra gli atti garantiti rientrano: l'interrogatorio, l'ispezione e il confronto cui deve partecipare l'indagato, nonché l'ispezione alla quale l'indagato non deve partecipare e l'accertamento tecnico non ripetibile (art. 364, c.p.p.). Gli atti garantiti devono essere tenuti distinti dagli atti a sorpresa, ai quali il difensore dell'indagato ha il diritto di assistere, senza però essere preavvisato, poiché il relativo esito è fondato proprio sull'effetto sorpresa; sono atti a sorpresa: le perquisizioni e i sequestri (art. 365, c.p.p.).