ATTI A SORPRESA

Gli atti a sorpresa sono gli atti, compiuti nel corso delle indagini preliminari, ai quali il difensore dell'indagato ha il diritto di assistere, senza però essere preavvisato, poiché il relativo esito è fondato proprio sull'effetto sorpresa; sono atti a sorpresa: le perquisizioni e i sequestri (art. 365, c.p.p.). Gli atti a sorpresa vanno tenuti distinti dagli atti garantiti, che sono gli atti compiuti, nel corso delle indagini preliminari, dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, ai quali il difensore dell'indagato ha il diritto di assistere, previo avviso che gli deve essere notificato almeno 24 ore prima del suo compimento o, nei casi di assoluta urgenza, senza ritardo e comunque tempestivamente; tra gli atti garantiti rientrano: l'interrogatorio, l'ispezione e il confronto cui deve partecipare l'indagato, nonché l'ispezione alla quale l'indagato non deve partecipare e l'accertamento tecnico non ripetibile (art. 364, c.p.p.).